§ 77.6.64 - Legge 26 novembre 1953, n. 877.
Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:26/11/1953
Numero:877


Sommario
Art. 1.      Ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, è concessa, a partire dall'anno 1953, una tredicesima [...]
Art. 2.      In tutti i casi di pensioni ad onere ripartito tra uno o più Istituti di previdenza, Stato ed Enti locali, oppure tra uno degli Istituti di previdenza e solo alcuni degli Enti predetti, ai fini [...]
Art. 3.      Nei riguardi degli iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, nei casi di riscatto [...]
Art. 4.      Nei confronti dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, relativi alle cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1954, sono abrogate, a [...]
Art. 5.      I contributi degli iscritti e degli enti a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, previsti dalle vigenti disposizioni, vengono, con [...]
Art. 6.      I contributi degli iscritti e degli enti a favore della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti vengono, con effetto dal 1° gennaio 1954, modificati nelle misure di cui al comma [...]
Art. 7.      Nei casi di pensioni e di quote di pensioni a carico di Province, Comuni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi [...]


§ 77.6.64 - Legge 26 novembre 1953, n. 877.

Concessione della tredicesima mensilità ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza.

(G.U. 2 dicembre 1953, n. 277).

 

     Art. 1.

     Ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale omonima del Ministero del tesoro, è concessa, a partire dall'anno 1953, una tredicesima mensilità dell'intero trattamento di quiescenza loro spettante, con esclusione soltanto dell'indennità di caropane di cui al decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e successive modificazioni. Tale tredicesima mensilità è commisurata al trattamento mensile dovuto al 16 dicembre dell'anno cui essa si riferisce ed è corrisposta nella seconda quindicina dello stesso mese.

     Per i titolari ai quali la pensione non spetti per l'intero anno, la tredicesima mensilità compete per un rateo, in ragione di un dodicesimo per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni; detto rateo, nei casi in cui la pensione sia cessata in data anteriore al 16 dicembre, è commisurato al trattamento mensile dovuto alla data di cessazione.

     La tredicesima mensilità è soggetta alle stesse ritenute che si applicano sulle altre dodici rate mensili del trattamento di quiescenza.

 

          Art. 2.

     In tutti i casi di pensioni ad onere ripartito tra uno o più Istituti di previdenza, Stato ed Enti locali, oppure tra uno degli Istituti di previdenza e solo alcuni degli Enti predetti, ai fini della determinazione della misura della tredicesima mensilità dovuta al titolare della pensione, dell'attribuzione delle relative quote ai diversi Enti concorrenti al riparto, nonché delle modalità di pagamento e di rivalsa delle quote predette, si applicano le norme stabilite in materia dagli ordinamenti degli Istituti di previdenza per il trattamento della pensione spettante prima dell'applicazione della presente legge.

 

          Art. 3.

     Nei riguardi degli iscritti alle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali e alla Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti, nei casi di riscatto ed in quelli di riconoscimento di servizio o di periodi, quando la relativa domanda risulti presentata alla Prefettura o agli Istituti di previdenza prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto si calcola in base alle norme vigenti alla data di presentazione della domanda stessa.

     Invece, nei casi in cui la domanda non sia stata presentata prima della data di entrata in vigore della presente legge, il contributo a carico dell'iscritto, risultante dall'applicazione delle norme vigenti a tale data, è elevato di un dodicesimo.

 

          Art. 4.

     Nei confronti dei trattamenti di quiescenza a carico della Cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari, relativi alle cessazioni dal servizio anteriori al 1° gennaio 1954, sono abrogate, a far tempo dalla data predetta, le disposizioni contenute nell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1952, n. 767.

 

          Art. 5.

     I contributi degli iscritti e degli enti a favore delle Casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e ai salariati degli Enti locali, previsti dalle vigenti disposizioni, vengono, con effetto dal 1° gennaio 1954, modificati nelle misure di cui al comma seguente.

     Il contributo annuale a carico dell'iscritto è costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 3600. Quello a carico dell'Ente è costituito da una parte pari al 19 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 26.400.

     Restano abrogate, a partire dal 1° gennaio 1954, le disposizioni contenute nell'art. 12 della legge 21 novembre 1949, n. 914.

 

          Art. 6.

     I contributi degli iscritti e degli enti a favore della Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti vengono, con effetto dal 1° gennaio 1954, modificati nelle misure di cui al comma seguente.

     Il contributo annuale a carico dell'iscritto è costituito da una parte pari al 6 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 3600.

     Quello a carico dell'Ente è costituito da una parte pari al 12 per cento della retribuzione pensionabile aumentata del 30 per cento e da una parte fissa di lire 18.000.

     Restano abrogate, a partire dal 1° gennaio 1954, le disposizioni contenute nell'art. 15 della legge 21 novembre 1949, n. 914.

 

          Art. 7.

     Nei casi di pensioni e di quote di pensioni a carico di Province, Comuni o Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, quando il relativo pagamento non viene effettuato ai rispettivi titolari direttamente dagli Istituti di previdenza, gli Enti di cui sopra concederanno, a partire dal 1953, ad esclusivo loro carico, ai predetti titolari il beneficio della tredicesima mensilità, applicando norme analoghe a quelle contenute negli articoli 1 e 2 della presente legge.