§ 77.6.155 - Legge 18 marzo 1982, n. 89.
Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:18/03/1982
Numero:89


Sommario
Art. 1.      Le pensioni erogate dal Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in godimento al 31 dicembre 1979, nell'importo in essere a tale data, sono rivalutate, con [...]
Art. 2.      L'avanzo patrimoniale del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, esistente al 31 dicembre 1980, è devoluto, nella misura del 50 per cento, alla speciale [...]


§ 77.6.155 - Legge 18 marzo 1982, n. 89.

Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

(G.U. 23 marzo 1982, n. 80).

 

     Art. 1.

     Le pensioni erogate dal Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in godimento al 31 dicembre 1979, nell'importo in essere a tale data, sono rivalutate, con decorrenza 1° gennaio 1980, secondo i coefficienti appresso indicati, in relazione ai rispettivi periodi di decorrenza:

Anno di decorrenza originario della pensione

Coefficienti di rivalutazione

ante

1964

1,25

anno

1964

1,20

"

1965

1,16

"

1966

1,14

"

1967

1,11

"

1968

1,09

"

1969

1,07

 

          Art. 2.

     L'avanzo patrimoniale del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, esistente al 31 dicembre 1980, è devoluto, nella misura del 50 per cento, alla speciale riserva di cui all'art. 3 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.