§ 77.3.8a – D.L. 28 luglio 1981, n. 395.
Proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro nonché del termine per il versamento all'I.N.P.S. dei contributi previdenziali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:28/07/1981
Numero:395


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      I termini previsti dall'art. 12, terzo e quarto comma, della
Art. 3.      All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto-legge, valutato, per l'anno finanziario 1981, in lire 2.000 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello [...]
Art. 4.      Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


§ 77.3.8a – D.L. 28 luglio 1981, n. 395. [1]

Proroga delle norme relative al contenimento del costo del lavoro nonché del termine per il versamento all'I.N.P.S. dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali.

(G.U. 30 luglio 1981, n. 208)

 

Art. 1. [2]

     Il termine di cui al primo e quarto comma dell'articolo 1 della L. 28 novembre 1980, n. 782, è prorogato fino alla scadenza del periodo di paga in corso alla data del 31 ottobre 1981.

 

     Art. 2.

     I termini previsti dall'art. 12, terzo e quarto comma, della L. 23 aprile 1981, n. 155, per il versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali sono prorogati al 25 settembre 1981.

     In sede di prima attuazione dell'articolo 13 della L. 23 aprile 1981, n. 155, i versamenti in conto corrente postale dei contributi nel settore agricolo effettuati dopo il termine previsto dal secondo comma dello stesso articolo, ma non oltre la data del 30 settembre 1981, si considerano regolarmente eseguiti a tutti gli effetti [3].

 

     Art. 3.

     All'onere derivante dall'applicazione dell'art. 1 del presente decreto-legge, valutato, per l'anno finanziario 1981, in lire 2.000 miliardi si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

     Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

     Art. 4.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Decreto convertito in legge con modificazioni dalla L. 25 settembre 1981, n. 534.

[2] Articolo così sostituito dalla L. di conversione 25 settembre 1981, n. 534. Per una proroga del termine di cui al presente articolo, vedi l’art. 1 del D.L. 16 novembre 1981, n. 646.

[3] Comma aggiunto dalla L. di conversione 25 settembre 1981, n. 534.