§ 79.3.11 - Legge 2 marzo 1963, n. 364.
Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo temporaneo dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.3 vigili del fuoco
Data:02/03/1963
Numero:364


Sommario
Art. unico.      I sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cessano dal servizio quando abbiano raggiunto i seguenti limiti di età


§ 79.3.11 - Legge 2 marzo 1963, n. 364. [1]

Limiti di età per la cessazione dal servizio permanente o dal servizio continuativo temporaneo dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

(G.U. 2 aprile 1963, n. 89)

 

     Art. unico.

     I sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, cessano dal servizio quando abbiano raggiunto i seguenti limiti di età:

 

marescialli di 1ª, 2ª e 3ª classe

anni

57

brigadieri

"

56

vice brigadieri

"

55

vigili scelti e vigili

"

53

 


[1] Abrogata dall'art. 35 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.