§ 77.6.65 - Legge 27 dicembre 1953, n. 967.
Previdenza dei dirigenti di aziende industriali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:27/12/1953
Numero:967


Sommario
Art. 1.      L'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, istituito con delibera 10 dicembre 1929 dal Consiglio direttivo della Federazione dirigenti di aziende industriali e designato a [...]
Art. 2.      All'Istituto è affidata la gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, a favore delle persone iscritte all'Istituto medesimo ai sensi del [...]
Art. 3.      Sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali tutti i dirigenti di aziende industriali.
Art. 4.      Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo dell'iscrizione all'Istituto potrà essere esteso, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta [...]
Art. 5.      L'Istituto provvede ai propri fini:
Art. 6.      I contributi di cui alla lettera a) dell'art. 5 sono calcolati in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda percepita dal dirigente, entro un limite minimo ed un limite massimo della [...]
Art. 7.      Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del dirigente. Qualunque patto in contrario è nullo.
Art. 8.      L'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente sono stabiliti con particolare regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la [...]
Art. 9.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, saranno emanate le norme occorrenti per [...]
Art. 10.      Per le infrazioni alle norme contenute nella presente legge si osservano le disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, intendendosi sostituiti all'Istituto nazionale [...]
Art. 11.      La vigilanza ed il controllo sull'applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione sono svolti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che li esercita [...]
Art. 12.      Fino a quando non siano emanate le norme di cui ai precedenti articoli 6, 8 e 9 continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti per l'Istituto di previdenza e assistenza dei [...]


§ 77.6.65 - Legge 27 dicembre 1953, n. 967.

Previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(G.U. 31 dicembre 1953, n. 299).

 

     Art. 1.

     L'Istituto di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, istituito con delibera 10 dicembre 1929 dal Consiglio direttivo della Federazione dirigenti di aziende industriali e designato a gestire la previdenza obbligatoria dei dirigenti di aziende industriali dall'articolo 6 del contratto collettivo 28 ottobre 1937, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 maggio 1938, n. 120, parte seconda, assume la denominazione di "Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali".

     L'Istituto è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha sede in Roma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 2.

     All'Istituto è affidata la gestione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, a favore delle persone iscritte all'Istituto medesimo ai sensi del successivo art. 3, in sostituzione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e per i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni.

     L'Istituto inoltre, può provvedere alla concessione di prestazioni assistenziali facoltative, integrative di quelle obbligatorie previste dalla vigente legislazione assistenziale.

     Le prestazioni di cui al primo comma del presente articolo consistono in pensioni di vecchiaia, pensioni di invalidità, pensioni ai superstiti e liquidazione in capitale. Le pensioni debbono essere non inferiori a quelle previste dall'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e per i superstiti.

     Le prestazioni di cui al primo ed al secondo comma del presente articolo sono corrisposte alle condizioni, nei limiti e nella misura stabiliti dal regolamento di cui al successivo art. 9.

 

          Art. 3.

     Sono obbligatoriamente iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali tutti i dirigenti di aziende industriali.

     Agli effetti di cui al comma precedente si intendono:

     a) per aziende industriali: le imprese od enti, privati o pubblici, esercenti le attività di cui ai punti 1) e 3) dell'articolo 2195 del codice civile o attività ausiliarie delle predette, o che risultano assegnati o aggregati, quali esercenti attività di natura industriale, alla Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;

     b) per dirigenti: i soggetti che prestano lavoro subordinato con tale qualifica alle dipendenze delle aziende di cui alla precedente lettera a) [1].

     L'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali può consentire al dirigente ed alla azienda la continuazione dei versamenti contributivi qualora al dirigente medesimo vengano conferite, dall'azienda alla quale egli presta la propria opera, cariche sociali che determinino la perdita del requisito della subordinazione [2].

     Ai versamenti di cui sopra, quanto alla misura ed alla periodicità, si applicano le norme sulla continuazione volontaria della contribuzione all'Istituto medesimo [3].

     L'Istituto può attuare gli scopi di cui all'art. 2 della presente legge anche a mezzo di Casse, fondi e gestioni aziendali o interaziendali purché questi soddisfino alle seguenti condizioni:

     a) che sia garantito agli iscritti un trattamento complessivo non inferiore a quello praticato dall'Istituto;

     b) che nel Consiglio di amministrazione della Cassa, fondo e gestione aziendale o interaziendale sia incluso un rappresentante dell'Istituto;

     c) che il bilancio della Cassa, fondo e gestione aziendale o interaziendale sia sottoposto alla approvazione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto entro tre mesi dalla chiusura di ciascun esercizio.

 

          Art. 4.

     Entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, l'obbligo dell'iscrizione all'Istituto potrà essere esteso, mediante decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, a dirigenti di altri settori non contemplati dalla presente legge a condizione che l'estensione dell'obbligo della iscrizione non leda gli interessi collettivi degli iscritti di cui al primo comma del precedente art. 3.

 

          Art. 5.

     L'Istituto provvede ai propri fini:

     a) con i contributi obbligatori dei datori di lavoro e dei dirigenti di aziende industriali;

     b) con gli interessi attivi e le altre rendite patrimoniali;

     c) con il provento di lasciti, donazioni e, in genere, atti di liberalità;

     d) con le somme che per qualsiasi titolo spettino all'Istituto, comprese le multe, le ammende e gli interessi cauzionali.

 

          Art. 6.

     I contributi di cui alla lettera a) dell'art. 5 sono calcolati in percentuale sull'ammontare della retribuzione lorda percepita dal dirigente, entro un limite minimo ed un limite massimo della retribuzione stessa che saranno stabiliti, con decreto del Presidente della Repubblica emanato su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, tenendo conto del fabbisogno dell'Istituto, delle risultanze di gestione e delle particolari esigenze della mutualità.

     Agli effetti di cui al comma precedente si intende per retribuzione tutto ciò che il lavoratore riceve in denaro o in natura per compenso dell'opera prestata, al lordo di qualsiasi trattenuta.

     Il contributo è stabilito nella misura dell'11 per cento della retribuzione, calcolata come sopra, a carico del datore di lavoro e del 4 per cento a carico del dirigente di azienda.

     Nel primo quinquennio di applicazione della presente legge, i limiti minimo e massimo, nonché le aliquote contributive di cui al primo e terzo comma del presente articolo possono essere variati, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, in relazione al fabbisogno dell'Istituto e alle risultanze di gestione.

 

          Art. 7.

     Il datore di lavoro è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico del dirigente. Qualunque patto in contrario è nullo.

     Il contributo a carico del dirigente è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione corrisposta al dirigente stesso, alla scadenza di ciascun periodo di retribuzione.

     Il regolamento di cui all'art. 8 stabilirà le modalità di accertamento e di riscossione dei contributi.

 

          Art. 8.

     L'ordinamento ed il funzionamento dell'Ente sono stabiliti con particolare regolamento da emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro.

 

          Art. 9.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con quello per il tesoro, saranno emanate le norme occorrenti per l'applicazione della presente legge.

 

          Art. 10.

     Per le infrazioni alle norme contenute nella presente legge si osservano le disposizioni degli articoli 23 e 24 della legge 4 aprile 1952, n. 218, intendendosi sostituiti all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e, per quanto concerne l'art. 24, al Comitato esecutivo del primo di detti enti, l'organo che sarà designato a termini del precedente art. 8.

     I proventi delle pene pecuniarie previste per le infrazioni alla presente legge a norma del precedente comma, sono devoluti alle entrate dell'Istituto di cui all'art. 5, lettera d), della presente legge.

 

          Art. 11.

     La vigilanza ed il controllo sull'applicazione della presente legge e delle relative norme di attuazione sono svolti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale che li esercita direttamente o a mezzo dell'Ispettorato del lavoro.

 

          Art. 12.

     Fino a quando non siano emanate le norme di cui ai precedenti articoli 6, 8 e 9 continuano ad applicarsi le disposizioni attualmente vigenti per l'Istituto di previdenza e assistenza dei dirigenti di aziende industriali in quanto compatibili con la presente legge.


[1] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 15 marzo 1973, n. 44.

[2] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 15 marzo 1973, n. 44.

[3] Comma aggiunto dall'art. 4 della L. 15 marzo 1973, n. 44.