§ 77.2.84 - Legge 30 gennaio 1968, n. 47.
Modifica degli articoli 5 e 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:30/01/1968
Numero:47


Sommario
Art. 1.      L'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:
Art. 2.      L'art. 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:


§ 77.2.84 - Legge 30 gennaio 1968, n. 47.

Modifica degli articoli 5 e 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, sulla assicurazione obbligatoria dei medici contro le malattie e le lesioni causate dall'azione dei raggi X e delle sostanze radioattive.

(G.U. 16 febbraio 1968, n. 42)

 

     Art. 1.

     L'art. 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:

     "L'onere dell'assicurazione è a carico dei possessori a qualunque titolo di apparecchi radiologici funzionanti e di sostanze radioattive in uso ed è determinato in relazione al tipo degli apparecchi ed al consumo delle sostanze medesime.

     I premi corrispondenti sono fissati dall'allegata tabella e vanno applicati a decorrere dal 1 gennaio 1967; essi sono suscettibili di modifica ogni due anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, su proposta del consiglio d'amministrazione dell'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, tenuto conto delle risultanze della gestione.

     Con la stessa decorrenza è dovuta altresì un'addizionale temporanea sui premi di cui all'allegata tabella, nella misura del cinquanta per cento dei premi stessi, destinata a fronteggiare gli oneri finanziari sostenuti dall'istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro per le prestazioni corrisposte a tutto il 31 dicembre 1966.

     Con decreto del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, sarà stabilita la data di cessazione dell'applicazione della quota addizionale anzidetta in corrispondenza dell'avvenuta copertura degli oneri di cui trattasi".

 

          Art. 2.

     L'art. 8 della legge 20 febbraio 1958, n. 93, è sostituito dal seguente:

     "Alle rendite per inabilità permanente e per morte e agli assegni una volta tanto in caso di morte sono applicabili le disposizioni contenute nel testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

     La retribuzione annua da assumersi come base per la liquidazione delle rendite è fissata nella cifra di lire 3 milioni; essa è suscettibile di modifiche ogni tre anni, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la sanità, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione alle variazioni intervenute su base nazionale nelle retribuzioni dei medici radiologi. La prima variazione si farà con riferimento all'indice generale di dette retribuzioni accertate per l'anno 1968.

     L'importo dell'assegno in caso di morte è pari ad un terzo della retribuzione annua assunta come base per la liquidazione della rendita, in caso di sopravvivenza del coniuge con figli aventi i requisiti di cui al n. 2 dell'art. 85 del citato testo unico, a un quarto in caso di sopravvivenza del solo coniuge o dei soli figli aventi i detti requisiti, e ad un sesto negli altri casi previsti dal predetto art. 85".

 

 

     Premio annuo dal 1° gennaio 1967 - Apparecchi radiologici

 

A) Di diagnostica

 

1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari; presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso care di cura private

L. 71.000

2) installati presso studi privati di radiologia

L. 23.500

3) installati presso studi privati di medici non radiologi che se ne avvalgono quale mezzo ausiliario diagnostico

L. 12.000

B) Di terapia (comprese le unità terapeutiche contenenti isotopi radioattivi indivisibili racchiusi permanentemente nell'apparecchiatura destinata alle applicazioni):

 

1) installati presso ospedali, cliniche ed istituti universitari; presso istituti, enti di previdenza, assistenza e prevenzione ed inoltre presso case di cura private

L. 53.000

2) installati presso studi privati

L. 13.000

Sostanze radioattive in uso:

 

per ogni 50 millicurie fino a 1000 millicurie

L. 115

quota fissa oltre i 1000 millicurie

L. 1.060