§ 77.6.36 - D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 135 .
Applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:02/03/1948
Numero:135


Sommario
Art. 1.      I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra si applicano anche ai mutilati ed invalidi civili per [...]
Art. 2.      La disposizione del decreto legislativo 24 luglio 1947, numero 800, è sostituita dalla seguente:
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


§ 77.6.36 - D.Lgs. 2 marzo 1948, n. 135 [1].

Applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra.

(G.U. 17 marzo 1948, n. 65).

 

     Art. 1.

     I benefici spettanti, secondo le vigenti disposizioni, ai mutilati ed agli invalidi di guerra, nonché ai congiunti dei caduti in guerra si applicano anche ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.

     Nulla è innovato per quanto concerne il trattamento di pensione di guerra spettante ai mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra.

 

          Art. 2.

     La disposizione del decreto legislativo 24 luglio 1947, numero 800, è sostituita dalla seguente:

     "Nell'ordine delle preferenze a parità di merito, stabilito dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, per la formazione delle graduatorie dei pubblici concorsi previsti dal decreto stesso, sono aggiunte le seguenti categorie di cittadini:

     n. 2-bis - i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra;

     n. 3-bis - gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra;

     n. 6-bis - i figli degli invalidi civili per fatti di guerra;

     n. 7-bis - le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti civili per fatti di guerra".

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" della Repubblica italiana.


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 3 novembre 1952, n. 1790.