§ 77.5.16 – D.Lgs.Lgt. 8 maggio 1946, n. 429.
Aumento degli assegni di caroviveri a favore dei pensionati statali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.5 indennità
Data:08/05/1946
Numero:429


Sommario
Art. 1.      Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e modificati dall'art. 11 del [...]
Art. 2.      Gli assegni di caroviveri di cui al precedente art. 1 sono concessi ai pensionati del cessato regime austro-ungarico ancorchè essi non fruiscono attualmente dell'assegno [...]
Art. 3.      Relativamente ai miglioramenti previsti dai precedenti articoli si osservano le norme contenute negli articoli 12, primo comma, 13, primo e secondo comma, e 14 del [...]
Art. 4.      Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto
Art. 5.      I nuovi e maggiori benefici previsti dal presente decreto sono dovuti a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno, interamente decorsa dopo le varie [...]


§ 77.5.16 – D.Lgs.Lgt. 8 maggio 1946, n. 429. [1]

Aumento degli assegni di caroviveri a favore dei pensionati statali.

(G.U. 10 giugno 1946, n. 133).

 

     Art. 1.

     Gli assegni di caroviveri stabiliti dal primo e secondo comma dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41, e modificati dall'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 13 marzo 1945, n. 116 e dall'art. 18 del decreto legislativo Luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, sono elevati;

     da L. 18.000 a L. 30.000 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni diretti di età non inferiore a 60 anni e per i titolari di pensioni o assegni privilegiati diretti;

     da L. 9600 a L. 18.000 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni diretti, non privilegiati, aventi meno di 60 anni di età;

     da L. 14.400 a L. 20.400 annue lorde per i titolari di pensioni od assegni di riversibilità.

 

          Art. 2.

     Gli assegni di caroviveri di cui al precedente art. 1 sono concessi ai pensionati del cessato regime austro-ungarico ancorchè essi non fruiscono attualmente dell'assegno di caroviveri di cui al R. decreto 14 maggio 1922, n. 743, e successive modificazioni. Per tale categoria di pensionati nell'assegno di caroviveri di cui al precedente art. 1 restano assorbiti tutti i caroviveri previsti dalle norme ex-regime austro-ungarico; per i titolari di pensioni fiumane, resta assorbita nel caroviveri suddetto anche l'eventuale aggiunta di famiglia in godimento.

     Per le pensioni ad onere ripartito, fermo restando che il carovivere va corrisposto soltanto per una quota proporzionale alla parte di pensione che grava sullo Stato, sul Monte pensioni insegnanti elementari o sul Fondo pensioni delle ferrovie dello Stato, l'importo annuo lordo dell'anzidetta quota di caroviveri si arrotonda, per eccesso, a L. 100.

 

          Art. 3.

     Relativamente ai miglioramenti previsti dai precedenti articoli si osservano le norme contenute negli articoli 12, primo comma, 13, primo e secondo comma, e 14 del decreto legislativo Luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41 . I ricorsi previsti dall'anzidetto art. 13 devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 30 giugno 1947.

 

          Art. 4.

     Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

 

          Art. 5.

     I nuovi e maggiori benefici previsti dal presente decreto sono dovuti a cominciare dalla prima mensilità di pensione o assegno, interamente decorsa dopo le varie scadenze verificatesi dal 31 marzo 1946.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.L. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito dalla L. 18 febbraio 2009, n. 9, con la decorrenza ivi indicata.