§ 77.6.40 - D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 651 .
Nuove provvidenze per i titolari di pensioni ordinarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:14/04/1948
Numero:651


Sommario
Art. 1.      E' istituita una Commissione per lo studio degli adeguamenti da apportare alla misura dei trattamenti di pensione per il personale civile e militare dello Stato.
Art. 2.      Ai titolari di pensioni ordinarie - escluse quelle tabellari - anche se privilegiate, e di assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati e da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo [...]
Art. 3.      Nei casi di pensioni od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente art. 2 e in parte a carico di altri enti, l'anticipazione stabilita dal precedente [...]
Art. 4.      La norma contenuta nell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833 si applica anche nei casi di cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° [...]
Art. 5.      Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


§ 77.6.40 - D.Lgs. 14 aprile 1948, n. 651 [1].

Nuove provvidenze per i titolari di pensioni ordinarie.

(G.U. 12 giugno 1948, n. 135).

 

     Art. 1.

     E' istituita una Commissione per lo studio degli adeguamenti da apportare alla misura dei trattamenti di pensione per il personale civile e militare dello Stato.

     I componenti la Commissione predetta saranno nominati con decreto del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 2.

     Ai titolari di pensioni ordinarie - escluse quelle tabellari - anche se privilegiate, e di assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati e da liquidarsi a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato o dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti ex economali, degli Archivi notarili e del cessato Commissariato dell'emigrazione, a favore degli impiegati civili, dei militari, dei salariati e delle loro famiglie, relativi a cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° marzo 1948, è concessa una anticipazione, una volta tanto, di:

     lire 5000 se trattasi di pensioni o assegni diretti;

     lire 3000 se trattasi di pensioni o assegni indiretti o di reversibilità.

     La stessa anticipazione è concessa anche ai pensionati contemplati dall'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

     L'anticipazione di cui ai precedenti commi sarà recuperata sui futuri miglioramenti che verranno deliberati dai competenti organi legislativi in seguito alle proposte che verranno fatte dalla Commissione di cui all'art. 1.

 

          Art. 3.

     Nei casi di pensioni od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni indicate nel precedente art. 2 e in parte a carico di altri enti, l'anticipazione stabilita dal precedente articolo va concessa in parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente a carico dello Stato o delle Amministrazioni suindicate, salvo l'arrotondamento per eccesso a L. 100 della somma risultante. Si applica anche per l'anticipazione predetta il disposto dell'art. 12, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

     L'anticipazione prevista dal precedente articolo non compete ai pensionati che al 1° marzo 1948 si trovavano in servizio presso Amministrazioni statali quali trattenuti o riassunti, con diritto a trattamento differenziale tra gli assegni di attività e quelli di quiescenza.

 

          Art. 4.

     La norma contenuta nell'art. 10 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 agosto 1947, n. 833 si applica anche nei casi di cessazioni dal servizio avvenute anteriormente al 1° giugno 1947 in cui non si è ancora effettuata la liquidazione della pensione.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 30.