§ 79.2.744 - O.P.C.M. 18 febbraio 2009, n. 3741.
Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:18/02/2009
Numero:3741


Sommario
Art. 1.      1. Il presidente della regione Calabria è nominato Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale in premessa, e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti [...]
Art. 2.      1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario [...]
Art. 3.      1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dallo stesso nominati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica [...]
Art. 4.      1. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attività che il Commissario delegato dovrà svolgere con riferimento alla presente ordinanza, il medesimo è autorizzato ad [...]
Art. 5.      1. Ai primi oneri derivanti dalla presente ordinanza, nel limite massimo di 15 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 2, comma 242, della legge 23 [...]
Art. 6.      1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza, il Commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale [...]
Art. 7.      1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa [...]
Art. 8.      La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza


§ 79.2.744 - O.P.C.M. 18 febbraio 2009, n. 3741.

Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009.

(G.U. 5 marzo 2009, n. 53)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

 

     Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

     Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

     Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

     Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 gennaio 2009, recante la dichiarazione dello stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi avversi che hanno colpito il territorio della regione Calabria nel mese di gennaio 2009;

     Considerato che, in conseguenza dei predetti eventi avversi, si è verificata l'esondazione di fiumi e torrenti, frane e smottamenti che hanno determinato danni alla viabilità, alle infrastrutture pubbliche e ad immobili privati, con interruzione di pubblici servizi e collegamenti viari e la perdita di vite umane, per cui risulta necessario fronteggiare la situazione determinatasi mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

     Considerato che la natura e la violenza degli eventi avversi hanno evidenziato la vulnerabilità dei territori ed una permanente alta esposizione ai rischi idrogeologici e idraulici di larga parte dei territori stessi;

     Ritenuto necessario ed urgente porre in essere i primi interventi per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni interessate nonchè promuovere ogni iniziativa finalizzata a limitate permanentemente l'alto rischio idrogeologico e idraulico a cui sono esposti i territori dei comuni della regione Calabria cosi come il sistema viario regionale;

     Acquisita l'intesa della regione Calabria con nota del 17 febbraio 2009;

     Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

 

     Dispone:

 

Art. 1.

     1. Il presidente della regione Calabria è nominato Commissario delegato per il superamento del contesto emergenziale in premessa, e provvede alla realizzazione dei primi interventi urgenti diretti al soccorso della popolazione, alla rimozione delle situazioni di pericolo, a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi di cui in premessa, alla realizzazione di interventi prioritari e permanenti di mitigazione dei rischi idrogeologici e idraulici, nonchè alla riorganizzazione del servizio regionale di protezione civile anche attraverso la pianificazione di protezione civile con particolare riferimento alle aree esposte ad alto rischio.

     2. Per l'adozione di tutte le iniziative necessarie al superamento dell'emergenza, il Commissario delegato, si avvale, in qualità di soggetti attuatori, dei Prefetti delle province interessate, nonchè, quanto agli interventi ed alle azioni di prevenzione e difesa del rischio idraulico ed idrogeologico, dell'Azienda forestale della regione Calabria.

     3. Il Commissario delegato e i soggetti attuatori, per gli adempimenti di propria competenza, si avvalgono, senza ulteriori oneri, della collaborazione delle strutture regionali, degli enti territoriali e non territoriali, nonchè delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato.

     4. In particolare i Prefetti entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, provvedono:

     a) alla individuazione dei comuni colpiti;

     b) alla quantificazione delle spese sostenute da parte delle amministrazioni dei territori interessati dagli eventi calamitosi nelle fasi di prima emergenza e comunque prima della pubblicazione della presente ordinanza, ivi compresi gli interventi di somma urgenza, nonchè alla determinazione, nei medesimi termini, degli emolumenti spettanti al personale appartenente alla pubblica amministrazione e alle strutture operative di cui all'art. 11 della legge n. 225 del 1992, a fronte delle ore di lavoro straordinario effettivamente reso, e dei rimborsi dovuti per l'impiego del volontariato e della Croce Rossa Italiana nei termini di cui all'art. 7;

     c) alla quantificazione dei contributi per l'autonoma sistemazione dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità;

     d) alla quantificazione dei contributi per la ripresa delle attività produttive ed economiche da parte di imprese che abbiano subito gravi danni ai beni immobili e mobili;

     e) alla quantificazione del fabbisogno per la concessione dei contributi per il ripristino dei beni immobili gravemente danneggiati dagli eventi calamitosi;

     f) alla puntuale ricognizione e quantificazione dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati anche sulla base dei dati e delle informazioni fornite al riguardo, anche attraverso la regione, dalle province e dai comuni interessati.

     5. Al fine di promuovere un'azione coordinata di tutte le amministrazioni ordinariamente preposte alla gestione e al governo del territorio per affrontare il dissesto idrogeologico ed idraulico, nonchè per garantire i necessari interventi prioritari e permanenti di mitigazione del rischio sul territorio regionale, in raccordo con la pianificazione esistente, anche a scala di bacino, il Commissario delegato provvede a costituire e coordinare un comitato di indirizzo composto, da tre rappresentanti designati dal Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di cui almeno uno appartenete alla Commissione grandi rischi, da un rappresentante designato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, un rappresentante designato dal Ministero delle infrastrutture e trasporti, da tre rappresentanti designati dalla regione Calabria di cui uno appartenente all'Autorità di bacino regionale, da un rappresentante designato dall'ANCI e da un rappresentante designato dall'UPI. Il Commissario delegato per il coordinamento del comitato di indirizzo può delegare un suo rappresentante. Il Commissario delegato, per le medesime finalità di cui al presente comma, può altresì avvalersi di appositi comitati di indirizzo da costituirsi in ambito provinciale coordinati da un suo delegato e composti da almeno un rappresentante designato dalla provincia, un rappresentante designato dalla prefettura e uno in rappresentanza dei comuni, nonchè degli altri soggetti pubblici e privati ritenuti necessari. I comitati d'indirizzo sono presieduti dal Commissario delegato, ovvero dal soggetto da questi designati come rappresentante o delegato.

     6. Sulla base delle indicazioni acquisite ai sensi del comma 5, il Commissario delegato predispone un piano generale degli interventi, anche indifferibili ed urgenti, a salvaguardia della pubblica incolumità, con la quantificazione dei relativi oneri. Il piano indica le risultanze per il ripristino della viabilità, delle infrastrutture, delle opere e dei servizi pubblici danneggiati, la realizzazione di ulteriori ed adeguate azioni ed opere di prevenzione e di mitigazione dei rischi tra cui la manutenzione straordinaria degli alvei e delle opere di difesa idraulica dei corsi d'acqua e la stabilizzazione dei versanti interessati o suscettibili di eventi franosi.

     7. Il piano di cui al comma 6 può essere predisposto anche per stralci e sulla base delle risorse finanziarie disponibili, ovvero che si renderanno eventualmente disponibili, anche a titolo di cofinanziamento, presso le amministrazioni interessate. A tal fine le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato le risorse finanziarie eventualmente già assegnate per l'attuazione di interventi coincidenti con quelli ricompresi nel piano di cui al comma 6, finalizzate al superamento del contesto emergenziale in argomento, ovvero, sulla base degli elementi di conoscenza acquisiti ai sensi del comma 5, ridestinare risorse finanziarie ad interventi a tutela della pubblica e privata incolumità.

     8. Per la realizzazione degli interventi ricompresi nel piano di cui al comma 6, il Commissario delegato può avvalersi di uno o più soggetti attuatori, che sono autorizzati, ove necessario, ad avvalersi delle deroghe indicate all'art. 3.

     9. Laddove i beni danneggiati sono localizzati in aree ad alto rischio idrogeologico, idraulico e di valanghe, i contributi previsti dalla presente ordinanza di protezione civile, sono riconosciuti solo ove il comune abbia provveduto o si impegni a provvedere entro i termini di scadenza dello stato di emergenza a recepire ed adottare i vincoli di cui ai piani di bacino stralcio redatti ed adottati ai sensi del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267, nella propria pianificazione e regolazione urbanistica, nonchè a predisporre ed adottare la conseguente pianificazione d'emergenza.

     10. Salvo quanto stabilito dall'ordinanza di protezione civile n. 3734 del 2009 ed in particolare da quanto disposto dall'art. 1, comma 3, lettera f), il Commissario delegato, avvalendosi dei soggetti attuatori di cui al comma 2, assicura che tutti i comuni abbiano predisposto i piani comunali di emergenza almeno speditivi, che tengano conto prioritariamente delle strutture maggiormente sensibili esposte ad alto rischio idrogeologico e idraulico, in conformità alle prescrizioni contenute nel «manuale operativo per la predisposizione di un piano comunale o intercomunale di emergenza», di cui ai decreti del Commissario delegato di cui all'ordinanza di protezione civile n. 3606/2007, n. 3624/2007 e n. 3680/2008, del 7 settembre 2007 e del 22 novembre 2007, ed alle linee guida regionali laddove esistenti.

     11. Il Commissario delegato pone in essere tutti gli interventi necessari finalizzati al raccordo tra il Centro funzionale e la Sala operativa di protezione civile e il loro pieno inserimento funzionale ed organizzativo nel Servizio regionale di protezione civile, garantendo l'integrazione o il costante collegamento con la Sala operativa permanente regionale di cui all'art. 7 della legge n. 353 del 2000 ed all'art. 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3680 del 2008.

     12. Anche ai fini di cui ai commi 5 e 10 il Commissario delegato, in stretto raccordo e con il supporto del Dipartimento della protezione civile, con il coinvolgimento dei centri di competenza nazionali e di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni, provvede all'aggiornamento della mappatura degli eventi franosi e di movimento di versante attualmente o potenzialmente in atto, anche a seguito degli eventi di cui alla presente ordinanza di protezione civile, anche tramite tecniche di interferometria satellitare e/o da terra, stabilendo le aree a rischio cosi individuate da considerarsi prioritarie al fine della pianificazione di protezione civile, delle attività di allertamento e di intervento di mitigazione del rischio.

     13. Al fine di favorire l'immediata ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate dagli eventi calamitosi, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate, procede in raccordo e con le modalità di cui all'art. 2 dell'ordinanza di protezione civile n. 3734 del 16 gennaio 2009.

     14. Al fine di favorire il rapido rientro nelle unità immobiliari distrutte o gravemente danneggiate, ovvero rese inagibili, ed il ritorno alle normali condizioni di vita, il Commissario delegato, nei limiti delle risorse assegnate, procede in raccordo ed ai sensi degli articoli 3 e 4 dell'ordinanza di protezione civile n. 3734 del 16 gennaio 2009.

     15. Per le finalità di cui ai commi 13 e 14 i soggetti attuatori di cui al comma 3 si avvalgono dei Sindaci dei comuni interessati.

     16. Per le finalità di cui alla presente ordinanza il Commissario delegato può avvalersi delle informazioni e servizi disponibili presso il sistema informativo agricolo nazionale SIAN ed in particolare di quelle rese disponibili dall'AGEA e dal Corpo forestale dello Stato.

 

     Art. 2.

     1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, che sono dichiarati indifferibili, urgenti, di pubblica utilità e costituiscono varianti ai piani urbanistici, il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori, di cui all'art. 1, comma 2, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, può affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove necessario, delle deroghe di cui all'art. 3.

     2. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori per gli interventi di competenza, provvede all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla disponibilità dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, all'assenso del Ministero competente che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

     3. Il Commissario delegato, anche avvalendosi dei soggetti attuatori, provvede, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

     4. Per gli interventi e per le opere da realizzarsi in ambiti territoriali in cui siano già in corso di attuazione interventi ed opere connessi, o comunque funzionalmente correlati a quelli di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato può procedere all'unificazione complessiva delle attività, per la cui attuazione coordinata è autorizzata, ove necessario, la deroga alle normative indicate all'art. 3, all'uopo utilizzando le risorse finanziarie destinate agli originari interventi ed opere.

     5. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 3 si provvede a valere sulle risorse poste nella disponibilità del Commissario delegato.

 

     Art. 3.

     1. Per l'attuazione della presente ordinanza, il Commissario delegato, ovvero i soggetti attuatori dallo stesso nominati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, alle sotto elencate disposizioni:

     regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19;

     regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

     decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 33, 37, 42, 63, 68, 69 comma 3, 70, 71, 72, 75, 76, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 118, 119, 122, 123, 124, 125,128, 130, 132, 141, 143, 144, 153 e 241;

     legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, articoli 8, 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater, 16 e 17;

     decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 22-bis;

     leggi regionali di recepimento ed applicazione della legislazione statale oggetto di deroga.

 

     Art. 4.

     1. Per garantire il necessario supporto tecnico-amministrativo alle attività che il Commissario delegato dovrà svolgere con riferimento alla presente ordinanza, il medesimo è autorizzato ad avvalersi del personale di cui all'art. 7, comma 1, dell'ordinanza di protezione civile n. 3734 del 16 gennaio 2009.

 

     Art. 5.

     1. Ai primi oneri derivanti dalla presente ordinanza, nel limite massimo di 15 milioni di euro, si provvede a valere sulle risorse stanziate ai sensi dell'art. 2, comma 242, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 [1].

     2. Per l'utilizzo delle risorse di cui al presente articolo, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato.

     3. Le amministrazioni e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire al Commissario delegato eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in argomento.

 

     Art. 6.

     1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza, il Commissario delegato predispone, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della presente ordinanza, il cronoprogramma delle attività da porre in essere, articolato in relazione alle diverse tipologie d'azione, cadenzato per trimestri successivi e con l'indicazione della copertura finanziaria. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, il Commissario delegato comunica al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti, nonchè indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dal cronoprogramma.

     2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica taliana, il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un Comitato per il rientro nell'ordinario con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

     3. La composizione e l'organizzazione del Comitato di cui al comma 2 sono stabilite dal Capo del Dipartimento della protezione civile utilizzando personale con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, sulla base di una scelta di carattere fiduciario, in deroga all'art. 7, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, determinandone il relativo compenso, e personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

     4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono posti a carico del Fondo per la protezione civile.

 

     Art. 7.

     1. I rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile ed impiegate in occasione degli eventi in premessa, alla Croce Rossa Italiana ed ai datori di lavoro dei volontari per gli oneri da questi sostenuti sono effettuati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute e delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 8.

     La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

     La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Comma così modificato dall'art. 9 della O.P.C.M. 31 marzo 2010, n. 3863.