§ 77.6.49 - Legge 18 aprile 1950, n. 243.
Miglioramenti economici ai titolari di rendite di infortunio già a carico di Istituti austro-ungarici di previdenza e agli infortunati in zona di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:18/04/1950
Numero:243


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° luglio 1949, ai titolari di rendite di infortunio di cui agli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555, e alla Convenzione 30 maggio 1919, resa [...]
Art. 2.      A decorrere dalla stessa data del 1° luglio 1949, sono abrogate le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 273.
Art. 3.      Ai titolari di rendite di infortunio, di cui all'art. 1 della presente legge, aventi inabilità permanente di grado inferiore al 50 per cento, è data facoltà di chiedere, ad estinzione di ogni [...]
Art. 4.      I titolari di rendite di infortunio previsti dalla presente legge, che fruiscano anche di pensione di guerra, devono optare per uno dei due trattamenti, secondo le disposizioni legislative [...]
Art. 5.      I pagamenti da effettuarsi ai sensi delle disposizioni degli articoli 1 e 3 della presente legge sono eseguiti dall'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e i [...]
Art. 6.      La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


§ 77.6.49 - Legge 18 aprile 1950, n. 243.

Miglioramenti economici ai titolari di rendite di infortunio già a carico di Istituti austro-ungarici di previdenza e agli infortunati in zona di operazioni durante la guerra 1915-18.

(G.U. 24 maggio 1950, n. 118).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° luglio 1949, ai titolari di rendite di infortunio di cui agli articoli 1 e 3 del regio decreto-legge 24 settembre 1931, n. 1555, e alla Convenzione 30 maggio 1919, resa esecutiva con decreto del Ministero della guerra del 14 giugno 1919, sono concessi, in aggiunta alle rate di rendita attualmente in godimento, i seguenti assegni straordinari mensili:

     a) lire 3000, a quelli aventi inabilità permanente di grado dal 50 per cento al 79 per cento;

     b) lire 5000, a quelli aventi inabilità permanente di grado dall'80 per cento all'89 per cento;

     c) lire 7000, a quelli aventi inabilità permanente di grado dal 90 per cento al 100 per cento.

     Ai superstiti, titolari di rendite di infortunio in virtù delle disposizioni richiamate nel primo comma del presente articolo, è concesso un assegno straordinario mensile nelle seguenti misure:

     a) lire 3000, nel caso di un unico avente diritto;

     b) lire 4000, nel caso di due aventi diritto;

     c) lire 5000 nel caso di tre o più aventi diritto.

 

          Art. 2.

     A decorrere dalla stessa data del 1° luglio 1949, sono abrogate le norme del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1946, n. 273.

 

          Art. 3.

     Ai titolari di rendite di infortunio, di cui all'art. 1 della presente legge, aventi inabilità permanente di grado inferiore al 50 per cento, è data facoltà di chiedere, ad estinzione di ogni loro diritto, il pagamento del valore capitale della ulteriore rendita loro spettante, calcolato sulla base delle tabelle di cui all'art. 49 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, approvate con decreto Ministeriale 16 febbraio 1938 e modificate con il decreto Ministeriale 31 luglio 1942. In aggiunta all'importo risultante da tale calcolo è corrisposto un assegno una tantum di pari ammontare.

     Per poter fruire della suddetta disposizione gli interessati debbono inoltrare domanda all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 4.

     I titolari di rendite di infortunio previsti dalla presente legge, che fruiscano anche di pensione di guerra, devono optare per uno dei due trattamenti, secondo le disposizioni legislative vigenti in materia.

 

          Art. 5.

     I pagamenti da effettuarsi ai sensi delle disposizioni degli articoli 1 e 3 della presente legge sono eseguiti dall'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e i relativi importi sono rimborsati dallo Stato al predetto Istituto con le modalità fissate dai decreti ministeriali 19 gennaio 1939, 27 settembre 1940 e 20 novembre 1947.

     Ai rimborsi delle rate di rendita spettanti ai sensi delle disposizioni citate dal primo comma dell'art. 1, nonché degli assegni di cui alla presente legge provvede, a decorrere dall'esercizio finanziario 1949-50, il Ministero del tesoro - Ispettorato delle relazioni finanziarie con l'estero.

     Per gli effetti di cui all'art. 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere risultante dalla presente legge a carico dell'esercizio 1949-50 entro il limite di lire 16 milioni, viene destinata una corrispondente aliquota delle entrate comprese nel primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio, per l'esercizio medesimo.

 

          Art. 6.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.