§ 77.3.2a - Legge 11 giugno 1954, n. 383.
Proroga del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.3 contributi previdenziali
Data:11/06/1954
Numero:383


Sommario
Art. unico.      Il termine del 31 dicembre 1952 fissato all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è prorogato al 31 dicembre 1954


§ 77.3.2a - Legge 11 giugno 1954, n. 383. [1]

Proroga del termine previsto dall'ultimo comma dell'art. 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610: Miglioramenti ai trattamenti di quiescenza a favore degli iscritti e dei pensionati degli Istituti di previdenza e modifiche agli ordinamenti degli Istituti stessi.

(G.U. 8 luglio 1954, n. 153).

 

 

     Art. unico.

     Il termine del 31 dicembre 1952 fissato all'articolo 31 della legge 24 maggio 1952, n. 610, è prorogato al 31 dicembre 1954.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.