§ 77.6.37 - D.Lgs. 19 marzo 1948, n. 249 .
Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, relativo alla revoca di benefici in materia di pensioni e di altre [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:19/03/1948
Numero:249


Sommario
Art. 1.      Le pensioni e gli assegni di guerra, revocati in virtù dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, sono ripristinati nei confronti:
Art. 2.      Le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra sono estese ai cittadini italiani i quali, facendo parte di formazioni antifranchiste, abbiano riportato mutilazioni o invalidità, [...]
Art. 3.      Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, non si applicano alle pensioni ed assegni previsti dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, quando [...]
Art. 4.  [3]
Art. 5.      Per ottenere la liquidazione dei trattamenti economici previsti dagli articoli 2 e 4 gli interessati debbono presentare domanda al Ministero del tesoro entro il termine perentorio di sei mesi [...]
Art. 6.      Contro i provvedimenti adottati in virtù delle disposizioni contenute nel presente decreto è ammesso ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti, a seconda delle rispettive competenze.
Art. 7.      E' soppressa la Commissione di cui all'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere [...]
Art. 8.      Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con il presente decreto.
Art. 9.      Con decreto del Ministero per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione del presente decreto.
Art. 10.      Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e le disposizioni degli articoli 1, 2, e 3 hanno effetto dal 1° gennaio 1948.


§ 77.6.37 - D.Lgs. 19 marzo 1948, n. 249 [1].

Modificazioni al decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, relativo alla revoca di benefici in materia di pensioni e di altre provvidenze accordate agli appartenenti alla disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale e le sue specialità e ai cittadini aventi benemerenze fasciste.

(G.U. 14 aprile 1948, n. 88).

 

     Art. 1.

     Le pensioni e gli assegni di guerra, revocati in virtù dell'art. 5 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, sono ripristinati nei confronti:

     a) dei titolari di pensioni od assegni di prima categoria:

     b) dei titolari di pensioni od assegni di categorie inferiori alla prima, quando non risulti, indipendentemente dalle annotazioni inserite nei fogli matricolari, la loro volontaria partecipazione alla guerra civile di Spagna;

     c) dei familiari dei caduti nella guerra predetta ai quali spetti, in base alle norme vigenti, la pensione o l'assegno di guerra.

 

          Art. 2.

     Le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra sono estese ai cittadini italiani i quali, facendo parte di formazioni antifranchiste, abbiano riportato mutilazioni o invalidità, ascrivibili a qualsiasi categoria, in conseguenza del loro intervento, accertato dal Ministero del tesoro, nella guerra civile di Spagna, ed alle loro famiglie in caso di morte [2] .

     Le pensioni e gli assegni sono liquidati in base al grado che il caduto o l'invalido rivestiva nelle Forze armate dello Stato o nei Corpi e Servizi ausiliari, od in base al grado equivalente che egli rivestiva nella Amministrazione civile dello Stato.

     Per coloro che non avevano la qualità di militari o di impiegati civili dello Stato, le pensioni e gli assegni sono liquidati, in via provvisoria, sulla base del grado del soldato. La determinazione del grado, ai fini della liquidazione definitiva, è effettuata da una Commissione composta di un consigliere della Corte dei conti, che la presiede, di un rappresentante del Ministero del tesoro e di un rappresentante del Ministero della difesa.

 

          Art. 3.

     Le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165, non si applicano alle pensioni ed assegni previsti dall'art. 2 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, quando risulti escluso che il danno nel corpo o nella salute sia stato riportato in servizio politico della disciolta milizia volontaria sicurezza nazionale quale organizzazione di partito.

 

          Art. 4. [3]

 

          Art. 5.

     Per ottenere la liquidazione dei trattamenti economici previsti dagli articoli 2 e 4 gli interessati debbono presentare domanda al Ministero del tesoro entro il termine perentorio di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto [4] .

     Nello stesso termine deve essere presentata domanda al Ministero della difesa per ottenere il ripristino delle pensioni di cui all'art. 3 [5].

 

          Art. 6.

     Contro i provvedimenti adottati in virtù delle disposizioni contenute nel presente decreto è ammesso ricorso al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti, a seconda delle rispettive competenze.

 

          Art. 7.

     E' soppressa la Commissione di cui all'art. 10 del decreto legislativo Luogotenenziale 3 agosto 1944, n. 165. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto devono essere riprodotti al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti, a seconda della competenza, ad istanza di chi vi abbia interesse, con atto da proporsi entro il termine rispettivamente di 60 e di 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto.

     Nello stesso termine possono essere proposti i ricorsi al Consiglio di Stato o alla Corte dei conti nei confronti dei provvedimenti già emanati alla data predetta e non impugnati.

 

          Art. 8.

     Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con il presente decreto.

 

          Art. 9.

     Con decreto del Ministero per il tesoro sarà provveduto alle variazioni di bilancio necessarie per l'esecuzione del presente decreto.

 

          Art. 10.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione e le disposizioni degli articoli 1, 2, e 3 hanno effetto dal 1° gennaio 1948.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 18 dicembre 1951, n. 1574. Abrogato dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 26 gennaio 1949, n. 20.

[3] Articolo abrogato dall'art. 14 della L. 20 marzo 1954, n. 72.

[4] Per una modifica dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 2 della L. 26 gennaio 1949, n. 20.

[5] Per una modifica dei termini di cui al presente comma vedi l'art. 2 della L. 26 gennaio 1949, n. 20.