§ 77.3.67 - D.P.R. 15 dicembre 1970, n. 1288.
Riconoscimento, ai fini del diritto alla pensione di anzianità e della determinazione della misura di essa, dei contributi figurativi relativi [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:15/12/1970
Numero:1288


Sommario
Art. unico.      I periodi di assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 26 agosto 1950, n. 860, nel testo modificato con legge 23 maggio [...]


§ 77.3.67 - D.P.R. 15 dicembre 1970, n. 1288.

Riconoscimento, ai fini del diritto alla pensione di anzianità e della determinazione della misura di essa, dei contributi figurativi relativi ai periodi di astensione dal lavoro per gravidanza e puerperio.

(G.U. 9 febbraio 1971, n. 33).

 

     Art. unico.

     I periodi di assenza obbligatoria e facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio di cui agli articoli 5, 6 e 7 della legge 26 agosto 1950, n. 860, nel testo modificato con legge 23 maggio 1951, n. 394, accreditati figurativamente nell'assicurazione obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai sensi dell'art. 56 lettera a), n. 3 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, sono riconosciuti come periodi di contribuzione agli effetti del diritto alla pensione di anzianità e della determinazione della misura di questa previsti dall'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.