§ 77.5.23 – D.Lgs.C.P.S. 6 maggio 1947, n. 355.
Concessione dell'indennità di caro-pane a favore degli assistiti.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:06/05/1947
Numero:355


Sommario
Art. 1.      Con decorrenza dal 16 aprile 1947, è concessa, a carico dello Stato, un'indennità di caro-pane, nella misura di L. 200 mensili, a favore delle seguenti categorie
Art. 2.      L'indennità suddetta è corrisposta per i titolari e per ciascuna delle persone di famiglia conviventi ed a carico e spetta solo a coloro che siano muniti di carta [...]
Art. 3.      L'Alto Commissario per l'alimentazione, d'intesa col Ministro per le finanze e il tesoro, e, a seconda della competenza, coi Ministri interessati, può, in casi [...]
Art. 4.      L'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, è abrogato
Art. 5.      Il Ministro per le finanze ed il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per far fronte agli oneri derivanti [...]


§ 77.5.23 – D.Lgs.C.P.S. 6 maggio 1947, n. 355. [1]

Concessione dell'indennità di caro-pane a favore degli assistiti.

(G.U. 26 maggio 1947, n. 118).

 

     Art. 1.

     Con decorrenza dal 16 aprile 1947, è concessa, a carico dello Stato, un'indennità di caro-pane, nella misura di L. 200 mensili, a favore delle seguenti categorie:

     a) iscritti negli elenchi dei poveri e assistiti in modo continuativo dagli Enti comunali di assistenza a carico dei propri fondi;

     b) titolari di soccorsi giornalieri gravanti sullo Stato, a norma delle vigenti disposizioni, nella qualità di:

     congiunti di militari in servizio di leva o richiamati o trattenuti alle armi;

     congiunti di militari prigionieri di guerra internati o dispersi, sempre che non vengano corrisposte pensioni od assegni di guerra;

     congiunti di civili deportati dai tedeschi, internati o dispersi, sempre che non vengano corrisposte pensioni od assegni di guerra;

     profughi, sfollati o sinistrati di guerra;

     rimpatriati dall'Africa italiana o dall'estero e congiunti di cittadini residenti in Africa italiana od all'estero;

     c) reduci che usufruiscono dell'assistenza prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 16 febbraio 1946, n. 28.

 

          Art. 2.

     L'indennità suddetta è corrisposta per i titolari e per ciascuna delle persone di famiglia conviventi ed a carico e spetta solo a coloro che siano muniti di carta annonaria individuale per il pane e la pasta.

     L'indennità è corrisposta una sola volta ai beneficiari che vi abbiano diritto per titoli diversi.

     Ove uno dei componenti la famiglia abbia diritto per titolo proprio all'indennità, la medesima non spetta al capo famiglia per la quota del componente stesso.

 

          Art. 3.

     L'Alto Commissario per l'alimentazione, d'intesa col Ministro per le finanze e il tesoro, e, a seconda della competenza, coi Ministri interessati, può, in casi particolari, determinare che l'indennità prevista dagli articoli precedenti venga erogata, anzichè direttamente ai beneficiari, alle istituzioni che provvedono alla loro assistenza.

 

          Art. 4.

     L'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, è abrogato.

 

          Art. 5.

     Il Ministro per le finanze ed il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione del presente decreto.


[1] Ratificato dalla L. 17 aprile 1956, n. 561. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.