§ 77.6.184 - D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 563.
Attuazione della delega conferita all'art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti pensionistici, [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:16/09/1996
Numero:563


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Trattamento pensionistico dei lavoratori assunti dal 28 aprile 1993.
Art. 3.  Trattamento pensionistico dei lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995.
Art. 4.  Calcolo della retribuzione pensionabile.
Art. 5.  Disposizioni relative al trattamento pensionistico sospeso dal decreto legislativo n. 124 del 1993.


§ 77.6.184 - D.Lgs. 16 settembre 1996, n. 563.

Attuazione della delega conferita all'art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

(G.U. 31 ottobre 1996, n. 256, S.O.).

 

     Art. 1. Campo di applicazione.

     1. Le norme del presente decreto legislativo, in attuazione dell'art. 2, comma 23, lettera b), della legge 8 agosto 1995, n. 335, disciplinano i trattamenti pensionistici, erogati dalle forme pensionistiche diverse da quelle dell'assicurazione generale obbligatoria, del personale degli enti che svolgono le loro attività nelle materie di cui all'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691.

 

          Art. 2. Trattamento pensionistico dei lavoratori assunti dal 28 aprile 1993.

     1. Alle forme pensionistiche di cui all'art. 1 istituite presso i predetti enti si applicano, con riferimento ai lavoratori assunti del 28 aprile 1993, le disposizioni del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124, e successive modifiche e integrazioni.

     2. La conversione del montante contributivo in rendita a favore dei predetti lavoratori è effettuata in base ai principi del calcolo attuariale con riferimento alla speranza di vita.

 

          Art. 3. Trattamento pensionistico dei lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995.

     1. Per i lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 1995 il trattamento pensionistico di anzianità è regolato secondo i seguenti principi:

     a) i lavoratori, con anzianità di servizio, utile per la maturazione del diritto a pensione, pari o superiore a 20 anni interi alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica:

     1) se in possesso dei requisiti anagrafici di cui all'allegata tabella A, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 35 anni di anzianità;

     2) oppure, se in possesso dell'anzianità di servizio di cui alla tabella C, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 37 anni di anzianità.

     Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione operano definitivamente anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilità;

     b) i lavoratori aventi un'anzianità di servizio inferiore a quella prevista dalla lettera a), con esclusione di coloro di cui all'art. 2, comma 1, conseguono il diritto alla pensione:

     1) se in possesso di un'età anagrafica minima di cui alla tabella D e di un'anzianità di servizio di cui alla tabella E, con l'applicazione delle riduzioni percentuali per ogni anno mancante al requisito contributivo complessivo di 35 anni di anzianità di cui all'allegata tabella B

     2) oppure, se in possesso dell'anzianità di servizio di cui alla tabella E, con applicazione delle riduzioni percentuali di cui alla tabella B per ogni anno di anzianità mancante al requisito contributivo complessivo in vigore secondo quanto previsto dalla colonna 2 della tabella B allegata all'art. 1, comma 26, della citata legge n. 335 del 1995.

     Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione operano definitivamente anche nei confronti dei titolari di pensione di reversibilità.

     2. Le riduzioni percentuali dei trattamenti di pensione di cui alle lettere a) e b) del comma 1 non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori che maturino il diritto alla prestazione pensionistica di vecchiaia nell'assicurazione generale obbligatoria.

     3. La liquidazione in linea capitale del trattamento maturato è consentita solo in caso di maturazione del diritto alla prestazione pensionistica nell'assicurazione generale obbligatoria.

 

          Art. 4. Calcolo della retribuzione pensionabile.

     1. Nei confronti dei lavoratori di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile è incrementato nella misura del periodo intercorrente tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza del trattamento di cui all'art. 1 fino al raggiungimento di 5 anni. Le retribuzioni prese in considerazione ai fini del calcolo della base retributiva pensionabile sono a tal fine rivalutate secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

     2. Ai fini del calcolo dei trattamenti pensionistici di cui all'art. 1, le misure percentuali della retribuzione, previste dalle normative regolamentari in relazione alle anzianità maturate, sono applicate a tutte le voci pensionabili considerate dalle medesime normative, fermo restando i vigenti criteri di applicazione dell'indennità convenzionale prevista dal trattamento integrativo aziendale.

 

          Art. 5. Disposizioni relative al trattamento pensionistico sospeso dal decreto legislativo n. 124 del 1993.

     1. I dipendenti cessati dal servizio il cui trattamento pensionistico è sospeso in applicazione dell'art. 18, comma 8-quinquies, del decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 2, comma 23, lettera b), della citata legge n. 335 del 1995, hanno titolo, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al trattamento come modificato dal decreto medesimo.

 

     Tabella A

Anno

Età anagrafica

1996

50

1997

50

1998

51

1999

51

2000

52

2001

52

2002

53

2003

53

2004

54

2005

54

2006

55

2007

55

2008

56

2009

56

2010 in poi

57

 

     Tabella B

Anni mancanti

Penalizzazione

15

35%

14

32%

13

29%

12

26%

11

23%

10

20%

9

17%

8

15%

7

13%

6

11%

5

9%

4

7%

3

5%

2

3%

1

1%

0

 

     Tabella C

Anzianità di servizio utile alla data del 31 dicembre 1995

Anzianità di servizio minima necessaria

da 20 a 25

31 anni

da 26 a 29

30 anni

più di 30

-

 

     Tabella D

Anno

Età anagrafica

1996

52

1997

52

1998

52

1999

53

2000

53

2001

53

2002

54

2003

54

2004

55

2005

55

2006

56

2007

56

2008 in poi

57

 

     Tabella E

Anzianità di servizio alla data del 31 dicembre 1995

Anzianità di servizio minima necessaria

fino a 5

34 anni

da 6 a 10

33 anni

da 11 a 15

32 anni

da 16 a 19

31 anni