§ 77.4.7 - R.D. 4 settembre 1940, n. 1483.
Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente il riordinamento dell'"ente nazionale fascista di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.4 enti previdenziali
Data:04/09/1940
Numero:1483


Sommario
Art. 1.      L'obbligo dell'iscrizione all'ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 [...]
Art. 2.      Gli enti di cui al precedente articolo hanno l'obbligo di denunciare all'ente i propri dipendenti entro trenta giorni dalla data della loro assunzione in servizio
Art. 3.      La denuncia di assunzione in servizio deve contenere
Art. 4.      Le denuncia di cessazione del rapporto di servizio deve contenere
Art. 5.      L'ente deve comunicare alle amministrazioni, entro un mese dalla data di approvazione, la misura dei contributi stabiliti a carico degli iscritti ai sensi dell'art. 5 [...]
Art. 6.      Le amministrazioni devono deliberare, entro il termine di un mese dalla comunicazione di cui al precedente articolo, la misura del concorso da esse stabilito per il [...]
Art. 7.      L'iscritto deve presentare all'ente, all'atto dell'assunzione in servizio, lo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza. Il diritto alle prestazioni delle [...]
Art. 8.      Agli effetti della determinazione dei contributi assicurativi sono comprese nella retribuzione le competenze accessorie allo stipendio, quando facciano parte integrante [...]
Art. 9.      I contributi assicurativi, dedotta la quota di concorso di cui al primo comma dell'art. 6 del presente regolamento, sono trattenuti agli iscritti, dalle amministrazioni [...]
Art. 10.      L'iscritto che non voglia avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 8 della legge deve darne comunicazione all'amministrazione dalla quale dipende ed [...]
Art. 11.      L'iscritto che voglia avvalersi della facoltà prevista dall'art. 9 della legge deve darne comunicazione all'ente entro un mese dalla data di esonero dal servizio, [...]
Art. 12.      Gli iscritti dipendenti dagli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli iscritti obbligatoriamente
Art. 13.      Gli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli il cui personale è iscritto obbligatoriamente
Art. 14.      Le prestazioni concesse dall'ente in caso di malattia degli iscritti o delle persone di loro famiglia comprendono
Art. 15.      Sono ammesse a rimborso le spese sostenute dall'iscritto per il ricovero in ospedale, in cliniche private o in sanatori, per gli interventi chirurgici, per le [...]
Art. 16.      Il rimborso delle spese per prestazioni medico-chirurgiche è effettuato
Art. 17.      Per i ricoveri in istituti ospitalieri od in luoghi di cura privati con i quali non siano state stipulate le convenzioni previste dal quarto comma dell'art. 14 del [...]
Art. 18.      In caso di parto normale l'ente rimborsa all'iscritto una somma di
Art. 19.      L'ente rimborsa le spese sostenute dagli iscritti per le specialità medicinali prescritte dai medici
Art. 20.      Per i mezzi terapeutici di cui all'art. 3, n. 1, della legge, s'intendono tutti i medicamenti e gli altri apprestamenti atti ad esercitare una azione riparatrice [...]
Art. 21.      Per le cure fisiche in genere e per le applicazioni rontgenterapiche e radiumterapiche il rimborso delle spese sostenute dagli iscritti è effettuato nella misura [...]
Art. 22.      Le malattie croniche danno diritto alle prestazioni a carico dell'ente per un massimo di giorni centoventi all'anno solare consecutivi o complessivi
Art. 23.      Le malattie di lieve entità riconosciute tali dagli organi sanitari dell'ente, in base alle norme previste dall'art. 32 del presente regolamento, non danno diritto alle [...]
Art. 24.      Non danno diritto alle prestazioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento le manifestazioni morbose in rapporto o in dipendenza di abuso di alcoolici o di uso [...]
Art. 25.      Nei casi di infortunio e di malattie professionali le prestazioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento non sono dovute dall'ente agli iscritti che sono [...]
Art. 26.      L'entità delle prestazioni ammesse a rimborso è stabilita dagli organi sanitari dell'ente
Art. 27.      Per la richiesta di rimborso delle spese di cui agli articoli 16, 17, 18, 19 e 21 del presente regolamento l'iscritto è obbligato a servirsi di speciali moduli forniti [...]
Art. 28.      Per le malattie di durata superiore a quindici giorni l'iscritto deve inviare all'ente, ogni quindici giorni, una relazione sul decorso della infermità e sulle [...]
Art. 29.      Per le spese delle quali l'iscritto chiede il rimborso devono essere prodotti i documenti giustificativi in allegato al modulo di cui all'articolo 27 del presente [...]
Art. 30.      Nei casi di parto deve essere inviato all'ente, oltre ai documenti giustificativi di cui all'articolo precedente, il certificato di nascita del neonato ed, in caso di [...]
Art. 31.      Al termine della malattia l'iscritto deve inviare all'ente i documenti richiesti dagli articoli 29 e 30 del presente regolamento entro il termine massimo di trenta [...]
Art. 32.      Il comitato esecutivo dell'ente approva le norme speciali per prestazioni sanitarie previste dagli articoli 17, 18, 19, 21 e 23 del presente regolamento; la relativa [...]
Art. 33.      AI fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni per i familiari, gli iscritti debbono dichiarare che sono in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 12 della [...]
Art. 34.      Agli effetti del computo delle mensilità di cui all'art. 3, n. 3 della legge, è considerata come retribuzione base quella corrispondente alla media mensile della [...]
Art. 35.      La somma dovuta per la morte dell'iscritto di cui al n. 3, lettera a) dell'art. 3 della legge è corrisposta al coniuge superstite avente i requisiti prescritti dall'art. [...]
Art. 36.      L'ente esercita il controllo sulle persone da esso assistite, a mezzo di sanitari all'uopo incaricati
Art. 37.      Agli effetti della maturazione del periodo di cui all'art. 6 della legge sono cumulabili i vari periodi di iscrizione all'ente anche se i periodi stessi siano stati [...]
Art. 38.      Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo formulando l'ordine del giorno delle rispettive adunanze e vigila sulla [...]
Art. 39.      Il consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta ogni trimestre
Art. 40.      Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'ente
Art. 41.      Il comitato esecutivo è convocato dal presidente almeno una volta al mese
Art. 42.      Il comitato esecutivo
Art. 43.      Le funzioni di segretario nelle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono esercitate dal direttore dell'ente
Art. 44.      Il collegio dei sindaci deve
Art. 45.      Alla direzione dell'ente è preposto un direttore
Art. 46.      L'esercizio finanziario dell'ente comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre
Art. 47.      Per le provvidenze di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge possono essere tenute gestioni separate
Art. 48.      Per i pagamenti e le riscossioni di somme, l'emissione e la riscossione di assegni in conto corrente presso gli istituti di credito o presso l'amministrazione postale e [...]
Art. 49.      I ricorsi in via amministrativa che gli interessati possono presentare, a termine dell'art. 13 della legge, al comitato esecutivo contro i provvedimenti dell'ente, [...]
Art. 50.      Il ricorso in via amministrativa può essere inviato dall'interessato o da chi legalmente lo rappresenta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero [...]
Art. 51.      L'ente provvede all'istruttoria del ricorso disponendo tutte le indagini che ritiene necessarie per la decisione del ricorso medesimo
Art. 52.      La decisione del consiglio è comunicata all'interessato entro 15 giorni dalla data della decisione stessa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
Art. 53.      Per il personale che, all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, si trovi già in servizio presso gli enti compresi nell'elenco allegato, le denunce di cui [...]
Art. 54.      Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, l'ente dovrà sottoporre all'approvazione del ministro per le corporazioni e del ministro per le [...]


§ 77.4.7 - R.D. 4 settembre 1940, n. 1483.

Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 28 luglio 1939, n. 1436, concernente il riordinamento dell'"ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti degli enti parastatali ed assimilati".

(G.U. 7 novembre 1940, n. 260)

 

     Art. unico.

     E' approvato l'unito regolamento per l'esecuzione della legge 28 luglio 1939–XVII, n. 1436, concernente il riordinamento dell'"ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti dagli enti parastatali ed assimilati" visto, d'ordine nostro, dal ministro proponente.

 

Regolamento - Iscrizione obbligatoria.

 

     Art. 1.

     L'obbligo dell'iscrizione all'ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 2 della legge 28 luglio 1939–XVII, n. 1436, si estende a tutto il personale, comunque denominato, dipendente dagli enti compresi nell'elenco allegato al presente regolamento, salvo le successive modifiche ed integrazioni.

     Per i dipendenti già in servizio alla data di entrata in vigore del presente regolamento, l'obbligo alla iscrizione sorge alla data medesima, mentre per i dipendenti assunti posteriormente l'obbligo stesso sorge alla data di assunzione in servizio.

 

          Art. 2.

     Gli enti di cui al precedente articolo hanno l'obbligo di denunciare all'ente i propri dipendenti entro trenta giorni dalla data della loro assunzione in servizio.

     Eguale denuncia e nello stesso termine deve essere presentata in caso di cessazione del rapporto di servizio.

     Le persone per le quali è obbligatoria la iscrizione all'ente hanno diritto alle prestazioni previste dalla legge e dal presente regolamento anche nel caso in cui le amministrazioni dalle quali esse dipendono non abbiano adempiuto all'obbligo della denuncia di assunzione in servizio.

 

          Art. 3.

     La denuncia di assunzione in servizio deve contenere:

     a) l'indicazione dell'ufficio dal quale dipende l'iscritto;

     b) il cognome, il nome, la paternità, la maternità, la data, il luogo di nascita e lo stato civile dell'iscritto;

     c) il giorno dell'assunzione;

     d) l'importo della retribuzione mensile sulla quale deve essere applicato il contributo assicurativo, a norma dell'art. 5 della legge e dell'art. 9 del presente regolamento.

     Le amministrazioni debbono comunicare di volta in volta all'ente le variazioni in aumento ed in diminuzione della retribuzione percepita da ciascun dipendente.

 

          Art. 4.

     Le denuncia di cessazione del rapporto di servizio deve contenere:

     a) l'indicazione dell'ufficio dal quale dipende l'iscritto;

     b) il cognome, il nome e la paternità dell'iscritto;

     c) il giorno di assunzione e quello di cessazione dal servizio;

     d) il motivo della cessazione del rapporto di servizio.

 

          Art. 5.

     L'ente deve comunicare alle amministrazioni, entro un mese dalla data di approvazione, la misura dei contributi stabiliti a carico degli iscritti ai sensi dell'art. 5 della legge.

 

          Art. 6.

     Le amministrazioni devono deliberare, entro il termine di un mese dalla comunicazione di cui al precedente articolo, la misura del concorso da esse stabilito per il pagamento dei contributi assicurativi ai sensi dell'art. 5 della legge.

     Le amministrazioni debbono, inoltre, fornire all'ente tutti gli elementi e le indicazioni da esso richiesti in applicazione della legge predetta e del presente regolamento. Su richiesta delle amministrazioni tali notizie sono rivestite del segreto di ufficio.

 

          Art. 7.

     L'iscritto deve presentare all'ente, all'atto dell'assunzione in servizio, lo stato di famiglia rilasciato dal comune di residenza. Il diritto alle prestazioni delle persone di famiglia dell'iscritto sorge soltanto dopo la presentazione di detto documento. L'iscritto è altresì obbligato a denunciare all'ente, entro dieci giorni, tutte le variazioni avvenute nel suo stato di famiglia.

 

          Art. 8.

     Agli effetti della determinazione dei contributi assicurativi sono comprese nella retribuzione le competenze accessorie allo stipendio, quando facciano parte integrante della retribuzione ordinariamente corrisposta ed abbiano carattere continuativo, come le aggiunte di famiglia, le indennità di caroviveri, le cointeressenze per la parte che ne costituisce il minimo garantito, le mensilità aggiuntive, le gratificazioni annuali cui abbiano diritto gli iscritti in base ai regolamenti di servizio, le indennità di carica e simili. I contributi sono applicati sulla retribuzione al lordo di qualsiasi imposta e tassa, nonchè delle riduzioni dipendenti da cessioni, multe, sospensioni, addebiti, pignoramenti, sequestri e simili e delle ritenute per le assicurazioni sociali obbligatorie e per il trattamento di quiescenza.

 

          Art. 9.

     I contributi assicurativi, dedotta la quota di concorso di cui al primo comma dell'art. 6 del presente regolamento, sono trattenuti agli iscritti, dalle amministrazioni dalle quali dipendono, all'atto del pagamento delle retribuzioni. I contributi trattenuti e le rispettive quote di concorso sono versati dalle amministrazioni all'ente, con le norme che saranno stabilite dal comitato esecutivo dell'ente medesimo.

     In occasione del primo versamento dei contributi deve essere inviato all'ente un elenco in duplice copia degli iscritti con l'indicazione della retribuzione sulla quale il contributo è applicato.

 

          Art. 10.

     L'iscritto che non voglia avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma dell'art. 8 della legge deve darne comunicazione all'amministrazione dalla quale dipende ed all'ente entro un mese dalla data del collocamento in aspettativa, trascorso il quale termine decade dalla facoltà predetta.

 

          Art. 11.

     L'iscritto che voglia avvalersi della facoltà prevista dall'art. 9 della legge deve darne comunicazione all'ente entro un mese dalla data di esonero dal servizio, trascorso il quale termine decade dalla facoltà predetta.

     La misura del contributo e le modalità del suo versamento, per le persone di cui al precedente comma, sono determinate dal comitato esecutivo dell'ente ed approvate dal ministero delle corporazioni.

 

Iscrizione facoltativa.

 

          Art. 12.

     Gli iscritti dipendenti dagli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli iscritti obbligatoriamente.

     La iscrizione all'ente delle persone predette può cessare per deliberazione dell'amministrazione dalla quale dipendono e del consiglio di amministrazione dell'ente.

     La cessazione dell'iscrizione ha effetto al termine dell'esercizio finanziario successivo a quello in cui è stata deliberata.

 

          Art. 13.

     Gli enti di cui all'ultimo comma dell'art. 2 della legge sono equiparati, a tutti gli effetti, a quelli il cui personale è iscritto obbligatoriamente.

 

Prestazioni obbligatorie.

 

          Art. 14.

     Le prestazioni concesse dall'ente in caso di malattia degli iscritti o delle persone di loro famiglia comprendono:

     a) la cura medica compresi gli interventi chirurgici;

     b) la somministrazione dei medicinali e di altri presidi terapeutici;

     c) il ricovero in un istituto ospitaliero ed in case di cura private;

     d) la cura ambulatoriale.

     Alle prestazioni di cui al comma precedente l'ente provvede mediante rimborso, nei limiti di cui all'art. 16 e seguenti del presente regolamento, delle spese sostenute dall'iscritto al quale è riservata la scelta del medico per le prestazioni di cui alla lettera a) e dei luoghi di cura per le prestazioni di cui alla lettera c) del presente articolo.

     Il consiglio di amministrazione dell'ente può deliberare, per le cure di cui alle lettere c) e d) del presente articolo, la stipulazione di convenzioni con sanitari, istituti ed opere specializzati, sentito il sindacato fascista dei medici o la federazione nazionale fascista degli istituti privati di cura: in tal caso le spese per le cure sono corrisposte direttamente dall'ente, a totale carico del quale restano.

     Nei casi in cui per le cure ambulatoriali abbia provveduto ad istituire, nel comune di residenza dell'iscritto, gabinetti medici, regolarmente autorizzati a norma dell'art. 193 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, o stipulato speciali convenzioni con altri istituti o con sanitari, gli iscritti e le persone di loro famiglia sono obbligati a servirsi di tali centri sanitari.

     Il presidente dell'ente può, in caso di necessità, esonerare gli iscritti e le persone di loro famiglia dall'obbligo di cui al comma precedente.

 

          Art. 15.

     Sono ammesse a rimborso le spese sostenute dall'iscritto per il ricovero in ospedale, in cliniche private o in sanatori, per gli interventi chirurgici, per le radiografie, per le cure endovenose, per le cure fisiche in genere, per le applicazioni rontgenterapiche e radiumterapiche, qualora l'iscritto medesimo ne abbia ottenuta la preventiva autorizzazione dall'ente. In caso di urgenza, l'iscritto può provvedere direttamente alle cure sopra indicate, dandone immediato avviso all'ente, fermo l'obbligo di cui al secondo comma dell'art. 27 del presente regolamento.

 

          Art. 16.

     Il rimborso delle spese per prestazioni medico-chirurgiche è effettuato:

     a) per gli iscritti residenti in comuni con oltre 200.000 abitanti, in misura pari alla tariffa nazionale approvata con decreto del Capo del governo 7 agosto 1937–XV, n. 2061;

     b) per gli iscritti residenti negli altri comuni in misura pari al 75 per cento della predetta tariffa.

 

          Art. 17.

     Per i ricoveri in istituti ospitalieri od in luoghi di cura privati con i quali non siano state stipulate le convenzioni previste dal quarto comma dell'art. 14 del presente regolamento, il rimborso delle spese per rette di degenza è effettuato nella misura massima di lire 40 giornaliere, per le persone di cui alla lettera a) e di lire 30 giornaliere, per le persone di cui alla lettera b) del precedente articolo, salvo quanto stabilito dalle norme speciali per prestazioni sanitarie, di cui all'art. 32 del presente regolamento.

     Nei casi in cui la necessità del ricovero in ospedale od in luoghi di cura privati non sia stata riconosciuta dagli organi sanitari dell'ente è liquidata, in luogo delle rette di degenza, una somma corrispondente all'onere che sarebbe derivato all'ente qualora le cure fossero state effettuate a domicilio dell'infermo.

 

          Art. 18.

     In caso di parto normale l'ente rimborsa all'iscritto una somma di:

     a) lire 400 per le persone residenti in comuni con oltre 200.000 abitanti;

     b) lire 250 per le persone residenti in comuni con popolazione da 100.000 a 200.000 abitanti o nei capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 100.000 abitanti;

     c) lire 150 per le persone residenti negli altri comuni.

     In caso di interventi chirurgici l'ente rimborsa, oltre le somme di cui sopra, anche una somma per l'onorario al chirurgo in misura pari a quella stabilita dall'art. 16 del presente regolamento.

     In caso di aborto spontaneo o terapeutico l'ente concede:

     a) il rimborso delle spese di assistenza medico-chirurgica nella misura stabilita dall'art. 16 del presente regolamento;

     b) il rimborso di una somma per l'assistenza della ostetrica nell'ammontare stabilito dalle norme speciali per prestazioni sanitarie di cui all'art. 32 del presente regolamento.

 

          Art. 19.

     L'ente rimborsa le spese sostenute dagli iscritti per le specialità medicinali prescritte dai medici.

     Per le specialità sostituibili da equivalenti preparati galenici il rimborso è effettuato nella misura stabilita dalle norme speciali per prestazioni sanitarie di cui all'art. 32 del presente regolamento.

     L'ente ha facoltà di rifiutare il rimborso delle spese sostenute dagli iscritti per specialità di produzione estera.

 

          Art. 20.

     Per i mezzi terapeutici di cui all'art. 3, n. 1, della legge, s'intendono tutti i medicamenti e gli altri apprestamenti atti ad esercitare una azione riparatrice anatomica e funzionale, esclusi gli apparecchi di protesi di qualsiasi natura, gli oggetti di gomma, gli strumenti curativi, i cinti e simili.

     In casi di assoluta necessità, stabiliti a giudizio insindacabile dell'ente, possono essere ammesse al rimborso anche le spese sostenute dagli iscritti per acquisto di acque minerali prescritte a scopo curativo di malattia in fase acuta.

 

          Art. 21.

     Per le cure fisiche in genere e per le applicazioni rontgenterapiche e radiumterapiche il rimborso delle spese sostenute dagli iscritti è effettuato nella misura stabilita dalle norme speciali per le prestazioni sanitarie di cui all'art. 32 del presente regolamento.

 

          Art. 22.

     Le malattie croniche danno diritto alle prestazioni a carico dell'ente per un massimo di giorni centoventi all'anno solare consecutivi o complessivi.

     Non sono ammesse a rimborso le spese per malattie croniche insorte prima della data di iscrizione obbligatoria all'ente.

     Il carattere di cronicità di una malattia deve essere accertato e dichiarato d'accordo fra il sanitario dell'ente e il medico fiduciario dell'ammalato.

 

          Art. 23.

     Le malattie di lieve entità riconosciute tali dagli organi sanitari dell'ente, in base alle norme previste dall'art. 32 del presente regolamento, non danno diritto alle prestazioni a carico dell'ente.

 

          Art. 24.

     Non danno diritto alle prestazioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento le manifestazioni morbose in rapporto o in dipendenza di abuso di alcoolici o di uso di stupefacenti.

 

          Art. 25.

     Nei casi di infortunio e di malattie professionali le prestazioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento non sono dovute dall'ente agli iscritti che sono assicurati per i casi predetti e che abbiano maturato il diritto all'assistenza da parte degli istituti assicuratori.

     Per le infermità conseguenti a mutilazioni o invalidità di guerra non sono dovute le prestazioni stabilite dalla legge citata e dal presente regolamento, per le quali l'iscritto ha diritto all'assistenza da parte dell'opera nazionale per la protezione dei mutilati ed invalidi di guerra.

 

          Art. 26.

     L'entità delle prestazioni ammesse a rimborso è stabilita dagli organi sanitari dell'ente.

 

          Art. 27.

     Per la richiesta di rimborso delle spese di cui agli articoli 16, 17, 18, 19 e 21 del presente regolamento l'iscritto è obbligato a servirsi di speciali moduli forniti dall'ente.

     La denuncia di malattia compilata dal medico curante, deve essere inviata dall'iscritto o da chi per lui all'ente entro il termine di tre giorni dalla data della prima visita.

     Il ritardo nella trasmissione della denuncia di malattia, salvo casi di forza maggiore accertati dall'ente, determina l'esclusione dal rimborso delle spese relative alle prestazioni occorse prima della data di spedizione della denuncia. Il timbro dell'ufficio postale di partenza fa fede della data della trasmissione della denuncia di malattia.

 

          Art. 28.

     Per le malattie di durata superiore a quindici giorni l'iscritto deve inviare all'ente, ogni quindici giorni, una relazione sul decorso della infermità e sulle prestazioni occorse.

     L'inosservanza della disposizione di cui al precedente comma esonera l'ente, salvo casi di forza maggiore, dall'obbligo di rimborsare allo iscritto le spese da questo sostenute in epoca posteriore alla data in cui la relazione predetta avrebbe dovuto essere inviata.

 

          Art. 29.

     Per le spese delle quali l'iscritto chiede il rimborso devono essere prodotti i documenti giustificativi in allegato al modulo di cui all'articolo 27 del presente regolamento.

     Le prescrizioni dei medicinali dei quali è chiesto il rimborso debbono essere firmate dal medico curante e debbono recare l'indicazione del prezzo, il timbro e l'indirizzo della farmacia presso la quale i medicinali stessi sono stati acquistati.

 

          Art. 30.

     Nei casi di parto deve essere inviato all'ente, oltre ai documenti giustificativi di cui all'articolo precedente, il certificato di nascita del neonato ed, in caso di aborto, devono essere comunicati gli estremi della relativa denuncia fatta al medico provinciale.

 

          Art. 31.

     Al termine della malattia l'iscritto deve inviare all'ente i documenti richiesti dagli articoli 29 e 30 del presente regolamento entro il termine massimo di trenta giorni dalla data dell'ultima visita medica. In caso di inosservanza di tale termine l'ente ha facoltà di rifiutare il rimborso delle spese sostenute dall'iscritto medesimo.

 

          Art. 32.

     Il comitato esecutivo dell'ente approva le norme speciali per prestazioni sanitarie previste dagli articoli 17, 18, 19, 21 e 23 del presente regolamento; la relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione del ministro per le corporazioni sentito il ministro per l'interno.

     Le predette norme comprendono, in particolare, le disposizioni relative:

     1) al rimborso delle spese per diritto di sala operatoria e materiale sanitario, sostenute dagli iscritti in caso di ricovero in ospedale o in altri luoghi di cura;

     2) al rimborso delle spese sostenute dagli iscritti per prestazioni non contemplate dalla tariffa nazionale di cui al decreto del Capo del governo 7 agosto 1937–XV, n. 2061, e al rimborso di una somma per l'assistenza della ostetrica in caso di aborto spontaneo o terapeutico;

     3) al rimborso delle spese sostenute dagli iscritti per acquisti di specialità medicinali sostituibili da equivalenti preparati galenici;

     4) al rimborso delle spese sostenute dagli iscritti per le cure fisiche in genere e per le applicazioni rontgenterapiche e radiumterapiche;

     5) alla determinazione delle malattie di lieve entità che non danno diritto alle prestazioni a carico dall'ente.

 

          Art. 33.

     AI fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni per i familiari, gli iscritti debbono dichiarare che sono in possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 12 della legge.

     Non sono considerate a carico dell'iscritto le persone di sua famiglia che abbiano un reddito eccedente lire 2000 annue.

     Per coloro il cui reddito deriva esclusivamente da lavoro o da pensione, il limite di cui al comma precedente è elevato a lire 4000 annue.

     L'ente ha facoltà di richiedere agli iscritti tutti i documenti che saranno da esso ritenuti necessari.

 

          Art. 34.

     Agli effetti del computo delle mensilità di cui all'art. 3, n. 3 della legge, è considerata come retribuzione base quella corrispondente alla media mensile della retribuzione percepita dall'iscritto nei dodici mesi precedenti quelli del decesso.

 

          Art. 35.

     La somma dovuta per la morte dell'iscritto di cui al n. 3, lettera a) dell'art. 3 della legge è corrisposta al coniuge superstite avente i requisiti prescritti dall'art. 12 della legge stessa od in mancanza al legale rappresentante dei figli minori o ai figli maggiorenni conviventi, a carico o permanentemente inabili al lavoro.

     In mancanza delle persone di cui al precedente comma la somma è corrisposta ai genitori di cui al n. 3 dell'art. 12 della legge.

     La somma dovuta per morte dell'iscritto, di cui al n. 3, lettera b) dell'articolo 3 della legge è corrisposta alla persona che ha sostenuto le spese funerarie.

     Il pagamento delle somme predette è effettuato entro dieci giorni dalla data di presentazione del certificato di morte e degli altri documenti che potranno essere richiesti dall'ente.

 

          Art. 36.

     L'ente esercita il controllo sulle persone da esso assistite, a mezzo di sanitari all'uopo incaricati.

     Le persone aventi diritto alle prestazioni a carico dell'ente sono obbligate a sottoporsi alle visite di controllo sia nel proprio domicilio, sia presso il gabinetto del sanitario incaricato delle funzioni di controllo o presso appositi istituti di cura.

     Il rifiuto di sottoporsi alle visite di controllo, fatta eccezione dei casi di forza maggiore accertati dall'ente, determina la decadenza dal diritto alle prestazioni.

     Il sanitario incaricato di effettuare i controlli è obbligato a comunicare alla persona assistita dall'ente le eventuali osservazioni che avrà ritenuto di fare a suo riguardo.

 

          Art. 37.

     Agli effetti della maturazione del periodo di cui all'art. 6 della legge sono cumulabili i vari periodi di iscrizione all'ente anche se i periodi stessi siano stati interrotti per effetto di cessazione del rapporto di servizio.

 

Ordinamento Amministrativo.

 

          Art. 38.

     Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione ed il comitato esecutivo formulando l'ordine del giorno delle rispettive adunanze e vigila sulla esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi stessi.

     Egli impartisce le direttive e le disposizioni necessarie per il funzionamento dell'ente; firma, per la parte che non abbia deferito al direttore, gli atti e i documenti ed in genere esercita tutte le attribuzioni che gli sono conferite dalla legge e dai regolamenti che disciplinano l'attività dell'ente.

     Nei casi di urgenza il presidente può deliberare sulle materie di competenza del comitato esecutivo, dandone comunicazione al comitato stesso, per la ratifica, nella prima riunione di esso.

 

          Art. 39.

     Il consiglio di amministrazione è convocato almeno una volta ogni trimestre.

     Esso può essere riunito straordinariamente ogni qualvolta il presidente lo creda necessario o quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

     L'avviso di convocazione del consiglio con la indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, deve essere inviato ai consiglieri almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

     Nei casi di urgenza esso deve essere diramato, per telegramma, almeno tre giorni avanti quello dell'adunanza.

     Per la validità delle adunanze occorre la presenza di almeno cinque consiglieri in carica.

     Per la validità delle deliberazioni occorre il voto della maggioranza dei presenti.

     In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

 

          Art. 40.

     Il consiglio di amministrazione ha tutti i poteri per la gestione dell'ente.

     In particolare spetta al consiglio:

     a) deliberare sull'ordinamento amministrativo dell'ente;

     b) deliberare sul regolamento organico del personale;

     c) approvare i bilanci;

     d) deliberare la misura del contributo ai sensi dell'art. 5 della legge;

     e) deliberare l'acquisto, l'alineazione e la permuta dei beni immobili;

     f) deliberare i criteri di massima per l'impiego dei fondi;

     g) deliberare sull'accettazione delle donazioni e dei legati a favore dell'ente;

     h) approvare le convenzioni dell'ente;

     i) deliberare su tutte le proposte che gli siano presentate dal comitato esecutivo.

     Le deliberazioni di cui alle lettere b), c) e d) sono sottoposte all'approvazione del ministro per le corporazioni e del ministro per le finanze; quelle di cui alla lettera e) sono sottoposte all'approvazione del ministro per le corporazioni.

 

          Art. 41.

     Il comitato esecutivo è convocato dal presidente almeno una volta al mese.

     L'avviso di convocazione deve essere inviato ai componenti almeno tre giorni prima di quello fissato per la riunione.

     Per la validità dell'adunanza occorre l'intervento di almeno tre dei suoi componenti.

     Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. A parità di voti prevale quello del presidente.

 

          Art. 42.

     Il comitato esecutivo:

     1) approva i regolamenti interni dei vari servizi;

     2) delibera sull'assunzione del personale e sui provvedimenti di carattere disciplinare;

     3) autorizza lo svincolo delle cauzioni eventualmente prestate dagli impiegati dell'ente;

     4) autorizza le azioni giudiziarie o le transazioni;

     5) delibera in merito agli argomenti che abbiano carattere di urgenza di competenza del consiglio di amministrazione, dandone comunicazione allo stesso consiglio, per la ratifica, nella prima riunione di questo;

     6) esamina i bilanci e le relazioni da sottoporre al consiglio di amministrazione per l'approvazione;

     7) delibera l'impiego dei fondi secondo i criteri fissati dal consiglio di amministrazione;

     8) delibera sull'eventuale istituzione degli uffici periferici;

     9) delibera sui ricorsi avanzati dagli iscritti o dai loro aventi causa ai sensi dell'art. 13 della legge;

     10) esprime parere su tutte le proposte da sottoporre al consiglio di amministrazione;

     11) esercita le funzioni attribuitegli da leggi, decreti e regolamenti e da deliberazioni del consiglio.

 

          Art. 43.

     Le funzioni di segretario nelle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono esercitate dal direttore dell'ente.

     I verbali delle adunanze sono firmati dal presidente, da un membro del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo e dal segretario ed approvati nella riunione successiva.

     Nelle adunanze che il consiglio di amministrazione e il comitato esecutivo deliberano di tenere riservate, le funzioni di segretario sono esercitate da un componente designato dal presidente.

 

          Art. 44.

     Il collegio dei sindaci deve:

     1) rivedere e controllare la gestione e le scritture contabili;

     2) fare ispezioni e riscontri di cassa;

     3) rivedere i bilanci, riferendone al consiglio di amministrazione.

     I sindaci assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

 

          Art. 45.

     Alla direzione dell'ente è preposto un direttore.

     Il direttore è il capo del personale, ne cura la disciplina e riferisce al presidente sugli argomenti riguardanti il personale stesso.

     Egli assiste alle sedute del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo e partecipa alle discussioni con voto consultivo.

     Il direttore è capo di tutti i servizi dell'ente ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dal presente regolamento e dal presidente e cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo.

     Il direttore riferisce annualmente al consiglio di amministrazione, in sede di consuntivo, sull'andamento dell'ente.

 

Ordinamento finanziario.

 

          Art. 46.

     L'esercizio finanziario dell'ente comincia con il 1° gennaio e termina con il 31 dicembre.

     Entro il mese di febbraio il comitato esecutivo compila il bilancio consuntivo dell'esercizio precedente.

     Il consiglio di amministrazione entro il mese successivo approva il bilancio da trasmettersi, con la relazione dei sindaci, al ministero delle corporazioni ed a quello delle finanze.

 

          Art. 47.

     Per le provvidenze di cui all'ultimo comma dell'art. 3 della legge possono essere tenute gestioni separate.

     I relativi conti sono uniti in allegato al bilancio della gestione ordinaria.

 

          Art. 48.

     Per i pagamenti e le riscossioni di somme, l'emissione e la riscossione di assegni in conto corrente presso gli istituti di credito o presso l'amministrazione postale e per gli atti in genere che impegnano legalmente l'ente, occorre la firma del presidente o del vice-presidente congiuntamente a quella del direttore o, in assenza di questo, di un suo sostituto munito di apposita procura.

     Il comitato esecutivo stabilirà le norme per l'esercizio della firma degli atti negli uffici periferici dell'ente.

 

Controversie.

 

          Art. 49.

     I ricorsi in via amministrativa che gli interessati possono presentare, a termine dell'art. 13 della legge, al comitato esecutivo contro i provvedimenti dell'ente, debbono contenere la data d'invio, la indicazione del provvedimento impugnato, la motivazione della impugnazione, la sottoscrizione del reclamante e l'indicazione del suo domicilio.

     L'interessato può produrre, a corredo del suo ricorso, la documentazione che ritenga più idonea a provare la fondatezza del ricorso stesso.

     I ricorsi per le prestazioni concernenti persone di famiglia debbono essere firmati dall'iscritto o, in mancanza, dall'interessato.

 

          Art. 50.

     Il ricorso in via amministrativa può essere inviato dall'interessato o da chi legalmente lo rappresenta a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno ovvero può essere presentato direttamente dietro rilascio di ricevuta alla sede dell'ente nella cui circoscrizione l'iscritto risiede.

     Agli effetti della decorrenza dei termini di cui all'art. 14 della legge s'intende per data del ricorso quella del giorno di presentazione all'ente o agli uffici postali.

 

          Art. 51.

     L'ente provvede all'istruttoria del ricorso disponendo tutte le indagini che ritiene necessarie per la decisione del ricorso medesimo.

     Ai fini di cui al precedente comma l'ente può richiedere la collaborazione degli uffici ed enti pubblici nonchè degli organi di polizia giudiziaria.

 

          Art. 52.

     La decisione del consiglio è comunicata all'interessato entro 15 giorni dalla data della decisione stessa, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

     In caso di rigetto del ricorso o di parziale accoglimento dello stesso, la comunicazione deve contenere una succinta indicazione dei motivi della decisione.

 

Disposizioni transitorie e finali.

 

          Art. 53.

     Per il personale che, all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento, si trovi già in servizio presso gli enti compresi nell'elenco allegato, le denunce di cui al primo comma dell'art. 2 e di cui all'art. 7, dovranno essere fatte entro il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore del regolamento medesimo.

 

          Art. 54.

     Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente regolamento, l'ente dovrà sottoporre all'approvazione del ministro per le corporazioni e del ministro per le finanze un nuovo regolamento organico del personale da esso dipendente.

 

     Allegato al regolamento di esecuzione della legge 28 luglio 1939–XVII, n. 1436, concernente il riordinamento dell'"ente nazionale fascista di previdenza e di assistenza per i dipendenti degli enti parastatali ed assimilati." - Associazione italiana della Croce Rossa.

     Associazione nazionale fascista degli addetti alle aziende industriali dello Stato.

     Associazione nazionale fascista dei postelegrafonici.

     Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.

     Associazione nazionale fascista della scuola.

     Associazione nazionale fascista ferrovieri.

     Associazione nazionale per il controllo della combustione.

     Banca d'Italia.

     Camera agrumaria.

     Casellario centrale infortuni.

     Cassa nazionale del notariato.

     Cassa nazionale fascista per la previdenza marinara.

     Comitato olimpico nazionale italiano (C.O.N.I.).

     Consorzi di bonifica.

     Ente autonomo acquedotto pugliese.

     Ente di previdenza a favore degli avvocati e procuratori.

     Ente nazionale della moda.

     Ente nazionale di lavoro per i ciechi.

     Ente nazionale fascista della cooperazione.

     Ente nazionale fascista per l'assistenza alla gente di mare.

     Ente nazionale fascista di previdenza per i dipendenti da enti di diritto pubblico.

     Ente nazionale fascista di previdenza "Umberto I" per i salariati dello Stato.

     Ente nazionale fascista per la protezione degli animali.

     Ente nazionale industrie turistiche.

     Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie.

     Ente nazionale per l'educazione marinara.

     Ente nazionale per l'insegnamento medio (E.N.I.M.).

     Ente nazionale "Vasca" per le esperienze di architettura navale.

     Ente radio rurale.

     Enti provinciali per il turismo.

     Istituto di assicurazione e previdenza per i postelegrafonici.

     Istituto fascista per l'Africa italiana.

     Istituto italiano per il medio ed estremo Oriente.

     Istituto italiano per la storia della musica con sede in Roma.

     Istituto mobiliare italiano (I.M.I.).

     Istituto nazionale "A. Mussolini" per l'assistenza ai professori delle scuole medie.

     Istituto nazionale del dramma antico.

     Istituto nazionale di cultura fascista.

     Istituto nazionale di educazione magistrale "Rosa Maltoni Mussolini".

     Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i magistrati italiani.

     Istituto nazionale di previdenza e mutualità tra i funzionari delle cancellerie e segreterie.

     Istituto nazionale fascista assistenza impiegati enti locali.

     Istituto nazionale fascista della previdenza sociale.

     Istituto nazionale fascista per il commercio estero.

     Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

     Istituto nazionale "L.U.C.E.".

     Istituto nazionale cambi con l'estero.

     Istituto nazionale per le case degli impiegati dello Stato.

     Istituto nazionale per le opere pubbliche dei comuni.

     Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero.

     Istituto per la ricostruzione industriale (I.R.I.).

     Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

     Lega navale italiana.

     Opera nazionale assistenza all'Italia redenta.

     Opera nazionale dopolavoro.

     Opera nazionale per gli orfani di guerra.

     Opera nazionale per i combattenti.

     Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia.

     Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra.

     Reale automobile circolo d'Italia.

     Reale unione nazionale aeronautica.

     Registro aeronautico italiano.

     Registro navale italiano.

     Società italiana autori ed editori.

     Società nazionale "Dante Alighieri".

     Unione fascista famiglie numerose.

     Unione nazionale protezione antiaerea.

     Unione nazionale ufficiali in congedo d'Italia.