§ 77.4.6b - D.P.R. 1 aprile 1978, n. 202.
Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1971, n. 70, della Cassa nazionale assistenza musicisti, della Cassa nazionale di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:01/04/1978
Numero:202


Sommario
Art. unico. La Cassa nazionale assistenza musicisti, la Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani e la Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici sono [...]


§ 77.4.6b - D.P.R. 1 aprile 1978, n. 202. [1]

Soppressione, ai sensi dell'art. 3 della legge 20 marzo 1971, n. 70, della Cassa nazionale assistenza musicisti, della Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani e della Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici e loro fusione con l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, che assume la denominazione di "Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici".

(G.U. 24 maggio 1978, n. 142)

 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

 

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 3 della legge 20 marzo 1975, n. 70, recante delega al Governo per il riordinamento degli enti pubblici;

Visti gli atti delle indagini compiute dal comitato di cui all'art. 3, comma quinto, della legge 20 marzo 1975, n. 70;

Udito il parere della Commissione parlamentare di cui al comma ottavo dello stesso art. 3;

Ritenuto che l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, la Cassa nazionale assistenza musicisti, la Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani e la Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici presentano sufficienti e decisivi indici di pubblicita' e che, singolarmente considerati, non sono necessari ai fini indicati nel citato art. 3;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale;

 

Decreta:

 

Art. unico.

La Cassa nazionale assistenza musicisti, la Cassa nazionale di assistenza e previdenza tra gli scrittori italiani e la Cassa nazionale di assistenza e previdenza fra gli autori drammatici sono soppressi e fusi con l'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, che assume la denominazione di "Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici", ed è inserito nella categoria II della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975, n. 70.


[1] L'Ente di cui al presente decreto è stato soppresso dall'art. 7 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122.