§ 77.3.47 - Legge 28 marzo 1962, n. 233.
Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1° gennaio 1954 e adeguamento dei contributi concernenti il Fondo di previdenza per il [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:28/03/1962
Numero:233


Sommario
Art. 1.      Le pensioni di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 638, modificata dalla legge 8 gennaio 1959, n. 3, maturate fino al 31 dicembre 1953, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della [...]
Art. 2.      Le maggiorazioni di cui al precedente articolo non si applicano alle pensioni che raggiungono o superano l'importo di lire 42.000 mensili.
Art. 3.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1966, in aggiunta ai contributi di cui al primo comma dell'art. 26 della legge 1° luglio 1955, n. 638, e dell'art. 4 della presente [...]
Art. 4.      Con decorrenza dal 1° gennaio 1961 è istituito, a favore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, un contributo pari al 2,60 per cento della [...]


§ 77.3.47 - Legge 28 marzo 1962, n. 233.

Rivalutazione delle pensioni maturate anteriormente al 1° gennaio 1954 e adeguamento dei contributi concernenti il Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

(G.U. 19 maggio 1962, n. 127).

 

     Art. 1.

     Le pensioni di cui alla legge 1° luglio 1955, n. 638, modificata dalla legge 8 gennaio 1959, n. 3, maturate fino al 31 dicembre 1953, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono maggiorate, a decorrere dal 1° gennaio 1961, della seguente misura percentuale:

     10 per cento, se la pensione è maturata anteriormente al 1° gennaio 1948;

     8 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1948 e il 31 dicembre 1949;

     6 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 1950 e il 31 dicembre 1951;

     10 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1952;

     5 per cento, se la pensione è maturata nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 1953.

     La percentuale di aumento è calcolata sull'importo della pensione a carico del Fondo di previdenza di cui alla stessa legge 1° luglio 1955, n. 638.

     La percentuale di aumento, relativa alle pensioni maturate con decorrenza anteriore al 1° maggio 1946, è calcolata, invece, sull'importo complessivo risultante dalla pensione a carico del Fondo di previdenza e di quella a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

 

          Art. 2.

     Le maggiorazioni di cui al precedente articolo non si applicano alle pensioni che raggiungono o superano l'importo di lire 42.000 mensili.

     Le maggiorazioni predette si applicano alle pensioni inferiori all'importo di lire 42.000 mensili fino a concorrenza dell'importo stesso.

 

          Art. 3.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1961 e fino al 31 dicembre 1966, in aggiunta ai contributi di cui al primo comma dell'art. 26 della legge 1° luglio 1955, n. 638, e dell'art. 4 della presente legge, è dovuto un contributo nella misura dello 0,60 per cento della retribuzione globale mensile del lavoratore e della tredicesima mensilità, da versare al Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas.

     Detto contributo dello 0,60 per cento è posto a carico del datore di lavoro e dei lavoratori in ragione, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.

 

          Art. 4.

     Con decorrenza dal 1° gennaio 1961 è istituito, a favore del Fondo di previdenza per il personale dipendente dalle aziende private del gas, un contributo pari al 2,60 per cento della retribuzione globale mensile e della tredicesima mensilità, percepite dai lavoratori iscritti al Fondo predetto.

     Detto contributo è posto per due terzi a carico dei datori di lavoro e per un terzo a carico dei lavoratori.