§ 77.4.44 - Legge 16 agosto 1962, n. 1417.
Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche miglioramento del trattamento previdenziale


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:16/08/1962
Numero:1417


Sommario
Art. 1.      L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche, con sede in Roma, già riconosciuto con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, e trasformato con decreto [...]
Art. 2.      Sono iscritte all'Ente tutte le iscritte negli albi dei Collegi provinciali delle ostetriche
Art. 3.      L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore delle proprie iscritte, nelle forme e con i mezzi previsti dalla presente legge
Art. 4.      Sono organi dell'Ente
Art. 5.      Il presidente è eletto dal Comitato direttivo, che lo sceglie tra i membri dello stesso Comitato rappresentanti le iscritte all'Ente
Art. 6.      Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei Collegi provinciali delle ostetriche
Art. 7.      Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente tutte le volte che se ne presenti la necessità o ne sia [...]
Art. 8.      Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone di un voto per ogni 100 iscritte o frazione superiore a 50 all'albo del rispettivo Collegio provinciale delle [...]
Art. 9.      La elezione dei rappresentanti delle iscritte, di cui al n. 1) dell'art. 6, avviene per votazione a scrutinio segreto per mezzo di schede in bianco munite del timbro [...]
Art. 10.      Il Comitato direttivo è composto
Art. 11.      Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da [...]
Art. 12.      Il Comitato direttivo, entro i limiti stabiliti dai criteri adottati dal Consiglio nazionale, amministra l'Ente e in particolare
Art. 13.      Il Comitato esecutivo rimane in carica per lo stesso periodo di tempo del Comitato direttivo
Art. 14.      Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi
Art. 15.      Spetta al Comitato esecutivo
Art. 16.      La convocazione dei componenti del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo è fatta mediante avviso, per mezzo di lettera raccomandata, [...]
Art. 17.      Il Collegio dei sindaci è composto
Art. 18.      Il direttore dell'Ente
Art. 19.  [1]
Art. 20.      Per la riscossione dei contributi a carico delle iscritte, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma e i termini in [...]
Art. 21.      I ruoli esattoriali sono emessi, a cura dei Collegi provinciali delle ostetriche, in base alle iscrizioni negli albi provinciali di categoria
Art. 22.  [2]
Art. 23.  [3]
Art. 24.  [4]
Art. 25.      Presso l'Ente sono istituite due separate gestioni per la previdenza e l'assistenza a favore delle ostetriche
Art. 26.      La gestione previdenza è finanziata con i seguenti mezzi
Art. 27.      I capitali disponibili della gestione previdenza possono essere impiegati
Art. 28.      La gestione assistenza è finanziata con i seguenti mezzi
Art. 29.      L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre
Art. 30.      Ogni quattro anni viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario [...]
Art. 31.      Il trattamento di previdenza consiste in pensioni di invalidità e vecchiaia
Art. 32.      (Omissis)
Art. 33.  [11]
Art. 34.      La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, raggiunte le condizioni richieste, l'iscritta presenta domanda all'Ente
Art. 35.      Per la dimostrazione dello stato di inabilità totale e permanente l'iscritta deve presentare, insieme con la domanda di pensione di invalidità, un certificato del medico [...]
Art. 36.      Le iscritte possono versare all'Ente contributi volontari per integrare la misura delle pensioni di cui al precedente art. 32
Art. 37.      Il trattamento di assistenza alle iscritte da almeno un triennio e alle pensionate che non godano ad altro titolo dell'assistenza malattia consiste nella erogazione [...]
Art. 38.      Gli eventuali avanzi economici della gestione di assistenza, detratte le quote per i fondi patrimoniali, sono accantonati in apposita riserva per assistenza, cui si [...]
Art. 39.      Gli oneri derivanti dalla erogazione delle prestazioni di assistenza sono posti a carico della relativa gestione
Art. 40.      Le prestazioni di previdenza e di assistenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione o assistenziale goduto o spettante [...]
Art. 41.      Gli oneri per spese generali e di amministrazione sono posti a carico di ciascuna delle gestioni di previdenza e di assistenza nella seguente misura
Art. 42.      Il regolamento per la previdenza e l'assistenza deliberato dal Consiglio nazionale, su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, è approvato con decreto del Ministro [...]
Art. 43.      Alle iscritte alla data di applicazione della presente legge, le quali possano far valere il versamento al settore di previdenza dell'E.N.P.A.O. dei contributi di lire [...]
Art. 44.      L'iscritta che ha raggiunto l'età minima di 65 anni senza aver conseguito il diritto a pensione può, sino a quando non intende avvalersi del diritto di riscatto di cui [...]
Art. 45.      Agli effetti dell'anzianità di contribuzione per conseguire le prestazioni di assistenza, si riconoscono come validi gli anni di contribuzione secondo le norme [...]
Art. 46.      Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente provvederà a regolarizzare i suoi organi
Art. 47.      Il primo bilancio tecnico dell'Ente è predisposto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge
Art. 48.      L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale può ordinare ispezioni sul suo funzionamento
Art. 49.      La legge 13 marzo 1958, n. 246, è abrogata


§ 77.4.44 - Legge 16 agosto 1962, n. 1417.

Riordinamento dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza alle ostetriche miglioramento del trattamento previdenziale

(G.U. 5 ottobre 1962, n. 250)

 

 

Titolo I

CARATTERE E FINALITA' DELL'ENTE

 

     Art. 1.

     L'Ente nazionale di previdenza e assistenza per le ostetriche, con sede in Roma, già riconosciuto con regio decreto 14 luglio 1937, n. 1484, e trasformato con decreto presidenziale 13 aprile 1948, ha personalità giuridica di diritto pubblico.

 

          Art. 2.

     Sono iscritte all'Ente tutte le iscritte negli albi dei Collegi provinciali delle ostetriche.

 

          Art. 3.

     L'Ente ha lo scopo di attuare la previdenza e l'assistenza a favore delle proprie iscritte, nelle forme e con i mezzi previsti dalla presente legge.

     Sono riconosciuti all'Ente tutti i benefici, privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

Titolo II

ORGANI DELL'ENTE

 

          Art. 4.

     Sono organi dell'Ente:

     1) il presidente;

     2) il Consiglio nazionale;

     3) il Comitato direttivo;

     4) il Comitato esecutivo;

     5) il Collegio dei sindaci.

 

          Art. 5.

     Il presidente è eletto dal Comitato direttivo, che lo sceglie tra i membri dello stesso Comitato rappresentanti le iscritte all'Ente.

     Il presidente dura in carica per lo stesso periodo del Comitato direttivo che lo ha eletto.

     Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Ente, convoca e presiede il Consiglio nazionale, il Comitato direttivo e il Comitato esecutivo.

     In caso di assenza o di impedimento, è sostituito dal vicepresidente che è eletto e dura in carica con le stesse modalità e per lo stesso periodo previsti per il presidente.

 

          Art. 6.

     Il Consiglio nazionale è composto dai presidenti dei Collegi provinciali delle ostetriche.

     Spetta al Consiglio nazionale:

     1) eleggere fra le iscritte all'Ente 14 rappresentanti, di cui 12 da includere nel Comitato direttivo e 2 (un membro effettivo e uno supplente) da includere nel Collegio dei sindaci;

     2) stabilire i criteri generali per il conseguimento degli scopi dell'Ente;

     3) approvare i regolamenti dell'Ente e le loro eventuali modificazioni;

     4) approvare il bilancio preventivo e il conto consuntivo;

     5) determinare annualmente il compenso spettante ai sindaci;

     6) stabilire la misura del gettone di presenza alle riunioni del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo;

     7) esercitare le altre attribuzioni previste dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

 

          Art. 7.

     Il Consiglio nazionale è convocato dal presidente ordinariamente almeno una volta all'anno e straordinariamente tutte le volte che se ne presenti la necessità o ne sia fatta richiesta da almeno un quarto dei suoi componenti o dal Collegio dei sindaci.

     Le riunioni del Consiglio nazionale sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno metà dei componenti. In seconda convocazione da tenersi ad un'ora di distanza dalla prima, la riunione è valida con qualsiasi numero di intervenuti.

 

          Art. 8.

     Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone di un voto per ogni 100 iscritte o frazione superiore a 50 all'albo del rispettivo Collegio provinciale delle ostetriche, compilato e pubblicato a norma delle disposizioni vigenti sulla tenuta degli albi delle professioni sanitarie, al principio dell'anno in cui avviene la riunione. Ciascun componente del Consiglio nazionale dispone, comunque, di almeno un voto.

 

          Art. 9.

     La elezione dei rappresentanti delle iscritte, di cui al n. 1) dell'art. 6, avviene per votazione a scrutinio segreto per mezzo di schede in bianco munite del timbro dell'Ente.

     Il seggio per le elezioni è presieduto dal presidente uscente dell'E.N.P.A.O., o, comunque, da chi legalmente lo sostituisce, ed è formato dalle due votanti più anziane presenti all'apertura del seggio. Funge da segretaria senza voto nel seggio la votante più giovane presente all'apertura del seggio.

     Le schede debbono riportare a stampa, su una sola facciata, dodici righe numerate progressivamente, per l'indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere a componenti del Comitato direttivo e due righe per la indicazione del nome e cognome delle iscritte da eleggere, rispettivamente, a componente effettivo e supplente nel Collegio dei sindaci.

     Le schede piegate in quattro, in modo da non mostrare i nominativi prescelti, sono consegnate al presidente che le pone nell'urna, in presenza della votante, subito dopo aver controllato che il numero delle schede consegnate corrisponde al numero delle schede spettanti alla votante medesima a norma del precedente art. 8.

     Ricevute in consegna le schede dagli intervenuti, il presidente dichiara chiuse le votazioni, dopo aver preso nota del numero delle schede non restituite dalle votanti.

     Aperte le urne e constatato che il numero delle schede ivi contenute corrisponde al numero di quelle consegnate dalle votanti, si procede allo scrutinio dei voti.

     Terminato lo scrutinio dei voti, il presidente comunica al Consiglio nazionale i 14 nominativi eletti secondo la graduatoria dei voli. In caso di parità di voti, precede la eletta con maggiore anzianità di iscrizione all'albo, o in caso di parità anche di questa, la più anziana di età.

     L'estratto del verbale della riunione, contenente i risultati delle elezioni e con l'intera graduatoria, è trasmesso entro otto giorni dalla riunione stessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     Le schede valide sono bruciate appena proclamati i risultati delle votazioni.

     Le schede nulle o contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dai componenti del seggio, in plico suggellato, sul quale sono apposte le firme dei predetti componenti e del presidente.

     Entro sessanta giorni dalle avvenute elezioni il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale provvede alla emissione del decreto di nomina del Comitato direttivo.

 

          Art. 10.

     Il Comitato direttivo è composto:

     1) dal presidente della Federazione nazionale dei Collegi delle ostetriche;

     2) dai dodici rappresentanti delle iscritte eletti dal Consiglio nazionale;

     3) dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     4) dal rappresentante del Ministero della sanità.

     E' nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica 3 anni e i suoi componenti possono essere rieletti o riconfermati.

     I componenti di cui al numero 2), che nel corso del triennio decadono dalla carica per qualsiasi motivo, sono sostituiti con il rappresentante che nell'ultima elezione seguiva immediatamente nella graduatoria dei voti i componenti eletti. Qualora non sia possibile provvedere alla sostituzione per esaurimento dei nominativi della graduatoria e i componenti designati mediante elezione siano ridotti a sei, si procede ad elezioni suppletive entro un mese dall'avvenuta constatazione nell'ultima riunione del Comitato.

     I componenti, nominati nel corso del triennio in sostituzione di quelli decaduti, durano in carica sino alla scadenza del triennio stesso.

     Entro otto giorni dalla pubblicazione del decreto di nomina del Comitato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il componente più anziano provvede alla convocazione del Comitato, con le norme di cui al successivo art. 16.

     Nella sua prima riunione il Comitato elegge nel suo seno, scegliendoli tra le iscritte all'Ente, il presidente, il vicepresidente dell'Ente, il segretario e due membri del Comitato esecutivo.

 

          Art. 11.

     Il Comitato direttivo si riunisce ordinariamente ogni sei mesi e straordinariamente tutte le volte che il presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti, dal Comitato esecutivo o dal Collegio dei sindaci.

     Le riunioni del Comitato direttivo sono valide, in prima convocazione, con la presenza di almeno nove dei suoi componenti e, in seconda convocazione, che può essere stabilita ad un'ora di distanza dalla prima, con la presenza di almeno sette. Le deliberazioni sono adottate con la maggioranza dei presenti, che hanno diritto ciascuno a un voto. In caso di parità, prevale il voto del presidente.

 

          Art. 12.

     Il Comitato direttivo, entro i limiti stabiliti dai criteri adottati dal Consiglio nazionale, amministra l'Ente e in particolare:

     1) delibera i regolamenti e le loro eventuali successive modificazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;

     2) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio nazionale;

     3) delibera annualmente la misura delle prestazioni assistenziali in base ai limiti degli stanziamenti del bilancio preventivo;

     4) decide sui ricorsi delle iscritte avverso le decisione del Comitato esecutivo nonchè avverso le iscrizioni nei ruoli contributivi, nella prima riunione che si tiene dopo trenta giorni dalla data della presentazione del ricorso;

     5) delibera i criteri generali e i limiti delle forme di impiego delle disponibilità patrimoniali e sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'Ente;

     6) delibera l'organico e il trattamento economico e giuridico del personale dell'Ente;

     7) adempie a tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

 

          Art. 13.

     Il Comitato esecutivo rimane in carica per lo stesso periodo di tempo del Comitato direttivo.

     Il Comitato esecutivo e composto dal presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dai due membri eletti secondo il disposto dell'art. 10, dai rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero della sanità. Il direttore dell'Ente partecipa con voto consultivo.

 

          Art. 14.

     Il Comitato esecutivo si riunisce almeno ogni due mesi.

     Le riunioni del Comitato sono valide con la presenza di almeno tre componenti oltre il presidente.

     Ciascun componente ha diritto a un voto e le delibere sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

 

          Art. 15.

     Spetta al Comitato esecutivo:

     1) curare il conseguimento degli scopi dell'Ente nei limiti fissati da Comitato direttivo;

     2) predisporre gli schemi dei regolamenti e delle successive eventuali modificazioni da sottoporre al Comitato direttivo;

     3) predisporre gli elementi per la formazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi da sottoporre al Comitato direttivo;

     4) deliberare sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali;

     5) deliberare sugli impieghi dei capitali disponibili secondo i criteri generali e nei limiti stabiliti dal Comitato direttivo;

     6) decidere l'assunzione del personale dell'Ente nei limiti dell'organico deliberato dal Comitato direttivo;

     7) adempiere a tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla presente legge e dai regolamenti dell'Ente.

     Avverso la decisione del Comitato esecutivo sulle domande per il conseguimento delle prestazioni previdenziali e assistenziali l'interessato può ricorrere al Comitato direttivo nel termine di trenta giorni dalla data di notifica della decisione stessa.

 

          Art. 16.

     La convocazione dei componenti del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo è fatta mediante avviso, per mezzo di lettera raccomandata, diramato almeno quindici giorni (otto per il Comitato esecutivo) prima della riunione e contenente l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione stessa, nonchè degli argomenti da trattare.

     In caso di urgenza l'avviso può essere inviato telegraficamente almeno cinque giorni (tre per il Comitato esecutivo) prima e l'ordine del giorno può essere indicato sommariamente.

     Alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo debbono essere invitati, con le stesse modalità i componenti del Collegio dei sindaci, i quali partecipano alle riunioni con voto consultivo.

     Agli intervenuti alle riunioni residenti fuori Roma spetta, oltre al gettone di presenza, il rimborso delle spese nella misura stabilita dal Comitato direttivo.

     I verbali delle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo sono trascritti in apposito e separato libro per ciascuno degli organi predetti e sono firmati dal presidente e dal segretario delle rispettive riunioni.

     Il verbale di ciascuna riunione è letto in sommario alla fine della riunione stessa e per esteso all'inizio della riunione successiva.

 

          Art. 17.

     Il Collegio dei sindaci è composto:

     1) da un componente effettivo e da un supplente in rappresentanza delle iscritte, eletti dal Consiglio nazionale;

     2) da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

     3) da un componente effettivo e da uno supplente in rappresentanza del Ministero del tesoro.

     Il Collegio è nominato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, dura in carica tre anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

     Il Collegio dei sindaci è presieduto dal rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     I sindaci hanno il compito di verificare le scritture contabili, eseguire ispezioni e riscontri di cassa, esaminare e controllare i conti consuntivi, sui quali riferiscono con una loro relazione al Comitato direttivo.

     I sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio nazionale, del Comitato direttivo e del Comitato esecutivo con voto consultivo.

     Il rappresentante delle iscritte in seno al Collegio e sostituito, in caso di decadenza dall'incarico, dal sindaco supplente.

 

          Art. 18.

     Il direttore dell'Ente:

     a) sovraintende al funzionamento di tutti i servizi dell'Ente;

     b) partecipa alle sedute del Consiglio direttivo ed a quelle del Comitato esecutivo.

 

Titolo III

FINANZIAMENTO E GESTIONE DELL'ENTE

 

          Art. 19. [1]

 

          Art. 20.

     Per la riscossione dei contributi a carico delle iscritte, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma e i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso.

     Le esattorie comunali provvedono al versamento delle rate all'Ente tramite le ricevitorie provinciali.

 

          Art. 21.

     I ruoli esattoriali sono emessi, a cura dei Collegi provinciali delle ostetriche, in base alle iscrizioni negli albi provinciali di categoria.

     Avverso la iscrizione in ruolo le interessate possono ricorrere al Comitato direttivo nei soli casi di errore o di duplicazione.

     Il Comitato decide nella prima riunione che avrà luogo trenta giorni dopo la presentazione del ricorso.

 

          Art. 22. [2]

 

          Art. 23. [3]

 

          Art. 24. [4]

 

          Art. 25.

     Presso l'Ente sono istituite due separate gestioni per la previdenza e l'assistenza a favore delle ostetriche.

 

          Art. 26.

     La gestione previdenza è finanziata con i seguenti mezzi:

     1) la quota parte del contributo annuo di cui all'art. 19 [5] ;

     2) [6];

     3) i redditi del patrimonio della gestione;

     4) le somme che a qualsiasi titolo pervengono all'Ente senza specificazione della gestione cui attribuirle oltre a quelle specificatamente destinate alla gestione stessa.

     Il patrimonio costituito dai contributi versati a scopo previdenziale all'Ente prima dell'entrata in vigore della legge 13 marzo 1958, n. 246, spetta integro alla gestione previdenziale.

 

          Art. 27.

     I capitali disponibili della gestione previdenza possono essere impiegati:

     1) in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie o un titoli equiparati;

     2) in acquisto di beni immobili;

     3) in mutui fruttiferi garantiti da ipoteca di primo grado;

     4) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale su delibera del Comitato direttivo.

 

          Art. 28.

     La gestione assistenza è finanziata con i seguenti mezzi:

     1) la quota di lire cinquemila del contributo annuo stabilito nell'articolo 19;

     2) i redditi del patrimonio della gestione;

     3) le somme che a qualsiasi titolo siano destinate alla gestione.

 

          Art. 29.

     L'esercizio finanziario annuale dell'Ente inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre.

     Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono composti ciascuno di due separate sezioni: una per la gestione previdenza e l'altra per la gestione assistenza.

     Per ciascun esercizio il Comitato esecutivo predispone gli elaborati contabili e li rimette al Collegio dei sindaci almeno quindici giorni prima della convocazione del Comitato direttivo, il quale si riunisce, per deliberare sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, entro il 30 marzo di ogni anno.

     Il bilancio preventivo e il conto consuntivo sono sottoposti all'approvazione del Consiglio nazionale non oltre 60 giorni dalla data della deliberazione del Comitato direttivo.

     Copia del bilancio preventivo e del conto consuntivo, corredati dalle relazioni illustrative, è rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro quindici giorni dall'approvazione del Consiglio nazionale.

 

          Art. 30.

     Ogni quattro anni viene predisposto un bilancio tecnico per la dimostrazione della situazione della gestione previdenza e per la previsione dell'andamento finanziario della gestione assistenza [7] .

     I risultati del bilancio tecnico sono sottoposti all'esame del Comitato direttivo, che ne riferisce al Consiglio nazionale.

     Copia del bilancio tecnico è rimessa al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

Titolo IV

TRATTAMENTO DI PREVIDENZA

 

          Art. 31.

     Il trattamento di previdenza consiste in pensioni di invalidità e vecchiaia.

     Gli oneri relativi al trattamento di previdenza sono posti a carico della relativa gestione.

 

          Art. 32.

     (Omissis) [8]

     La pensione di invalidità si consegue a qualunque età nel caso di inabilità totale e permanente alla professione di ostetrica, purchè risultino versati almeno cinque anni di contribuzione.

     (Omissis) [9].

     (Omissis) [10].

 

          Art. 33. [11]

 

          Art. 34.

     La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale, raggiunte le condizioni richieste, l'iscritta presenta domanda all'Ente.

 

          Art. 35.

     Per la dimostrazione dello stato di inabilità totale e permanente l'iscritta deve presentare, insieme con la domanda di pensione di invalidità, un certificato del medico provinciale attestante tale stato.

     L'Ente si riserva di controllare, in ogni momento, anche per mezzo di un proprio sanitario, il permanere dello stato di invalidità. Il rifiuto di sottoporsi alla visita di controllo fa ritardare la decorrenza della pensione, o qualora questa sia in godimento, ne fa sospendere il pagamento.

     La pensione di invalidità non è cumulabile con quella di vecchiaia prevista dalla presente legge.

 

          Art. 36.

     Le iscritte possono versare all'Ente contributi volontari per integrare la misura delle pensioni di cui al precedente art. 32.

     Il regolamento delle condizioni e le tabelle dei coefficienti per il calcolo delle integrazioni, deliberate dal Consiglio nazionale su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, sono approvati con decreto del Ministro per il lavoro e per la previdenza sociale.

 

Titolo V

TRATTAMENTO DI ASSISTENZA

 

          Art. 37.

     Il trattamento di assistenza alle iscritte da almeno un triennio e alle pensionate che non godano ad altro titolo dell'assistenza malattia consiste nella erogazione delle seguenti prestazioni:

     1) sussidio giornaliero e concorso nelle spese sostenute per sanitari, medicinali, ricovero ospedaliero ed interventi chirurgici nel caso di malattia che impedisca temporaneamente l'esercizio della professione;

     2) assegni funerari;

     3) assegni di natalità;

     4) assegni per cure termali.

     Tutte le iscritte possono richiedere:

     a) sussidi in caso di comprovata ed eccezionale esigenza;

     b) assegni mensili continuativi nei casi di vecchiaia e di invalidità quando abbiano cessato la professione per tali cause, versino in stato di necessità e non godano del trattamento di previdenza, di cui al titolo quarto.

     La misura delle prestazioni assistenziali è stabilita annualmente in occasione del bilancio preventivo, in base alla previsione dei mezzi finanziari a disposizione della gestione di assistenza e alla prevedibile frequenza del ricorso delle iscritte alle prestazioni medesime.

 

          Art. 38.

     Gli eventuali avanzi economici della gestione di assistenza, detratte le quote per i fondi patrimoniali, sono accantonati in apposita riserva per assistenza, cui si potrà attingere nel caso di eccezionali necessità per mantenere costante la misura delle prestazioni assistenziali.

 

          Art. 39.

     Gli oneri derivanti dalla erogazione delle prestazioni di assistenza sono posti a carico della relativa gestione.

 

Titolo VI

DISPOSIZIONI COMUNI ALLE GESTIONI

 

          Art. 40.

     Le prestazioni di previdenza e di assistenza erogate dall'Ente sono cumulabili con ogni altro eventuale trattamento di pensione o assistenziale goduto o spettante all'iscritta, salvo l'integrazione disposta dall'art. 33.

     Nel caso di assistenza di malattia il trattamento a carico dell'Ente è corrisposto ad integrazione di altri eventuali analoghi trattamenti non oltre la spesa totale effettivamente sostenuta dall'iscritta e da questa debitamente documentata.

 

          Art. 41.

     Gli oneri per spese generali e di amministrazione sono posti a carico di ciascuna delle gestioni di previdenza e di assistenza nella seguente misura:

     1) l'intero importo degli oneri direttamente imputabili ad ognuna delle gestioni predette;

     2) una quota degli oneri indivisibili o non direttamente imputabili, in proporzione all'attività svolta dall'Ente per conseguire gli scopi dei vari trattamenti.

     I coefficienti, per il calcolo delle quote di cui al n. 2) sono determinati annualmente dal Comitato direttivo.

 

          Art. 42.

     Il regolamento per la previdenza e l'assistenza deliberato dal Consiglio nazionale, su proposta del Comitato direttivo dell'Ente, è approvato con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

     Nel regolamento sono contenute le modalità per l'erogazione delle pensioni, nonchè le condizioni e le modalità per la concessione e l'erogazione delle prestazioni assistenziali.

 

Titolo VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

          Art. 43.

     Alle iscritte alla data di applicazione della presente legge, le quali possano far valere il versamento al settore di previdenza dell'E.N.P.A.O. dei contributi di lire 1250 annui, disposti dall'assemblea generale dell'E.N.P.A.O. del 7 dicembre 1948, viene riconosciuta l'anzianità nella misura di un anno per ogni lire 1250 versate al settore previdenza.

     Entro il primo decennio di applicazione della presente legge, l'iscritta, raggiunta l'età minima di 65 anni, ha diritto di riscattare gli anni di contribuzione mancanti a raggiungere il minimo di 10.

     Per effettuare il riscatto, l'iscritta deve versare all'Ente, all'atto della presentazione della domanda, un valore in capitali pari a quello della tabella dei valori di riscatto in corrispondenza all'età dell'iscritta alla data della domanda e al numero di anni di contribuzione.

 

          Art. 44.

     L'iscritta che ha raggiunto l'età minima di 65 anni senza aver conseguito il diritto a pensione può, sino a quando non intende avvalersi del diritto di riscatto di cui all'articolo precedente, continuare il versamento dei contributi previsti dall'art. 19.

 

          Art. 45.

     Agli effetti dell'anzianità di contribuzione per conseguire le prestazioni di assistenza, si riconoscono come validi gli anni di contribuzione secondo le norme dell'ordinamento dell'Ente in vigore alla data di applicazione della presente legge.

 

          Art. 46.

     Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge l'Ente provvederà a regolarizzare i suoi organi.

 

          Art. 47.

     Il primo bilancio tecnico dell'Ente è predisposto entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 48.

     L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il quale può ordinare ispezioni sul suo funzionamento.

     In caso di gravi e riscontrate irregolarità amministrative o quando gli organi amministrativi non adeguino la loro attività agli scopi dell'Ente, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale può sciogliere con proprio decreto il Comitato direttivo e nominare un commissario per la gestione straordinaria sino alla nomina del nuovo Comitato.

     La gestione commissariale non potrà avere una durata superiore ad un anno.

 

          Art. 49.

     La legge 13 marzo 1958, n. 246, è abrogata.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Allegato

     Tabella delle pensioni

Anni di contribuzione

Importo della pensione annua

10 e meno

72.000

11

76.800

12

81.600

13

86.400

14

91.200

15

96.000

16

100.800

17

105.600

18

110.400

19

115.200

20

120.000

21

124.800

22

129.600

23

134.400

24

139.200

25

144.000

26

148.800

27

153.600

28

158.400

29

163.200

30

168.000

31

172.800

32

177.600

33

182.400

34

187.200

35

192.000

36

196.800

37

201.600

38

206.400

39

211.200

40 e oltre

216.000

     Tabella dei valori di riscatto

 

ETA'

ANNI DI CONTRIBUZIONE

 

0

1

2

3

4

65

668.700

601.830

534.960

468.090

401.220

66

643.500

579.150

514.800

450.450

386.100

67

618.100

556.290

494.480

432.670

370.860

68

593.200

533.880

474.560

415.240

355.920

69

568.800

511.920

455.040

398.160

341.280

70

543.800

489.420

435.040

380.660

326.280

71

518.900

467.010

415.120

363.230

311.340

72

494.100

444.690

395.280

345.870

296.460

73

470.000

324.000

376.000

329.000

282.000

74

446.800

402.120

357.440

312.760

268.080

75

424.300

381.870

339.440

297.010

254.580

76

402.000

361.800

321.600

281.400

241.200

77

380.500

342.450

304.400

266.350

228.300

78

359.800

323.820

287.840

251.860

215.880

79

340.600

306.540

272.480

238.420

204.360

80

322.200

289.980

257.760

225.540

193.320

81 e più

304.200

273.780

243.360

212.940

182.520

ETA'

ANNI DI CONTRIBUZIONE

 

5

6

7

8

9

65

334.350

267.480

200.610

133.740

66.870

66

321.750

257.400

193.050

128.700

64.350

67

309.050

247.250

185.430

123.620

61.810

68

296.600

237.280

177.960

118.640

59.320

69

284.400

227.520

170.640

113.760

56.880

70

271.900

217.520

163.140

108.760

54.380

71

259.450

207.560

155.670

103.780

51.890

72

247.050

197.640

148.230

98.820

49.410

73

235.000

188.000

141.000

94.000

47.000

74

223.400

178.720

134.040

89.360

44.680

75

212.150

169.720

127.290

84.860

42.430

76

201.000

160.800

120.600

80.400

40.200

77

190.250

152.200

114.150

76.100

38.050

78

179.900

143.920

107.940

71.960

35.980

79

170.300

136.240

102.180

68.120

34.060

80

161.100

128.880

96.660

64.440

32.220

81 e più

152.100

121.680

91.260

60.840

30.420

 


[1]  Articolo sostituito dall'art. 2 della L. 27 luglio 1967, n. 661 e abrogato dall'art. 7 della L. 2 aprile 1980, n. 127.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 2 aprile 1980, n. 127.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 2 aprile 1980, n. 127.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 2 aprile 1980, n. 127.

[5]  Numero così sostituito dall'art. 3 della L. 27 luglio 1967, n. 661.

[6]  Numero abrogato dall'art. 7 della L. 2 aprile 1980, n. 127.

[7]  Comma così sostituito dall'art. 4 della L. 27 luglio 1967, n. 661.

[8]  Comma abrogato dall'art. 7 della L. 2 aprile 1980, n. 127.

[9]  Comma abrogato dall'art. 7 della L. 2 aprile 1980, n. 127.

[10]  Comma abrogato dall'art. 7 della L. 2 aprile 1980, n. 127.

[11]  Articolo abrogato dall'art. 7 della L. 2 aprile 1980, n. 127.