§ 77.6.80 - Legge 4 marzo 1958, n. 164.
Disposizioni a favore dei titolari di pensioni del cessato regime austro-ungarico e dell'ex Stato libero di Fiume.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:04/03/1958
Numero:164


Sommario
Art. 1.      All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è aggiunto il seguente comma:
Art. 2.      L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 95.000.000 annue, sarà fronteggiato con le disponibilità dei capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni [...]
Art. 3.      La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.


§ 77.6.80 - Legge 4 marzo 1958, n. 164.

Disposizioni a favore dei titolari di pensioni del cessato regime austro-ungarico e dell'ex Stato libero di Fiume.

(G.U. 20 marzo 1958, n. 69).

 

     Art. 1.

     All'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 20, è aggiunto il seguente comma:

     "Nei confronti dei titolari di pensioni od assegni liquidi e da liquidarsi a carico dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria in base alle norme del cessato regime austro-ungarico o dell'ex Stato libero di Fiume, l'assegno di caroviveri continua ad essere dovuto nelle misure e secondo le disposizioni vigenti al 30 giugno 1956".

 

          Art. 2.

     L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 95.000.000 annue, sarà fronteggiato con le disponibilità dei capitoli degli stati di previsione delle Amministrazioni interessate, relativi alle pensioni.

 

          Art. 3.

     La presente legge ha effetto dal 1° luglio 1956.