§ 77.6.53 - Legge 14 dicembre 1950, n. 1097.
Disposizioni relative alle pensioni ex regime austro-ungarico e fiumano, ed alle pensioni provvisorie concesse dallo Stato italiano in [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:14/12/1950
Numero:1097


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951.
Art. 2.      Ai titolari delle pensioni provvisorie concesse in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave, sono estesi, con decorrenza [...]
Art. 3.      Agli effetti dell'art. 81, comma quarto, della Costituzione, alla copertura della spesa di lire 2.100.000 (due milioni e centomila) derivante dall'applicazione della presente legge, sarà [...]
Art. 4.      La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


§ 77.6.53 - Legge 14 dicembre 1950, n. 1097. [1]

Disposizioni relative alle pensioni ex regime austro-ungarico e fiumano, ed alle pensioni provvisorie concesse dallo Stato italiano in sostituzione delle pensioni jugoslave.

(G.U. 18 gennaio 1951, n. 14).

 

     Art. 1.

     Le disposizioni contenute negli articoli 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, vengono richiamate in vigore dal 25 dicembre 1948, e fino al 30 giugno 1951.

 

          Art. 2.

     Ai titolari delle pensioni provvisorie concesse in base agli articoli 12 e 13 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 769, in sostituzione di pensioni jugoslave, sono estesi, con decorrenza dal 1° gennaio 1949, i miglioramenti economici, ivi compreso l'assegno di caroviveri, già concessi [a cominciare da quelli previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41] o che verranno accordati ai pensionati statali.

     I titolari delle pensioni provvisorie indicate al comma che precede, sono equiparati, per quanto concerne la misura dei miglioramenti stessi, ai titolari di pensioni liquidate secondo le norme del cessato regime austro-ungarico.

 

          Art. 3.

     Agli effetti dell'art. 81, comma quarto, della Costituzione, alla copertura della spesa di lire 2.100.000 (due milioni e centomila) derivante dall'applicazione della presente legge, sarà provveduto con una corrispondente riduzione dello stanziamento al capitolo n. 458 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 4.

     La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.