§ 77.4.19 - Legge 24 aprile 1950, n. 260.
Autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ad effettuare mutui ad Istituti di previdenza ed assistenza sociale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:24/04/1950
Numero:260


Sommario
Art. 1.      I capitali disponibili dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per tutte le gestioni ad esso affidate, possono essere impiegati, previa autorizzazione del [...]
Art. 2.      Nella prima attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l'Istituto nazionale [...]


§ 77.4.19 - Legge 24 aprile 1950, n. 260. [1]

Autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ad effettuare mutui ad Istituti di previdenza ed assistenza sociale.

(G.U. 29 maggio 1950, n. 122)

 

 

     Art. 1.

     I capitali disponibili dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per tutte le gestioni ad esso affidate, possono essere impiegati, previa autorizzazione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, anche in mutui ad Istituti di previdenza e di assistenza sociale, al tasso medio di capitalizzazione.

 

          Art. 2.

     Nella prima attuazione della presente legge, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, l'Istituto nazionale della previdenza sociale provvederà ad effettuare, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, un mutuo di lire 1.500.000.000 estinguibile in venti annualità con prelievo delle corrispondenti somme dall'ammontare dei versamenti per contributi agricoli unificati di spettanza dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.