§ 77.3.77 - Legge 18 dicembre 1976, n. 859.
Regolarizzazione delle posizioni contributive dei lavoratori di Campione d'Italia nelle assicurazioni contro la tubercolosi e per l'invalidità, la [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:18/12/1976
Numero:859


Sommario
Art. unico.      I datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, che abbiano richiesto o richiedano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regolarizzazione, nei [...]


§ 77.3.77 - Legge 18 dicembre 1976, n. 859.

Regolarizzazione delle posizioni contributive dei lavoratori di Campione d'Italia nelle assicurazioni contro la tubercolosi e per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti.

(G.U. 30 dicembre 1976, n. 347).

 

     Art. unico.

     I datori di lavoro operanti nel comune di Campione d'Italia, che abbiano richiesto o richiedano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la regolarizzazione, nei confronti dei propri dipendenti e nei limiti dei termini di prescrizione, delle posizioni contributive nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, rispettivamente, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale e presso l'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo a seconda del settore di appartenenza, e nell'assicurazione contro la tubercolosi, sono tenuti, per il ritardato versamento dei contributi, al pagamento dei soli interessi legali.

     Per i periodi di attività lavorativa per i quali non è consentita, per sopravvenuta prescrizione contributiva, la regolarizzazione delle posizioni dei lavoratori nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i datori di lavoro di cui al comma precedente o gli stessi lavoratori interessati che abbiano richiesto o richiedano all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i lavoratori dello spettacolo o all'Istituto nazionale della previdenza sociale l'applicazione dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, sono tenuti al pagamento del 50 per cento della riserva matematica di cui all'ultimo comma del citato art. 13.

     Il pagamento delle somme comunque dovute agli istituti previdenziali interessati per la regolarizzazione dei periodi di cui ai precedenti commi può essere dilazionato, a domanda, in non più di sessanta rate mensili all'interesse del 5 per cento annuo.

     I datori di lavoro che abbiano usufruito delle agevolazioni della presente legge non potranno in futuro richiedere nei confronti degli stessi lavoratori l'esonero dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e dall'assicurazione contro la tubercolosi.