§ 77.2.58 - Legge 26 aprile 1982, n. 214.
Norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:26/04/1982
Numero:214


Sommario
Art. unico.      Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, in deroga all'art. 8 del decreto [...]


§ 77.2.58 - Legge 26 aprile 1982, n. 214.

Norme in materia di versamenti volontari in favore dei lavoratori del settore solfifero siciliano.

(G.U. 6 maggio 1982, n. 123)

 

     Art. unico.

     Per i lavoratori dell'industria solfifera siciliana ammessi ai benefici di cui alle leggi della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42, e 25 maggio 1979, n. 100, in deroga all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1432, la base di calcolo del contributo dovuto per la prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti è elevata all'importo dell'indennità mensile effettivamente liquidata all'interessato, al netto degli assegni familiari, ai sensi delle richiamate leggi della regione siciliana [1].

     L'adeguamento del contributo volontario di cui al primo comma è effettuato, ogni tre mesi, sulla base dell'importo dell'indennità effettivamente liquidata agli interessati nel trimestre precedente, e decorre dal primo giorno del mese successivo.

     Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano dalla data di entrata in vigore della legge della regione siciliana 6 giugno 1975, n. 42.

 


[1] Per l’interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 1 della L. 28 marzo 1991, n. 105.