§ 77.5.20 – D.Lgs.C.P.S. 11 novembre 1946, n. 408.
Concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:11/11/1946
Numero:408


Sommario
Art. 1.      Agli ex militari che beneficiano della pensione privilegiata di guerra di 1ª categoria e degli assegni di superinvalidità, ciechi di ambo gli occhi, o paraplegici, o [...]
Art. 2.      L'indennità di cui all'articolo precedente è corrisposta nella misura di L. 6000 o di L. 8000 lorde mensili, a seconda che i grandi invalidi che vi hanno diritto [...]
Art. 3.      Al fine della concessione dell'indennità gli interessati dovranno inoltrare domanda all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale dovrà accertare che la loro [...]
Art. 4.      Al pagamento dell'indennità provvederà l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, cui saranno assegnati dal Ministero dell'assistenza post-bellica i relativi fondi. [...]
Art. 5.      Quando gli invalidi di cui all'art. 1 siano ricoverati in istituti a fini rieducativi od assistenziali, l'indennità sarà corrisposta all'istituto di ricovero nella [...]
Art. 6.      Gli stanziamenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto, saranno effettuati sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica, [...]
Art. 7.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° [...]


§ 77.5.20 – D.Lgs.C.P.S. 11 novembre 1946, n. 408. [1]

Concessione di una speciale indennità ai grandi invalidi di guerra aventi diritto all'accompagnatore.

(G.U. 17 dicembre 1946, n. 287).

 

     Art. 1.

     Agli ex militari che beneficiano della pensione privilegiata di guerra di 1ª categoria e degli assegni di superinvalidità, ciechi di ambo gli occhi, o paraplegici, o amputati anatomici bilaterali dell'arto superiore, o amputati bilaterali di coscia, o che presentano mutilazioni equivalenti, è accordata una indennità mensile per l'assunzione e la retribuzione di un accompagnatore, anche nel caso che il servizio di accompagnamento venga disimpegnato da un familiare del minorato.

 

          Art. 2.

     L'indennità di cui all'articolo precedente è corrisposta nella misura di L. 6000 o di L. 8000 lorde mensili, a seconda che i grandi invalidi che vi hanno diritto risiedano in centri fino a 100 mila abitanti o con popolazione superiore.

 

          Art. 3.

     Al fine della concessione dell'indennità gli interessati dovranno inoltrare domanda all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, la quale dovrà accertare che la loro minorazione è compresa in quelle contemplate nell'art. 1.

 

          Art. 4.

     Al pagamento dell'indennità provvederà l'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, cui saranno assegnati dal Ministero dell'assistenza post-bellica i relativi fondi. L'Opera eseguirà mensilmente tale pagamento, sulla base di apposita dichiarazione rilasciata dal competente Comando dei carabinieri ed attestante la effettuazione e la durata del servizio di accompagnamento, nonchè il nominativo dell'accompagnatore.

 

          Art. 5.

     Quando gli invalidi di cui all'art. 1 siano ricoverati in istituti a fini rieducativi od assistenziali, l'indennità sarà corrisposta all'istituto di ricovero nella misura dei quattro quinti.

     L'indennità rimane sospesa, quando gli invalidi siano ricoverati in luoghi di cura.

 

          Art. 6.

     Gli stanziamenti occorrenti per l'attuazione del presente decreto, saranno effettuati sullo stato di previsione della spesa del Ministero dell'assistenza post-bellica, con decreto del Ministro per il tesoro.

 

          Art. 7.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1° settembre 1946.


[1] Ratificato dalla L. 5 gennaio 1953, n. 30. Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.