§ 78.1.10 – D.Lgs. 26 gennaio 1948, n. 98.
Disciplina delle casse conguaglio prezzi.


Settore:Normativa nazionale
Materia:78. Prezzi
Capitolo:78.1 prezzi
Data:26/01/1948
Numero:98


Sommario
Art. 1.      Le casse o i fondi di conguaglio, di rischi o di compensazione, e, in genere, le casse o i fondi, comunque denominati, istituiti o da istituire per la gestione dei [...]
Art. 2.      Le casse e i fondi di cui si renda necessaria la costituzione sono istituiti d'intesa col Ministero del tesoro ed hanno gestione autonoma a mezzo di apposito Comitato di [...]
Art. 3.      Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Comitato di gestione della cassa o del fondo deve rendere il conto della sua gestione all'autorità che ha [...]
Art. 4.      Con le stesse norme previste nell'articolo precedente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, deve essere reso il conto delle gestioni [...]
Art. 5.      I rendiconti previsti negli articoli precedenti sono approvati, d'intesa con l'autorità che ha imposto il sovraprezzo, la quota di prezzo o la contribuzione, [...]
Art. 6.      Il Ministero del tesoro e le Amministrazioni che hanno imposto i sovraprezzi, quote di prezzo o contribuzioni possono eseguire, con i mezzi più idonei, i necessari [...]
Art. 7.      I sovraprezzi, le quote di prezzo o le contribuzioni stabilite a favore delle casse o dei fondi devono dagli obbligati essere versati nei modi e nei termini previsti [...]
Art. 8.      Gli inadempienti alle disposizioni di cui all'art. 3 ed al primo comma dell'art. 4 sono solidalmente tenuti - senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto [...]
Art. 9.      Alla riscossione dei sovraprezzi, delle quote di prezzo o delle contribuzioni dovute alle casse o ai fondi, e non versate nei termini previsti, provvede l'Intendenza di [...]
Art. 10.      E' vietato l'impiego delle somme e di ogni altra attività delle casse o dei fondi per scopi diversi da quelli per i quali le casse o i fondi stessi sono stati istituiti
Art. 11.      La trasformazione, la soppressione e la liquidazione delle casse o dei fondi di cui all'art. 1, sono disposte dai Ministeri interessati sentita la Commissione citata nel [...]
Art. 12.      Rimane ferma la destinazione già disposta dall'autorità statale per i residui delle gestioni chiuse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, semprechè a [...]
Art. 13.      Qualsiasi disposizione che contrasti con le norme del presente decreto è abrogata


§ 78.1.10 – D.Lgs. 26 gennaio 1948, n. 98. [1]

Disciplina delle casse conguaglio prezzi.

(G.U. 6 marzo 1948, n. 56).

 

     Art. 1.

     Le casse o i fondi di conguaglio, di rischi o di compensazione, e, in genere, le casse o i fondi, comunque denominati, istituiti o da istituire per la gestione dei sovraprezzi, di quote di prezzo o di contribuzioni imposte dalle competenti autorità per la disciplina dei prezzi, sono sottoposti alla vigilanza delle Amministrazioni interessate e del Ministero del tesoro.

     La vigilanza può essere esercitata anche a mezzo degli organi locali delle Amministrazioni rispettive.

     E' in facoltà del Ministero del tesoro di adottare provvedimenti cautelativi di carattere finanziario.

 

          Art. 2.

     Le casse e i fondi di cui si renda necessaria la costituzione sono istituiti d'intesa col Ministero del tesoro ed hanno gestione autonoma a mezzo di apposito Comitato di gestione.

     Il predetto Comitato di gestione è composto di regola di non più di cinque membri ed è nominato o sostituito dall'autorità che ha imposto il sovraprezzo, la quota di prezzo o la contribuzione o dall'Amministrazione da esso delegata, d'intesa con l'Intendenza di finanza, ovvero, per le casse a carattere interprovinciale o nazionale, d'intesa con il Ministero del tesoro.

     Per ogni cassa o fondo è nominato inoltre un revisore in rappresentanza dell'Amministrazione del tesoro, ovvero - quando se ne presenti l'opportunità - un collegio di revisori composto di tre membri di cui uno, che lo presiede, in rappresentanza del Tesoro e gli altri due in rappresentanza delle Amministrazioni statali prevalentemente interessate.

     I revisori di cui al precedente comma esercitano le stesse funzioni che spettano ai sindaci delle società per azioni, in quanto compatibili con le particolarità dell'ordinamento e del funzionamento delle casse e dei fondi.

     Gli organi di gestione e di revisione che - per le casse ed i fondi esistenti all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto - non risultino costituiti secondo le disposizioni anzidette, devono essere uniformati alle stesse a cura dell'Amministrazione che ha istituito i singoli fondi o casse.

 

          Art. 3.

     Entro due mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Comitato di gestione della cassa o del fondo deve rendere il conto della sua gestione all'autorità che ha istituito il sovraprezzo, la quota di prezzo o la contribuzione ed alla Intendenza di finanza e, per le casse a carattere interprovinciale o nazionale, al Ministero del tesoro, e deve riferire sulle operazioni compiute e sulla situazione finanziaria o patrimoniale.

     Il Comitato predetto dovrà unire una relazione del revisore o del Collegio dei revisori.

 

          Art. 4.

     Con le stesse norme previste nell'articolo precedente, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, deve essere reso il conto delle gestioni anteriori al 31 dicembre 1947, a decorrere dall'ultimo approvato dall'autorità statale competente per tale approvazione secondo il provvedimento istitutivo della cassa o del fondo, ovvero, in mancanza, dal prefetto.

     La disposizione si applica anche per le gestioni delle casse o dei fondi soppressi o che comunque abbiano cessato di funzionare prima della entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 5.

     I rendiconti previsti negli articoli precedenti sono approvati, d'intesa con l'autorità che ha imposto il sovraprezzo, la quota di prezzo o la contribuzione, dall'Intendenza di finanza, ovvero, per le casse a carattere interprovinciale o nazionale, dal Ministero del tesoro.

     Ai fini della approvazione dei rendiconti di cui al suindicato comma dovrà in ogni caso essere preventivamente sentita la Commissione istituita con l'art. 1 del decreto Ministeriale 20 ottobre 1945, pubblicato nella "Gazzetta Ufficiale" del 2 gennaio 1946, n. 1, organo consultivo delle Amministrazioni interessate per tutto quanto concerne la materia delle casse o dei fondi di cui all'art. 1.

 

          Art. 6.

     Il Ministero del tesoro e le Amministrazioni che hanno imposto i sovraprezzi, quote di prezzo o contribuzioni possono eseguire, con i mezzi più idonei, i necessari controlli presso coloro che sono tenuti al pagamento dei cennati sovraprezzi, quote di prezzo o contribuzioni ed hanno facoltà di richiedere ogni elemento che occorra per l'esercizio della vigilanza sull'adempimento degli obblighi stabiliti nel provvedimento istitutivo delle casse o dei fondi.

 

          Art. 7.

     I sovraprezzi, le quote di prezzo o le contribuzioni stabilite a favore delle casse o dei fondi devono dagli obbligati essere versati nei modi e nei termini previsti nelle norme che disciplinano la gestione delle casse e dei fondi o, se non è altrimenti disposto, entro trenta giorni dalla cessione delle merci sulle quali sono applicati i sovraprezzi, le quote di prezzo o le contribuzioni.

     Se all'entrata in vigore del presente decreto tali termini siano decorsi, il versamento deve farsi entro i trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto stesso.

     Per le casse o i fondi soppressi o che comunque abbiano cessato di funzionare, i versamenti devono essere eseguiti entro i sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante vaglia del Tesoro o vaglia cambiario della Banca d'Italia - intestato alla Tesoreria centrale - da inviarsi alla Intendenza di finanza accompagnato da un rendiconto delle somme dovute.

 

          Art. 8.

     Gli inadempienti alle disposizioni di cui all'art. 3 ed al primo comma dell'art. 4 sono solidalmente tenuti - senza pregiudizio dell'azione penale qualora il fatto costituisca reato - al pagamento in favore dell'Erario dello Stato della sanzione pecuniaria di L.20.000; nel caso d'inadempienza della disposizione del secondo comma dell'art. 4 la sanzione pecuniaria è di L. 50.000.

     Coloro che sono tenuti, a norma dell'articolo precedente, al versamento delle somme dovute per sovraprezzi, quote di prezzo o contribuzioni, in caso di inadempienza a tale obbligo nei termini prescritti incorrono in una sanzione pecuniaria pari a tre volte la somma accertata come dovuta e ciò senza pregiudizio dell'azione penale contro i responsabili qualora il fatto costituisca reato.

     Le predette sanzioni pecuniarie, su richiesta del Ministero del tesoro, vengono applicate dall'Intendenza di finanza con ingiunzione, osservando le disposizioni del testo unico 14 aprile 1910, n. 639, relativo alla procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

 

          Art. 9.

     Alla riscossione dei sovraprezzi, delle quote di prezzo o delle contribuzioni dovute alle casse o ai fondi, e non versate nei termini previsti, provvede l'Intendenza di finanza secondo le disposizioni del citato testo unico 14 aprile 1910, n. 639.

 

          Art. 10.

     E' vietato l'impiego delle somme e di ogni altra attività delle casse o dei fondi per scopi diversi da quelli per i quali le casse o i fondi stessi sono stati istituiti.

 

          Art. 11.

     La trasformazione, la soppressione e la liquidazione delle casse o dei fondi di cui all'art. 1, sono disposte dai Ministeri interessati sentita la Commissione citata nel secondo comma dell'art. 5.

     Il liquidatore o i liquidatori sono nominati dal Ministero del tesoro che, ove lo ritenga opportuno, può affidare la liquidazione all'Intendenza di finanza.

     Nel caso di soppressione delle casse o dei fondi, le attività residue sono distribuite agli aventi diritto in proporzione dei crediti di ciascuno, osservate, ove non sia possibile la soddisfazione integrale di essi, le disposizioni vigenti in materia di liquidazione coatta amministrativa.

     Le attività nette residue che risultano dopo la chiusura delle operazioni di liquidazione sono devolute allo Stato.

     (Omissis) [2].

 

          Art. 12.

     Rimane ferma la destinazione già disposta dall'autorità statale per i residui delle gestioni chiuse anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, semprechè a tale data i provvedimenti relativi siano stati eseguiti.

 

          Art. 13.

     Qualsiasi disposizione che contrasti con le norme del presente decreto è abrogata.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 17 aprile 1956, n. 561.

[2] Comma abrogato dall'art. unico della L. 14 ottobre 1971, n. 914.