§ 77.2.50 - Legge 20 febbraio 1968, n. 100.
Disciplina del trattamento economico dei medici funzionari dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:20/02/1968
Numero:100


Sommario
Art. 1.      Ai medici dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è dovuta un'indennità medica connessa alla [...]
Art. 2.      Agli effetti dell'art. 1 della presente legge sono considerati dipendenti i medici di ruolo e quelli non di ruolo assunti a contratto ad orario pieno per il disimpegno di funzioni che, secondo [...]
Art. 3.      L'indennità medica prevista dalla presente legge è cumulabile con ogni altra indennità, a qualunque titolo corrisposta, ed ha decorrenza dal 1 agosto 1967.
Art. 4.      L'ammontare dell'indennità medica prevista dalla presente legge è unico per tutti i medici indicati al precedente art. 2 ed è fissato in lire 540.000 annue, da erogarsi in dodici mensilità
Art. 5.      Gli anni di anzianità e di attività professionale, ove richiesti come requisiti per l'assunzione in servizio, secondo le norme dei regolamenti vigenti in materia negli enti indicati dal [...]


§ 77.2.50 - Legge 20 febbraio 1968, n. 100. [1]

Disciplina del trattamento economico dei medici funzionari dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni.

(G.U. 5 marzo 1968, n. 60)

 

     Art. 1.

     Ai medici dipendenti dagli enti che gestiscono forme obbligatorie di assicurazione sociale e dall'Ente nazionale per la prevenzione degli infortuni è dovuta un'indennità medica connessa alla peculiarità ed al rischio delle loro funzioni.

 

          Art. 2.

     Agli effetti dell'art. 1 della presente legge sono considerati dipendenti i medici di ruolo e quelli non di ruolo assunti a contratto ad orario pieno per il disimpegno di funzioni che, secondo gli ordinamenti dei singoli enti, sono normalmente riservate ai medici di ruolo.

 

          Art. 3.

     L'indennità medica prevista dalla presente legge è cumulabile con ogni altra indennità, a qualunque titolo corrisposta, ed ha decorrenza dal 1 agosto 1967.

 

          Art. 4.

     L'ammontare dell'indennità medica prevista dalla presente legge è unico per tutti i medici indicati al precedente art. 2 ed è fissato in lire 540.000 annue, da erogarsi in dodici mensilità

 

          Art. 5.

     Gli anni di anzianità e di attività professionale, ove richiesti come requisiti per l'assunzione in servizio, secondo le norme dei regolamenti vigenti in materia negli enti indicati dal precedente art. 1, possono essere riscattati dagli interessati ai fini del trattamento di previdenza di quiescenza dei medici di cui all'art. 2.

     I consigli di amministrazione degli enti provvederanno ad assumere le deliberazioni occorrenti per disciplinare il riscatto.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.