§ 79.2.61 - O.P.C.M. 30 dicembre 1998, n. 2908.
Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:79. Protezione civile
Capitolo:79.2 interventi particolari
Data:30/12/1998
Numero:2908


Sommario
Art. 1.      1. Al fine di favorire il superamento delle difficoltà che ancora incontrano le famiglie provvisoriamente alloggiate in strutture prefabbricate, è costituito, presso il Dipartimento della [...]
Art. 2. 
Art. 3.      1. Il termine di cui all'art. 14 dell'ordinanza numero 2787/98 è prorogato fino al 30 giugno 1999 e per le modalità relative alla ripresa della riscossione si applica quanto previsto dall'art. [...]
Art. 4.      1. Il termine di cui all'art. 2 dell'ordinanza numero 2860/98 è prorogato al 30 settembre 1999 e per le modalità relative alla ripresa della riscossione si applica quanto previsto dall'art. 2, [...]
Art. 5.      1. Il termine di cui all'art. 3 dell'ordinanza numero 2873/98 è prorogato fino al 30 settembre 1999 e per le modalità relative alla ripresa della riscossione si applica quanto previsto dall'art. [...]
Art. 6.      1. La ripresa della riscossione dei tributi oggetto delle sospensioni di cui ai commi 2 degli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente ordinanza avverrà dopo otto mesi dalla scadenza della [...]
Art. 7.      1. Per i maggiori oneri sostenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione degli interventi disposti a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti del [...]
Art. 8.      1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato per tutta la durata dell'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, ad affidare [...]
Art. 9.      1. Il termine previsto dall'art. 10 dell'ordinanza n. 2694/97, come modificato dall'art. 4 dell'ordinanza n. 2791/98, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1999.


§ 79.2.61 - O.P.C.M. 30 dicembre 1998, n. 2908.

Ulteriori disposizioni per i danni conseguenti la crisi sismica iniziata il 26 settembre 1997 nel territorio delle regioni Umbria e Marche e altre disposizioni di protezione civile.

(G.U. 4 gennaio 1999, n. 2)

 

     Art. 1.

     1. Al fine di favorire il superamento delle difficoltà che ancora incontrano le famiglie provvisoriamente alloggiate in strutture prefabbricate, è costituito, presso il Dipartimento della protezione civile, un gruppo di lavoro che, d'intesa con i prefetti e le amministrazioni interessate, provvede al monitoraggio delle situazioni esistenti ed individua possibili soluzioni per consentire il più rapido ritorno a normali condizioni di vita anche attraverso l'adozione di eventuali ordinanze di protezione civile ai sensi dell'art. 14, comma 11, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61.

     2. Il gruppo, che opera fino al termine dello stato di emergenza, è costituito con decreto del Sottosegretario di Stato delegato alla protezione civile, che prevede, contestualmente, a determinare il compenso da attribuire ai componenti.

     3. All'onere si fa fronte con le disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo per la protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

          Art. 2. [1]

     1. Il termine 31 dicembre 1998 di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2728/97 è prorogato fino al 30 giugno 1999. Gli adempimenti conseguenti la ripresa della riscossione decorrono dopo otto mesi dalla scadenza e con una rateizzazione, su base mensile, tale da comportare una percentuale aggiuntiva non superiore al 30 per cento della rata ordinaria che devono corrispondere le imprese e i lavoratori autonomi.

     2. Il termine del 31 dicembre 1998 di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2728/97 è prorogato fino al 30 giugno 1999.

 

          Art. 3.

     1. Il termine di cui all'art. 14 dell'ordinanza numero 2787/98 è prorogato fino al 30 giugno 1999 e per le modalità relative alla ripresa della riscossione si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della presente ordinanza.

     2. Il termine di cui all'art. 17, comma 1, dell'ordinanza n. 2787/98 è prorogato al 30 giugno 1999.

 

          Art. 4.

     1. Il termine di cui all'art. 2 dell'ordinanza numero 2860/98 è prorogato al 30 settembre 1999 e per le modalità relative alla ripresa della riscossione si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della presente ordinanza.

     2. Il termine di cui all'art. 4 dell'ordinanza numero 2860/98 è prorogato fino al 30 settembre 1999.

 

          Art. 5.

     1. Il termine di cui all'art. 3 dell'ordinanza numero 2873/98 è prorogato fino al 30 settembre 1999 e per le modalità relative alla ripresa della riscossione si applica quanto previsto dall'art. 2, comma 1, della presente ordinanza.

     2. Il termine di cui all'art. 5, comma 1, dell'ordinanza n. 2873/98 è prorogato al 30 settembre 1999.

 

          Art. 6.

     1. La ripresa della riscossione dei tributi oggetto delle sospensioni di cui ai commi 2 degli articoli 2, 3, 4 e 5 della presente ordinanza avverrà dopo otto mesi dalla scadenza della sospensione e con una rateizzazione, su base mensile, pari al triplo del periodo di durata della sospensione stessa; i termini per le attività di liquidazione e di accertamento delle dichiarazioni non prodotte per effetto delle sospensioni e delle proroghe sin qui disposte sono sospesi dalla data di presentazione delle dichiarazioni medesime a quelle di scadenza dell'ultimo versamento delle relative imposte dovute.

 

          Art. 7.

     1. Per i maggiori oneri sostenuti dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco in occasione degli interventi disposti a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, 9 maggio 1998 e 11 settembre 1998, 1° e 8 ottobre 1998 è assegnata la somma di lire 15 miliardi che è posta a carico dall'unità previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

     2. Il finanziamento di cui al comma 1 sarà versato in conto entrate dello Stato per la successiva riassegnazione al bilancio del Ministero dell'interno.

 

          Art. 8.

     1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato per tutta la durata dell'emergenza di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 settembre 1997, ad affidare alla Compagnia aeronautica italiana la gestione operativa e logistica dei due aeromobili P180 di proprietà del Dipartimento medesimo.

 

          Art. 9.

     1. Il termine previsto dall'art. 10 dell'ordinanza n. 2694/97, come modificato dall'art. 4 dell'ordinanza n. 2791/98, è ulteriormente prorogato al 30 giugno 1999.

     2. L'onere derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 1, stimato in lire 2 miliardi, è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 "Fondo della protezione civile" dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 


[1] I termini di recupero del tributi e contributi sospesi di cui al presente articolo sono stati prorogati al 30 aprile 2008 dall'art. 8 della O.P.C.M. 23 novembre 2007, n. 3631.