§ 77.6.23 - D.Lgs.Lgt. 29 aprile 1946, n. 299.
Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:29/04/1946
Numero:299


Sommario
Art. 1.      A favore degli invalidi di prima categoria forniti di assegni di superinvalidità di cui alla tabella E allegata alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, modificata dall'art. 2 del decreto [...]
Art. 2.      La norma contenuta nell'art. 1 - 4° comma - della legge 18 agosto 1940, n. 1196, e successive modificazioni, per quanto riguarda il trattamento economico spettante per fatto di guerra, si [...]
Art. 3.      L'integrazione temporanea, prevista dal regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e dal decreto legislativo luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, é per quanto riguarda le pensioni o assegni [...]
Art. 4.      Nei casi di cumulo di pensioni o assegni di guerra con altro trattamento di quiescenza, sul quale spetti l'integrazione temporanea, ai sensi del regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e [...]
Art. 5.      I maggiori benefici, derivanti dal presente decreto, sono dovuti a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° novembre 1945.
Art. 6.      Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Art. 7.      Per i pensionati residenti nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, ha effetto a decorrere dal [...]


§ 77.6.23 - D.Lgs.Lgt. 29 aprile 1946, n. 299. [1]

Miglioramenti economici a favore dei pensionati di guerra.

(G.U. 17 maggio 1946, n. 114).

 

     Art. 1.

     A favore degli invalidi di prima categoria forniti di assegni di superinvalidità di cui alla tabella E allegata alla legge 19 febbraio 1942, n. 137, modificata dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, è istituita una indennità mensile di contingenza di lire seimila lorde.

     Per gli invalidi di prima categoria forniti di assegno supplementare tale indennità è fissata in lire duemila lorde.

     Per gli invalidi forniti di pensione o assegno di guerra non privilegiato nella misura della tabella D allegata al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, l'indennità di contingenza, di cui ai precedenti commi è ridotta di un quarto.

     L'importo della indennità di contingenza è suscettibile di aumento o di riduzione in relazione all'aumento o alla riduzione risultante dall'indice base del costo dell'alimentazione.

     L'importo della indennità di contingenza sarà aumentato o diminuito dalla prima rata con scadenza successiva al 1° gennaio ed al 1° luglio di ciascun anno della percentuale di aumento o di riduzione dell'indice base accertato nell'ultimo trimestre dall'Istituto centrale di statistica per i Comuni con oltre 300.000 abitanti relativamente al trimestre ottobre-dicembre 1945, che si considera uguale a 100.

     In tale percentuale si trascurano le frazioni di 5.

 

          Art. 2.

     La norma contenuta nell'art. 1 - 4° comma - della legge 18 agosto 1940, n. 1196, e successive modificazioni, per quanto riguarda il trattamento economico spettante per fatto di guerra, si applica anche ai casi verificatisi anteriormente al 1° settembre 1939.

 

          Art. 3.

     L'integrazione temporanea, prevista dal regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e dal decreto legislativo luogotenenziale 23 settembre 1944, n. 237, é per quanto riguarda le pensioni o assegni di guerra, elevata alle seguenti misure:

     cento per cento sulle prime lire mille mensili lorde o frazioni di esse;

     novanta per cento sulle seconde lire mille mensili lorde o frazioni di esse;

     settanta per cento sulle terze lire mille mensili lorde o frazioni di esse;

     cinquanta per cento sulla rimanente somma.

     L'indennità di contingenza di cui al precedente articolo 1 non si computa ai fini della determinazione dell'integrazione temporanea.

 

          Art. 4.

     Nei casi di cumulo di pensioni o assegni di guerra con altro trattamento di quiescenza, sul quale spetti l'integrazione temporanea, ai sensi del regio decreto-legge 13 marzo 1944, n. 85, e successive modificazioni, è dovuta per intero l'integrazione temporanea stabilita per le pensioni o assegni di guerra dall'articolo precedente.

     Per l'applicazione dell'integrazione temporanea sull'altro trattamento di quiescenza dovranno essere tenute presenti le percentuali stabilite nell'art. 1 del citato decreto n. 85 considerando, nell'applicazione delle aliquote stesse, anche l'ammontare della pensione o dell'assegno di guerra, e avendo riguardo alla limitazione sancita dall'art. 13 dei suddetto decreto n. 85.

 

          Art. 5.

     I maggiori benefici, derivanti dal presente decreto, sono dovuti a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1° novembre 1945.

 

          Art. 6.

     Con decreto del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 7.

     Per i pensionati residenti nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Parma, Piacenza e Reggio Emilia il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1945, n. 193, ha effetto a decorrere dal 1° maggio 1945.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.