§ 77.2.1 - R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270.
Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.2 assicurazioni obbligatorie
Data:07/12/1924
Numero:2270


Sommario
Art. unico.      È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, [...]
Art. 1.      Agli effetti dell'assicurazione contro la disoccupazione sono datori di lavoro coloro che impiegano persone alla propria dipendenza, per lavori da eseguire per proprio conto mediante [...]
Art. 2.      Sono datori di lavoro coloro che, assumendo lavori da altri, rivestono la figura di imprenditori di opere ad appalto o di subappaltatori.
Art. 3.      Si intende per retribuzione tutto ciò che è corrisposto per compenso dell'opera prestata.
Art. 4.      Agli effetti dell'art. 2, n. 2, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sono impiegati coloro che, qualunque sia la loro denominazione, sono considerati tali dalle vigenti leggi sul [...]
Art. 5.      Agli effetti del disposto dell'art. 2, n. 1, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sono considerati lavoratori agricoli quelli addetti alle coltivazioni della terra e dei boschi ed alle [...]
Art. 6.      Agli effetti dell'art. 2, n. 3, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sono considerati lavoratori a domicilio le persone dell'uno e dell'altro sesso che eseguono a tempo, a cottimo o ad [...]
Art. 7.      Non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico, agli effetti dell'art. 2, n. 5, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, tutti coloro che al [...]
Art. 8.      L'esclusione dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, prevista dall'art. 2, n. 7, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, riguarda gli associati in partecipazione [...]
Art. 9.      Sono esclusi dall'obbligo dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 2, n. 9, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, le persone prive di qualifiche professionali e di normale occupazione [...]
Art. 10.      Agli effetti dell'esonero dall'obbligo dell'assicurazione previsto dall'art. 2, n. 10, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, con decreto del ministro per l'economia nazionale, sentito il [...]
Art. 11.      Il regio decreto di esonero dall'obbligo dell'assicurazione di speciali categorie di persone che non si prestano al controllo della disoccupazione, previsto dal penultimo comma dell'art. 2 del [...]
Art. 12.      Il regio decreto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, è promosso dal Ministro per l'economia nazionale, sentite le principali organizzazioni [...]
Art. 13.      Le tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o di sosta, ai sensi del terzo comma dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, saranno stabilite per [...]
Art. 14.      Per l'intero periodo di disoccupazione stagionale o di sosta non potrà essere concesso il sussidio agli assicurati che per quanto risulta dal certificato di licenziamento abbiano lavorato, [...]
Art. 15.      Quando un assicurato appartenente ad un'industria o lavorazione avente disoccupazione stagionale o di sosta presenti domanda di sussidio ad una cassa provinciale o interprovinciale [...]
Art. 16.      Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, deve intendersi licenziamento avvenuto per colpa dell'assicurato quello che abbia legittimamente troncato [...]
Art. 17.      La disoccupazione derivante da infermità o invalidità temporanea non conferisce diritto al sussidio finchè dura l'incapacità lavorativa dell'assicurato.
Art. 18.      Quando la liquidazione della competenze accessorie, di cui all'art. 3 del presente regolamento, è effettuata alle stesse epoche nelle quali ricorre il pagamento del salario o stipendio, il [...]
Art. 19.      L'applicazione delle marche sopra le tessere può essere fatta dal datore di lavoro, anziché alle epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, a intervallo più lungo, purché, in [...]
Art. 20.      La cassa nazionale per le assicurazioni sociali può stabilire che il pagamento dei contributi sia effettuato, invece ed oltre che per mezzo di marche quindicinali, per mezzo di marche [...]
Art. 21.      L'applicazione della marca dev'essere fatta anche per i periodi di lavoro nei quali l'assicurato non abbia prestato l'opera sua per tutte le giornate lavorative comprese nel periodo di lavoro a [...]
Art. 22.      Nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata e la causa, per i quali è continuata la corresponsione della paga, deve essere anche continuato il pagamento del contributo. Se la [...]
Art. 23.      I contributi o quote di contributi pagati indebitamente per mezzo delle marche possono essere rimborsati quando siano reclamati prima del ritiro della tessera o entro un anno dal ritiro stesso.
Art. 24.      Il datore di lavoro deve farsi lasciare la tessera per il proprio dipendente anche quando gli consti che esso per altre occupazioni principali o sussidiarie, esercitate in altre ore della [...]
Art. 25.      Agli effetti del numero di marche utili pel conseguimento del diritto al sussidio le marche settimanali applicate per la stessa settimana o le marche quindicinali applicate per la stessa [...]
Art. 26.      Il comitato esecutivo della cassa nazionale per le assicurazioni sociali può consentire in determinati casi che il versamento dei contributi sia fatto a mezzo di elenchi con la rimessa diretta [...]
Art. 27.      Il comitato esecutivo della cassa nazionale per le assicurazioni sociali ha facoltà di deliberare norme diverse da quelle prevedute nel presente regolamento per la riscossione dei contributi di [...]
Art. 28.      Nel caso di lavori retribuiti a cottimo o ad opera sarà considerata come durata della lavorazione, agli effetti della determinazione del contributo, quella effettiva oppure, quando questa non si [...]
Art. 29.      Nel caso considerato dall'articolo precedente, le settimane decorrono dal giorno di assegnazione del lavoro, a meno che non si tratti di lavori continuativi o con brevi intervalli, nel qual caso [...]
Art. 30.      Il numero delle marche da applicare è in relazione alla durata del lavoro da determinarsi secondo le norme dell'articolo 28, computando come intero il periodo di lavoro non compiuto.
Art. 31.      Le tabelle di salari medi per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia varranno anche nei riguardi dell'assicurazione contro la disoccupazione.
Art. 32.      Il modello delle tessere per l'applicazione delle marche è deliberato dal comitato esecutivo della cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
Art. 33.      I datori di lavoro debbono fornire della tessera i loro dipendenti soggetti all'obbligo dell'assicurazione, facendone richiesta agli uffici incaricati del rilascio della cassa nazionale per le [...]
Art. 34.      Il datore di lavoro deve assicurarsi che i propri dipendenti siano già provvisti di tessera e chiederne loro la consegna per applicarvi le marche; se il titolare non la consegna, il datore di [...]
Art. 35.      Il datore di lavoro prende in consegna e custodisce le tessere per i propri dipendenti e vi applica le marche una dopo l'altra, senza interruzione, annullandole con l'indicazione della data di [...]
Art. 36.      Le tessere hanno di regola la validità di due anni, secondo le norme che saranno stabilite dalla cassa nazionale. Scaduto questo termine dalla data della loro emissione, esse debbono essere [...]
Art. 37.      Sono incaricati del ritiro delle tessere gli uffici indicati all'art. 33 del presente regolamento.
Art. 38.      Le tessere non possono essere trattenute da chi non ne sia il titolare e contro la volontà di questo se non dal datore di lavoro nei casi stabiliti dagli articoli precedenti e dagli organi [...]
Art. 39.      L'ufficio che ritira le tessere scadute deve trasmetterle, in plico raccomandato, al competente istituto di previdenza sociale.
Art. 40.      Le tessere smarrite, divenute inservibili o distrutte sono sostituite con un duplicato rilasciato dall'istituto di previdenza sociale a richiesta dell'interessato.
Art. 41.      Le marche comprendono tanto la parte di contributo a carico del datore di lavoro, quanto la parte a carico dell'assicurato. Esse sono stampate su carta filigranata; le loro caratteristiche sono [...]
Art. 42.      I contributi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e quelli dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono di regola riscossi cumulativamente con una [...]
Art. 43.      La vendita delle marche è affidata, di regola, agli uffici postali ed agli uffici del registro: può essere, con deliberazione del comitato esecutivo della cassa nazionale, affidata ad altri enti.
Art. 44.      L'assicurato, per essere ammesso al sussidio, dovrà presentare all'organo locale di cui all'art. 75 domanda redatta su un modulo stabilito dalla cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
Art. 45.      Il datore di lavoro è obbligato a rilasciare, su richiesta dell'assicurato, all'atto del licenziamento, un certificato contenente le seguenti indicazioni:
Art. 46.      L'organo locale di cui all'art. 75, ricevuta la domanda con i documenti prescritti, la invierà entro due giorni dalla presentazione alla cassa provinciale od interprovinciale d'assicurazione [...]
Art. 47.      La cassa d'assicurazione competente per territorio, accertato che per conto dell'assicurato figura versato nel biennio il prescritto numero di contributi, esamina se ricorrano tutte le altre [...]
Art. 48.      La cassa nazionale per le assicurazioni sociali eserciterà il controllo sulla liquidazione e l'erogazione dei sussidi in tutti i modi che riterrà opportuni.
Art. 49.      L'assicurato che richiede il sussidio dovrà sottostare a tutte le norme che saranno stabilite dalla competente cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione per constatare in qualsiasi [...]
Art. 50.      La cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione ha diritto di sottoporre il richiedente il sussidio alle visite mediche che ritenga necessarie per accertare la capacità di lui al [...]
Art. 51.      I sussidi verranno pagati a quindicine posticipate con le modalità che saranno stabilite dalla cassa nazionale per le assicurazioni sociali.
Art. 52.      L'assicurato cesserà dal percepire il sussidio:
Art. 53.      Deve ritenersi per adeguata qualsiasi occupazione commisurata alle condizioni fisiche dell'assicurato, la quale non ne pregiudichi la salute e la morale; sia retribuita con salario non inferiore [...]
Art. 54.      L'erogazione del sussidio sarà sospesa:
Art. 55.      Sono considerati disoccupati continuativamente e quindi soggetti alla sola sospensione del godimento del sussidio, ai sensi della lettera a) dell'articolo precedente, gli assicurati:
Art. 56.      L'assicurato disoccupato che abbia superato i 65 anni di età, qualora sino al compimento dell'età medesima sia stato eseguito regolarmente per suo conto il versamento dei contributi, dovrà [...]
Art. 57.      Il sussidio di disoccupazione non verrà corrisposto nelle giornate festive.
Art. 58.      Fermo restando quanto stabilisce il secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa la decorrenza del sussidio in caso di ritardata presentazione della domanda, [...]
Art. 59.      Fermo restando quanto dispongono il terzo e quarto comma dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, l'assicurato il quale abbia cessato dal percepire il sussidio, ai sensi [...]
Art. 60.      L'assicurato il quale abbia fruito del sussidio in unico periodo o in più periodi per un massimo di 120 giornate entro l'anno, non può essere riammesso entro lo stesso anno ad un altro sussidio. [...]
Art. 61.      Il ministero dell'economia nazionale, sentito il comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione, stabilisce quali siano le lavorazioni a turno o saltuarie che danno diritto al [...]
Art. 62.      Gli assicurati soggetti a disoccupazione a turno o saltuaria, ai quali sia riconosciuto il diritto al sussidio, potranno esservi ammessi, secondo le norme dell'art. 7 del regio decreto 30 [...]
Art. 63.      Per ottenere il sussidio gli assicurati che sono soggetti a disoccupazione a turno o saltuaria dovranno unire alla domanda di sussidio, regolarmente documentata, il certificato di sospensione [...]
Art. 64.      Il datore di lavoro, il quale attui turni di lavoro o sospenda saltuariamente le lavorazioni della sua industria, è tenuto a fornire alla cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione [...]
Art. 65.      Contro qualsiasi determinazione della cassa provinciale o interprovinciale, gli interessati potranno ricorrere al comitato dell'istituto di previdenza sociale, entro quindici giorni dalla [...]
Art. 66.      Il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione potrà concedere contributi straordinari o continuativi alle scuole di tirocinio, di cui al regio decreto-legge 31 ottobre 1923, [...]
Art. 67.      Quando nelle località, sedi di scuole di tirocinio o di corsi per maestranze, si verifichi una costante disoccupazione in categorie professionali diverse da quelle cui le scuole di tirocinio ed [...]
Art. 68.      La cassa nazionale per le assicurazioni sociali comunicherà, nel primo bimestre di ciascun anno, al Ministro per l'economia nazionale le somme disponibili per le anticipazioni previste dall'art. [...]
Art. 69.      Il consiglio di amministrazione della cassa nazionale:
Art. 70.      Il comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione:
Art. 71.      Il Comitato dell'istituto di previdenza sociale al quale è affidata la gestione della cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione contro la disoccupazione:
Art. 72.      Quando per particolari condizioni di luogo o di rischio o per altre circostanze, ne sia riconosciuta la convenienza, il comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione potrà [...]
Art. 73.      Le sezioni professionali sono amministrate dalla cassa d'assicurazione presso la quale funzionano colle norme stabilite dal presente regolamento.
Art. 74.  [4]
Art. 75.      La cassa nazionale per le assicurazioni sociali, quando non provvede direttamente, a mezzo dei propri uffici, ai servizi relativi al controllo della disoccupazione, all'istruttoria delle domande [...]
Art. 76.      Gli organi incaricati dei servizi di cui ai precedenti articoli hanno diritto per le funzioni che sono loro affidate ad un compenso, la cui misura sarà stabilita dal Comitato speciale per [...]
Art. 77.      La cassa nazionale per le assicurazioni sociali anticipa alle singole casse provinciali ed interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione le somme necessarie al pagamento dei [...]
Art. 78.      La cassa nazionale, alla fine di ciascun esercizio, accrediterà alle casse provinciali ed interprovinciali d'assicurazione l'importo dei contributi presumibilmente riscossi nella circoscrizione [...]
Art. 79.      La misura delle quote di concorso, di cui all'articolo precedente, sarà determinata di volta in volta dal Comitato speciale e per ciascuna cassa.
Art. 80.      Ove in una cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione contro la disoccupazione si verifichi disavanzo, la cassa nazionale, su deliberazione del comitato speciale, provvederà a [...]
Art. 81.      I fondi disponibili dell'assicurazione contro la disoccupazione sono impiegati normalmente:
Art. 82.      La vigilanza sull'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e del presente regolamento è esercitata dal ministero della economia nazionale nei modi e nelle forme stabilite per [...]
Art. 83.      L'esecuzione forzata in base alla decisione di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, deve essere preceduta dalla notificazione al debitore di copia [...]


§ 77.2.1 - R.D. 7 dicembre 1924, n. 2270.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria

(G.U. 27 gennaio 1925, n. 21)

 

     Art. unico.

     È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria, visto, d'ordine nostro, dal ministro proponente.

 

 

Titolo I

ESTENSIONE ED OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

 

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

          Art. 1.

     Agli effetti dell'assicurazione contro la disoccupazione sono datori di lavoro coloro che impiegano persone alla propria dipendenza, per lavori da eseguire per proprio conto mediante retribuzione, a giornata o a cottimo o ad opera o in qualsiasi altra forma; e coloro che sono considerati tali ai termini degli articoli seguenti.

 

          Art. 2.

     Sono datori di lavoro coloro che, assumendo lavori da altri, rivestono la figura di imprenditori di opere ad appalto o di subappaltatori.

     Le società cooperative sono datori di lavoro anche nei riguardi dei loro soci che impiegano in lavori da esse assunti.

     Per le imprese di navigazione e di pesca sono datori di lavoro gli armatori delle navi e coloro che sono ritenuti tali dalla legge.

 

          Art. 3.

     Si intende per retribuzione tutto ciò che è corrisposto per compenso dell'opera prestata.

     Sono quindi comprese nella retribuzione anche le competenze accessorie al salario o stipendio, come quelle corrisposte a titolo di premio, di cointeressenza, di provvigione, di indennità per caroviveri e simili, quando non abbiano carattere di rimborso di spese o di elargizioni fatte per una volta tanto, ma facciano parte integrante della retribuzione ordinariamente corrisposta.

     Per il personale viaggiante delle imprese di trasporto sono compresi nella retribuzione gli assegni variabili, come le indennità chilometriche, a tempo determinato, i premi per economia di combustibile e simili competenze accessorie.

     Se la retribuzione consiste, in parte o totalmente, nella gratuità dell'alloggio o del vitto, o in altre prestazioni in natura, ne è determinato il valore in ragione dei prezzi medi locali.

     Gli istituti di previdenza sociale hanno facoltà di fissare il valore dell'alloggio e del vitto, e i prezzi medi locali per eventuali prestazioni in natura che devono essere assunti a base per la determinazione della retribuzione a tutti gli effetti dell'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

     Nei lavori eseguiti a cottimo il prezzo del cottimo, agli effetti della retribuzione, dev'essere depurato delle spese di strumenti di lavoro e simili, eventualmente addossate al cottimista dai patti di lavoro in vigore.

     Il vitto e l'alloggio e in genere le prestazioni in natura non sono considerati retribuzione per gli effetti dell'applicazione del predetto decreto quando non siano concessi come corrispettivo d'una prestazione di opera.

     Agli effetti del decreto citato, per determinare la retribuzione di coloro che ne godano una fissa mensile, si tiene conto che il rapporto fra retribuzione giornaliera e mensile è da 1 a 25.

 

          Art. 4.

     Agli effetti dell'art. 2, n. 2, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sono impiegati coloro che, qualunque sia la loro denominazione, sono considerati tali dalle vigenti leggi sul contratto d'impiego privato.

     I sacerdoti, in quanto esercitano il loro ministero sia in dipendenza di ufficio facente parte della costituzione organica della chiesa, sia in dipendenza di incarico loro affidato da enti pubblici o da privati, non sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione.

 

Capo II

ESCLUSIONI DALL'OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE

 

          Art. 5.

     Agli effetti del disposto dell'art. 2, n. 1, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sono considerati lavoratori agricoli quelli addetti alle coltivazioni della terra e dei boschi ed alle lavorazioni ad esse connesse, complementari od accessorie, quali la cura delle piante, l'irrigazione, la custodia, l'allevamento ed il governo degli animali, la preparazione, la conservazione, la trasformazione ed il trasporto dei prodotti agricoli, armentizi e forestali, sempre che tali lavorazioni siano eseguite sul fondo della azienda agricola o forestale o nell'interesse e per conto di un'azienda agricola o forestale.

     Non sono considerati lavoratori agricoli, e quindi sono soggetti all'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione nei casi e con le norme del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e del presente regolamento:

     1° gli operai addetti ai lavori di bonificamento idraulico alle opere pubbliche di qualunque natura ed ai lavori edilizi il cui concorso sia necessario alla trasformazione fondiaria; ai lavori occorrenti per la sistemazione di frane e bacini montani; ad imprese per taglio o riduzione di piante nei boschi e loro trasporto sino agli ordinari luoghi di deposito sulle rive dei fiumi e torrenti, o presso le strade carreggiabili e per il loro getto dai luoghi di deposito in fiumi e torrenti;

     2° gli operai addetti a prestare servizio presso macchine mosse da agenti inanimati o presso i motori di esse quand'anche le macchine siano destinate ad uso agricolo;

     3° i direttori e gli impiegati amministrativi o tecnici delle aziende agricole o forestali.

 

          Art. 6.

     Agli effetti dell'art. 2, n. 3, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sono considerati lavoratori a domicilio le persone dell'uno e dell'altro sesso che eseguono a tempo, a cottimo o ad opera o in qualsiasi altra forma, lavori retribuiti, per conto di un imprenditore, nella propria abitazione o in locali che non siano di pertinenza dell'imprenditore, nè sottoposti alla sua sorveglianza diretta.

 

          Art. 7.

     Non sono considerati appartenenti al personale artistico, così teatrale come cinematografico, agli effetti dell'art. 2, n. 5, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, tutti coloro che al teatro o al cinematografo prestano opera la quale non richieda una preparazione tecnica, culturale o artistica.

 

          Art. 8.

     L'esclusione dall'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione, prevista dall'art. 2, n. 7, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, riguarda gli associati in partecipazione all'azienda presso la quale prestano la loro opera, e coloro che ricevono come corrispettivo della loro prestazione una parte del prodotto o degli utili in natura o in denaro.

     Gli associati in partecipazione od i prestatori d'opera retribuiti con parte del prodotto o degli utili in natura o in denaro, i quali ricevano a titolo di complemento della loro retribuzione un salario o stipendio od altra competenza, debbono essere assicurati contro la disoccupazione sulla base della retribuzione complessiva.

 

          Art. 9.

     Sono esclusi dall'obbligo dell'assicurazione, ai sensi dell'art. 2, n. 9, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, le persone prive di qualifiche professionali e di normale occupazione retribuita che in circostanze eccezionali od in lavorazioni non annualmente ricorrenti prestano la loro opera alle altrui dipendenze.

     Non possono essere esclusi dall'obbligo dell'assicurazione coloro i quali, nel biennio precedente al giorno dell'assunzione per lavorazioni occasionali, abbiano prestata la loro opera in industrie o lavorazioni soggette all'obbligo dell'assicurazione.

 

          Art. 10.

     Agli effetti dell'esonero dall'obbligo dell'assicurazione previsto dall'art. 2, n. 10, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, con decreto del ministro per l'economia nazionale, sentito il comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione, sarà stabilito e successivamente, semprechè occorra, modificato, per il territorio di ciascuna cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione contro la disoccupazione, l'elenco delle lavorazioni, costituenti una speciale industria o rami specifici di un'industria, che si compiono annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi.

     L'elenco di cui al comma precedente, a cura delle casse provinciali o interprovinciali predette, sarà portato a conoscenza degli interessati nei modi che la cassa nazionale per le assicurazioni sociali riterrà più atti allo scopo, ed in ogni caso mediante la pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

 

          Art. 11.

     Il regio decreto di esonero dall'obbligo dell'assicurazione di speciali categorie di persone che non si prestano al controllo della disoccupazione, previsto dal penultimo comma dell'art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sarà promosso dal ministro per l'economia nazionale, sentito il parere del comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione presso la cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

 

Capo III

ASSICURAZIONE DEI LAVORATORI AGRICOLI

 

          Art. 12.

     Il regio decreto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, è promosso dal Ministro per l'economia nazionale, sentite le principali organizzazioni nazionali di datori di lavoro e di lavoratori dell'agricoltura ed il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.

     Nel regio decreto di cui al comma precedente dovranno essere indicate le categorie di lavoratori agricoli soggette all'obbligo della assicurazione ed eventualmente le modalità speciali di riscossione dei contributi.

     Nello stesso regio decreto potrà essere anche stabilito il periodo annuo di disoccupazione da considerarsi stagionale, per le categorie di lavoratori agricoli soggette all'obbligo dell'assicurazione.

 

Capo IV

DISOCCUPAZIONE STAGIONALE O DI SOSTA

 

          Art. 13.

     Le tabelle delle industrie e lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o di sosta, ai sensi del terzo comma dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, saranno stabilite per territorio di ciascuna cassa provinciale o interprovinciale d'assicurazione dal ministro per l'economia nazionale, udito il comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione, precisando la durata e la decorrenza del periodo di disoccupazione e, se del caso, le categorie di lavoratori che vi sono soggetti.

     Per le industrie o lavorazioni per le quali il periodo di disoccupazione stagionale o di sosta non decorra da data fissa e comune a tutte le aziende esercenti la stessa industria o lavorazione nel territorio di una cassa di assicurazione, potrà stabilirsi tale decorrenza a datare dalla sospensione o riduzione annua del lavoro nelle singole aziende per le maestranze rispettivamente addettevi.

     Le tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sosta e le successive modificazioni di esse saranno, a cura delle casse provinciali o interprovinciali di assicurazione contro la disoccupazione, portate a conoscenza degli interessati nei modi che saranno ritenuti dalla cassa nazionale per le assicurazioni sociali più atti allo scopo, ed in ogni caso mediante pubblicazione nel Foglio degli annunzi legali della provincia.

     Fino alla pubblicazione del decreto di cui al primo comma del presente articolo, le tabelle già stabilite in dipendenza del decreto ministeriale 8 agosto 1922 continueranno ad aver vigore.

 

          Art. 14.

     Per l'intero periodo di disoccupazione stagionale o di sosta non potrà essere concesso il sussidio agli assicurati che per quanto risulta dal certificato di licenziamento abbiano lavorato, nell'ultimo periodo di occupazione, nell'industria o lavorazione di cui decorre la stagione morta o la normale sospensione, ovvero abbiano appartenuto alle categorie di lavoratori che vi sono soggetti.

     Gli assicurati ancora disoccupati alla fine del periodo di disoccupazione stagionale o di sosta, i quali abbiano già presentato domanda di sussidio, dovranno esservi ammessi a decorrere dalla fine del detto periodo, semprechè concorrano tutte le altre condizioni previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento.

 

          Art. 15.

     Quando un assicurato appartenente ad un'industria o lavorazione avente disoccupazione stagionale o di sosta presenti domanda di sussidio ad una cassa provinciale o interprovinciale d'assicurazione diversa da quella nella cui circoscrizione ha prestato da ultimo l'opera propria, sarà applicata nei riguardi di lui la tabella delle industrie o lavorazioni aventi disoccupazione stagionale o di sosta vigente nella circoscrizione e per la industria nella quale ha lavorato.

 

Capo V

CASI SPECIALI DI DISOCCUPAZIONE

 

          Art. 16.

     Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, deve intendersi licenziamento avvenuto per colpa dell'assicurato quello che abbia legittimamente troncato un rapporto di lavoro, senza preavviso o indennità di licenziamento.

     Ove però l'assicurato abbia impugnato la legittimità del diniego di preavviso o di indennità, la determinazione circa il pagamento del sussidio per i primi trenta giorni, dalla data del licenziamento, è sospesa fino all'esito del giudizio.

 

          Art. 17.

     La disoccupazione derivante da infermità o invalidità temporanea non conferisce diritto al sussidio finchè dura l'incapacità lavorativa dell'assicurato.

     La disoccupazione derivante dalla invalidità prevista dal secondo comma dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, non dà diritto al sussidio. Qualora però l'assicurato, avendo conservato una residua capacità al lavoro, abbia di fatto trovato impiego, in caso di disoccupazione avrà diritto al sussidio sempre che ricorrano le condizioni previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento.

 

Titolo II

CONTRIBUTI

 

Capo I

NORME DI CARATTERE GENERALE

 

          Art. 18.

     Quando la liquidazione della competenze accessorie, di cui all'art. 3 del presente regolamento, è effettuata alle stesse epoche nelle quali ricorre il pagamento del salario o stipendio, il valore della marca da apporsi sulla tessera personale si determina in base alla retribuzione totale, effettiva corrisposta all'assicurato, cioè alla retribuzione che si ottiene sommando il salario o stipendio con le altre competenze.

     E' però in facoltà della cassa nazionale per le assicurazioni sociali di consentire che, agli effetti della determinazione del contributo, alle competenze effettive di importo variabile ne siano sostituite altre di importo costante e mediamente equivalenti, secondo criteri che dovranno essere stabiliti caso per caso o secondo norme generali determinate dalla cassa nazionale stessa.

     Quando la liquidazione delle competenze accessorie è fatta ad epoche differenti da quelle di pagamento del salario stipendio, l'applicazione delle marche può esser fatta alle epoche di liquidazione delle competenze, purché ad intervalli non superiori a tre mesi, oppure può essere fatta alle stesse epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, in base alla media delle competenze da determinarsi ai termini del precedente comma, e, in ogni caso, all'atto della cessazione del lavoro da parte dell'assicurato. Le ritenute saranno fatte, di regola, e salvo diverso accordo tra le parti, sulle paghe e sulle competenze alle epoche rispettive di liquidazione e di pagamento, in modo che la complessiva ritenuta corrisponda alla classe di retribuzione cui appartiene l'assicurato.

 

          Art. 19.

     L'applicazione delle marche sopra le tessere può essere fatta dal datore di lavoro, anziché alle epoche in cui ricorre il pagamento del salario o stipendio, a intervallo più lungo, purché, in ogni caso, non superiore a tre mesi e semprechè le ritenute sulla retribuzione degli assicurati siano fatte ad ogni periodo normale di paga. In ogni caso l'applicazione delle marche sulle tessere dovrà essere eseguita dal datore di lavoro all'atto della cessazione del lavoro da parte dell'assicurato.

     Il datore di lavoro, che vuole fare uso della facoltà preveduta nel primo comma del presente articolo, deve, entro tre giorni dalla scadenza della prima quindicina, darne avviso, con lettera raccomandata o della quale sia stata ritirata ricevuta, all'istituto di previdenza sociale, il quale ha diritto di vietare l'uso di quella facoltà o di subordinarla a determinate condizioni o garanzie.

     La decisione dell'istituto di previdenza è definitiva; ma non ha effetto che dopo cinque giorni dalla sua notificazione.

     La cassa nazionale e gli istituti di previdenza, nei casi e con le norme che saranno, da essi stabiliti, possono autorizzare altre condizioni speciali per l'applicazione delle marche.

 

          Art. 20.

     La cassa nazionale per le assicurazioni sociali può stabilire che il pagamento dei contributi sia effettuato, invece ed oltre che per mezzo di marche quindicinali, per mezzo di marche settimanali.

     In tal caso, sarà applicata una marca settimanale, se il pagamento è fatto settimanalmente; due marche settimanali o una quindicinale se il pagamento è fatto ogni due settimane; quattro marche settimanali o due quindicinali se il pagamento è eseguito mensilmente.

     Il valore di ciascuna marca settimanale dovrà corrispondere alla metà del contributo quindicinale, stabilito dall'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

     Agli effetti del computo dei contributi per l'accertamento del diritto al sussidio e della durata di questo, due contributi settimanali sono da considerarsi equivalenti ad un contributo quindicinale, fermo restando quanto stabilisce l'art. 25 del presente regolamento.

     Quando per uno stesso assicurato siano state applicate, nell'anno, 24 marche quindicinali od un numero equivalente di marche settimanali, per un periodo di lavoro continuativo, quindicinale o settimanale, cessa l'obbligo di ulteriori contribuzioni nell'anno.

 

          Art. 21.

     L'applicazione della marca dev'essere fatta anche per i periodi di lavoro nei quali l'assicurato non abbia prestato l'opera sua per tutte le giornate lavorative comprese nel periodo di lavoro a cui si riferisce la marca, e ciò qualunque sia il numero delle giornate di effettivo lavoro ed anche se tutte o parte di tali giornate di lavoro siano esse stesse incomplete.

     Il valore della marca da applicare è commisurato alla retribuzione effettiva corrisposta da ciascun datore di lavoro all'assicurato all'atto del pagamento del salario o stipendio, considerandosi come retribuzione giornaliera, agli effetti dell'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, quella che si ottiene dividendo la retribuzione corrisposta per il numero delle giornate lavorative comprese nel periodo a cui si riferisce la marca.

     Se in una stessa quindicina, ovvero, nel caso previsto dall'articolo precedente, in una stessa settimana, un assicurato presta successivamente l'opera sua presso due o più datori di lavoro, ciascuno di essi è obbligato a versare il contributo secondo le norme di cui sopra.

 

          Art. 22.

     Nei periodi di assenza dal lavoro, qualunque ne sia la durata e la causa, per i quali è continuata la corresponsione della paga, deve essere anche continuato il pagamento del contributo. Se la paga subisce riduzioni, anche il contributo viene ridotto in corrispondenza alla nuova classe di retribuzione.

 

          Art. 23.

     I contributi o quote di contributi pagati indebitamente per mezzo delle marche possono essere rimborsati quando siano reclamati prima del ritiro della tessera o entro un anno dal ritiro stesso.

 

          Art. 24.

     Il datore di lavoro deve farsi lasciare la tessera per il proprio dipendente anche quando gli consti che esso per altre occupazioni principali o sussidiarie, esercitate in altre ore della giornata presso altro datore di lavoro, sia titolare di altra tessera.

     In tal caso l'ufficio incaricato del rilascio deve apporre sulla tessera la annotazione "supplementare".

     L'applicazione delle ritenute e delle marche è effettuata da ciascun datore di lavoro in base alla retribuzione da esso corrisposta, senza alcun riguardo alle altre retribuzioni godute dall'assicurato in dipendenza di altre sue occupazioni.

     Se i datori di lavoro che occupano la stessa persona in ore diverse della giornata si dichiarano solidalmente responsabili del contributo, l'applicazione delle marche può essere fatta da uno solo fra essi, in base alla somma delle diverse retribuzioni e sopra un'unica tessera.

 

          Art. 25.

     Agli effetti del numero di marche utili pel conseguimento del diritto al sussidio le marche settimanali applicate per la stessa settimana o le marche quindicinali applicate per la stessa quindicina, sulla tessera o su tessere supplementari, ai termini degli articoli 21 e 24 del presente regolamento, sono considerate in ragione di una sola rispettivamente per ogni settimana o quindicina.

 

          Art. 26.

     Il comitato esecutivo della cassa nazionale per le assicurazioni sociali può consentire in determinati casi che il versamento dei contributi sia fatto a mezzo di elenchi con la rimessa diretta dei contributi e con le norme che saranno di volta in volta stabilite.

 

          Art. 27.

     Il comitato esecutivo della cassa nazionale per le assicurazioni sociali ha facoltà di deliberare norme diverse da quelle prevedute nel presente regolamento per la riscossione dei contributi di assicurazione per determinate categorie professionali, purché non venga modificato il rapporto di proporzionalità stabilito dall'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, fra retribuzione e contributo.

     L'applicazione di tali norme dovrà essere consentita dal Ministero dell'economia nazionale.

 

Capo II

LAVORI RETRIBUITI ESCLUSIVAMENTE A COTTIMO O AD OPERA

 

          Art. 28.

     Nel caso di lavori retribuiti a cottimo o ad opera sarà considerata come durata della lavorazione, agli effetti della determinazione del contributo, quella effettiva oppure, quando questa non si possa determinare, quella rappresentata dal numero di giornate normali lavorative occorrenti in media per l'esecuzione del lavoro. Questo numero medio di giornate lavorative è stabilito dall'azienda, d'accordo con i propri dipendenti interessati, e dev'essere riconosciuto valido agli effetti della assicurazione dal direttore dell'istituto di previdenza sociale, sentito il circolo dell'ispettorato dell'industria e del lavoro.

 

          Art. 29.

     Nel caso considerato dall'articolo precedente, le settimane decorrono dal giorno di assegnazione del lavoro, a meno che non si tratti di lavori continuativi o con brevi intervalli, nel qual caso potranno essere eseguite le decorrenze normali. L'applicazione delle marche di contributo sopra le tessere può essere fatta nei giorni di liquidazione dei cottimi o delle altre competenze, ma in ogni caso a intervalli non maggiori di tre mesi.

     Le ritenute possono essere fatte sulla paga finale o sugli anticipi secondo gli accordi presi, caso per caso, tra le parti interessate.

 

          Art. 30.

     Il numero delle marche da applicare è in relazione alla durata del lavoro da determinarsi secondo le norme dell'articolo 28, computando come intero il periodo di lavoro non compiuto.

     Nel caso di lavori continuativi o con brevi intervalli, le marche sono applicate per tutte le settimane consecutive per le quali l'assicurato ha lavorato alla dipendenza di una stessa azienda. Il loro importo potrà essere determinato in base alla retribuzione media giornaliera di ciascun trimestre.

 

Capo III

TABELLE DEI SALARI MEDI

 

          Art. 31.

     Le tabelle di salari medi per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia varranno anche nei riguardi dell'assicurazione contro la disoccupazione.

 

Capo IV

EMISSIONE E RINNOVAZIONE DELLE

TESSERE MARCHE DI CONTRIBUTI

 

          Art. 32.

     Il modello delle tessere per l'applicazione delle marche è deliberato dal comitato esecutivo della cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

     Le tessere sono stampate a cura e spese della cassa stessa.

 

          Art. 33.

     I datori di lavoro debbono fornire della tessera i loro dipendenti soggetti all'obbligo dell'assicurazione, facendone richiesta agli uffici incaricati del rilascio della cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

 

          Art. 34.

     Il datore di lavoro deve assicurarsi che i propri dipendenti siano già provvisti di tessera e chiederne loro la consegna per applicarvi le marche; se il titolare non la consegna, il datore di lavoro chiede il rilascio di una nuova tessera all'ufficio competente.

 

          Art. 35.

     Il datore di lavoro prende in consegna e custodisce le tessere per i propri dipendenti e vi applica le marche una dopo l'altra, senza interruzione, annullandole con l'indicazione della data di applicazione, scritta con inchiostro indelebile. La prima e l'ultima delle marche applicate da ciascun datore di lavoro devono portare anche la firma del gerente della ditta o il timbro di questa.

     Coloro che applicano le marche sulle tessere senza seguire l'ordine progressivo delle caselle o che lasciano caselle in bianco fra l'una e l'altra marca o che omettono di annullare le marche con la data di applicazione nei modi prescritti, sono puniti con sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 25.000 per ogni casella lasciata in bianco fra una marca e l'altra e per ogni marca non regolarmente annullata [1].

     Il titolare della tessera ha diritto di prenderne visione.

     Il datore di lavoro è responsabile della conservazione delle tessere.

     La tessera, purché non sia scaduta ai termini dell'articolo seguente, deve essere consegnata al suo titolare, quando esso lascia definitivamente il lavoro.

 

          Art. 36.

     Le tessere hanno di regola la validità di due anni, secondo le norme che saranno stabilite dalla cassa nazionale. Scaduto questo termine dalla data della loro emissione, esse debbono essere consegnate dal datore di lavoro all'ufficio competente, ai termini dell'articolo seguente.

     Eguale obbligo compete ai titolari delle tessere che, per cessazione dal servizio, ne abbiano avuto la consegna dai rispettivi datori di lavoro.

 

          Art. 37.

     Sono incaricati del ritiro delle tessere gli uffici indicati all'art. 33 del presente regolamento.

     L'ufficio che ritira la tessera deve provvedere contemporaneamente al rilascio di una tessera nuova e fare le annotazioni in conformità delle istruzioni della cassa nazionale.

 

          Art. 38.

     Le tessere non possono essere trattenute da chi non ne sia il titolare e contro la volontà di questo se non dal datore di lavoro nei casi stabiliti dagli articoli precedenti e dagli organi dell'assicurazione per gli eventuali controlli.

     E' vietato di consegnare le tessere a persone estranee all'azienda perché ne curino la custodia e la regolarizzazione fuori della sede dell'azienda stessa.

     I contravventori, siano i datori di lavoro, siano le persone incaricate, sono puniti con una sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 25.000 per ciascuna tessera [2].

     Sulle tessere non possono essere fatte annotazioni di alcuna specie oltre a quelle ammesse dal presente regolamento e dalle istruzioni della cassa nazionale.

     Il datore di lavoro è obbligato a tenere le tessere a disposizione delle persone incaricate della vigilanza per l'applicazione della legge.

     La custodia e la regolarizzazione delle tessere possono essere affidate agli istituti di previdenza sociale competenti per territorio, con le norme che saranno stabilite dalla cassa nazionale.

 

          Art. 39.

     L'ufficio che ritira le tessere scadute deve trasmetterle, in plico raccomandato, al competente istituto di previdenza sociale.

     I termini entro i quali devono essere fatte la spedizione e le altre modalità relative, come anche le norme per l'ordinamento e la custodia delle tessere presso gli istituti, sono stabiliti nelle istruzioni della cassa nazionale.

 

          Art. 40.

     Le tessere smarrite, divenute inservibili o distrutte sono sostituite con un duplicato rilasciato dall'istituto di previdenza sociale a richiesta dell'interessato.

     Nel caso che la tessera sia stata distrutta o smarrita l'interessato deve fornire gli elementi che possa avere per provarne la distruzione o lo smarrimento e il valore delle marche che erano apposte sulla tessera.

     L'istituto di previdenza, previa autorizzazione della cassa nazionale, riporta sul duplicato della tessera l'ammontare dei contributi il cui versamento risulti provato.

     Nel caso che la tessera sia resa inservibile, l'interessato deve produrla, assieme alla richiesta del duplicato, all'istituto di previdenza, il quale riporta sul duplicato l'ammontare delle marche che risultino ad essa apposte.

     Per il rilascio del duplicato l'interessato deve pagare anticipatamente all'istituto di previdenza un diritto di cinquanta centesimi.

 

          Art. 41.

     Le marche comprendono tanto la parte di contributo a carico del datore di lavoro, quanto la parte a carico dell'assicurato. Esse sono stampate su carta filigranata; le loro caratteristiche sono determinate dalla cassa nazionale per le assicurazioni sociali, la quale può variarle emettendo nuove serie di marche ed assegnare, sotto pena di prescrizione, un termine per il ritiro o il cambio delle marche di vecchio tipo non utilizzate.

 

          Art. 42.

     I contributi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la vecchiaia e quelli dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione sono di regola riscossi cumulativamente con una unica marca.

     In tal caso anche la stessa tessera varrà per entrambe le assicurazioni.

 

          Art. 43.

     La vendita delle marche è affidata, di regola, agli uffici postali ed agli uffici del registro: può essere, con deliberazione del comitato esecutivo della cassa nazionale, affidata ad altri enti.

     Il ministero delle comunicazioni e quello delle finanze di concerto con la cassa nazionale, stabiliscono le norme per il servizio affidato agli uffici posti sotto la propria dipendenza e la misura dell'aggio da corrispondersi sulle vendite effettuate.

 

Titolo III

SUSSIDI DI DISOCCUPAZIONE

 

Capo I

PROCEDURA PER LA CONCESSIONE DEL SUSSIDIO

 

          Art. 44.

     L'assicurato, per essere ammesso al sussidio, dovrà presentare all'organo locale di cui all'art. 75 domanda redatta su un modulo stabilito dalla cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

     La domanda dovrà essere corredata:

     a) dal certificato di licenziamento compilato a cura del datore di lavoro, contenente le indicazioni di cui all'articolo seguente;

     b) dall'ultima tessera di assicurazione, al corrente di tutti i versamenti dei contributi sino alla data del licenziamento.

     Nel caso che il licenziamento sia dipendente da infermità o da invalidità, l'assicurato dovrà allegare alla domanda di sussidio un certificato medico, dal quale risulti che egli ha riacquistato la capacità lavorativa al mestiere da lui normalmente esercitato o ad un mestiere affine, ovvero ad un mestiere che non richieda i particolari requisiti fisici che sono venuti a mancargli.

     In tal caso il sussidio di disoccupazione decorrerà dal giorno di riacquisto di capacità lavorativa dell'assicurato, fermo restando il periodo di carenza stabilito dal secondo comma dell'art. 6 del regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

 

          Art. 45.

     Il datore di lavoro è obbligato a rilasciare, su richiesta dell'assicurato, all'atto del licenziamento, un certificato contenente le seguenti indicazioni:

     a) numero di inscrizione dell'assicurato sul libro matricola;

     b) cognome, nome, paternità, età dell'assicurato;

     c) mansioni alle quali l'assicurato venne adibito durante la sua occupazione;

     d) ammontare della retribuzione corrisposta all'assicurato;

     e) data d'inizio del rapporto di lavoro;

     f) data del licenziamento;

     g) motivo del licenziamento;

     h) indennità di licenziamento eventualmente corrisposta;

     i) numero della tessera consegnata all'assicurato all'atto del licenziamento e numero dei versamenti che sulla medesima figurano eseguiti.

     Il datore di lavoro dovrà inoltre fornire agli organi dell'assicurazione, entro cinque giorni dalla richiesta, le informazioni più precise che gli fossero domandate intorno ai dati contenuti nel certificato di licenziamento.

     Il datore di lavoro, il quale si rifiuti di rilasciare il certificato di licenziamento e non fornisca entro il termine di cinque giorni le informazioni di cui sopra agli organi dell'assicurazione che ne facciano richiesta, è punito con la sanzione amministrativa da lire 10.000 a lire 25.000 per ogni assicurato a cui abbia opposto il rifiuto o per cui abbia trascurato l'invio delle informazioni [3].

 

          Art. 46.

     L'organo locale di cui all'art. 75, ricevuta la domanda con i documenti prescritti, la invierà entro due giorni dalla presentazione alla cassa provinciale od interprovinciale d'assicurazione competente per territorio, rilasciando all'assicurato apposita ricevuta, sulla quale sarà indicato il numero della tessera da lui consegnata.

 

          Art. 47.

     La cassa d'assicurazione competente per territorio, accertato che per conto dell'assicurato figura versato nel biennio il prescritto numero di contributi, esamina se ricorrano tutte le altre condizioni volute dalla legge perché vi sia diritto al sussidio.

     Accertata nei riguardi del richiedente la sussistenza delle condizioni di cui sopra, la cassa delibera l'ammissione al sussidio dell'assicurato, stabilendone l'ammontare giornaliero in relazione alla classe di contributo, la decorrenza e la durata, dopo avere controllato, nel fissare quest'ultima, il numero delle giornate di sussidio eventualmente già percepito nell'anno dall'assicurato.

     Nel caso in cui la domanda di sussidio non possa essere accolta, la cassa d'assicurazione ne darà avviso all'interessato per tramite dell'organo locale di cui all'art. 75, specificandone i motivi.

 

Capo II

AMMISSIONE AL SUSSIDIO

 

          Art. 48.

     La cassa nazionale per le assicurazioni sociali eserciterà il controllo sulla liquidazione e l'erogazione dei sussidi in tutti i modi che riterrà opportuni.

     Qualora esistano fondate ragioni per ritenere che la corresponsione del sussidio sia stata fatta in contrasto alle disposizioni del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, o del presente regolamento, il Ministero dell'economia nazionale, la cassa nazionale per le assicurazioni sociali nonché il comitato del competente istituto di previdenza sociale possono in qualsiasi momento ordinarne la sospensione.

     Contro la deliberazione che sospende l'erogazione del sussidio è dato ricorso nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 65.

 

          Art. 49.

     L'assicurato che richiede il sussidio dovrà sottostare a tutte le norme che saranno stabilite dalla competente cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione per constatare in qualsiasi momento la sua effettiva disoccupazione.

     Il controllo sulla disoccupazione dei richiedenti il sussidio sarà effettuato normalmente mediante presentazione giornaliera dell'assicurato all'organo locale di cui all'art. 75 a partire dal giorno di presentazione della domanda.

     Qualora la cassa d'assicurazione ritenga tale forma di controllo insufficiente, ovvero per particolari circostanze, inattuabile, potrà ricorrere ad altre fonti di informazioni che riterrà più sicure, e potrà anche rivolgersi, occorrendo, all'arma dei reali carabinieri ovvero all'autorità di pubblica sicurezza.

 

          Art. 50.

     La cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione ha diritto di sottoporre il richiedente il sussidio alle visite mediche che ritenga necessarie per accertare la capacità di lui al lavoro; il rifiuto dell'interessato a prestarsi alle visite mediche è motivo sufficiente per respingere la domanda di sussidio e per sospenderne il pagamento.

 

Capo III

GODIMENTO DEL SUSSIDIO

 

          Art. 51.

     I sussidi verranno pagati a quindicine posticipate con le modalità che saranno stabilite dalla cassa nazionale per le assicurazioni sociali.

     Il pagamento verrà eseguito a mezzo degli organi di cui all'art. 75 nel comune di residenza dell'assicurato.

 

          Art. 52.

     L'assicurato cesserà dal percepire il sussidio:

     a) quando sia trascorso il periodo di godimento previsto dalla legge;

     b) quando abbia trovato nuova occupazione;

     c) quando abbia rifiutato una occupazione adeguata;

     d) quando non abbia adempiuto, senza giustificati motivi, agli obblighi di cui all'art. 49 per comprovare in ogni momento la continuità della disoccupazione;

     e) quando abbia perduto qualsiasi capacità al lavoro, ai sensi dell'art. 17;

     f) quando abbia rifiutato o trascurato di adempiere alla prescrizione della frequenza di corsi d'istruzione professionale o di pratica di laboratorio a norma dell'art. 67.

 

          Art. 53.

     Deve ritenersi per adeguata qualsiasi occupazione commisurata alle condizioni fisiche dell'assicurato, la quale non ne pregiudichi la salute e la morale; sia retribuita con salario non inferiore a quello normalmente corrisposto nel luogo per la professione cui l'assicurato appartiene; non derivi da sciopero o da serrata; non ostacoli un futuro reimpiego dell'assicurato nella sua specifica professione.

     L'occupazione offerta all'assicurato in località diversa da quella del suo abituale lavoro o della sua residenza può considerarsi adeguata qualora non comprometta i giustificati bisogni dell'assicurato e della sua famiglia.

 

          Art. 54.

     L'erogazione del sussidio sarà sospesa:

     a) durante i periodi di lavoro che, ai sensi dell'articolo seguente, non interrompono la continuità della disoccupazione;

     b) durante il periodo di disoccupazione stagionale o di sosta nell'industria o lavorazione presso la quale l'assicurato da ultimo prestò la sua opera.

     L'assicurato a cui è stata sospesa l'erogazione del sussidio potrà, appena cessata la causa della sospensione, riaverne il godimento senza che occorra una nuova domanda.

     L'assicurato che, ammesso al sussidio da una cassa provinciale o interprovinciale d'assicurazione, si trasferisca in una provincia diversa, potrà ivi percepire il sussidio a decorrere dal giorno in cui si sarà presentato al controllo presso l'organo locale di cui all'art. 75 nella nuova residenza, semprechè il periodo di tempo decorso dalla data di allontanamento della sede di provenienza alla data di ripresentazione all'organo erogatore corrisponda ai giorni strettamente necessari al viaggio.

 

          Art. 55.

     Sono considerati disoccupati continuativamente e quindi soggetti alla sola sospensione del godimento del sussidio, ai sensi della lettera a) dell'articolo precedente, gli assicurati:

     a) che prestino la loro opera nelle giornate di riposo settimanale e festivo in sostituzione di coloro i quali usufruiscono di tale riposo, a norma delle disposizioni legislative vigenti in materia;

     b) che prestino la loro opera in lavori occasionali diversi dalla loro abituale occupazione per non più di due giorni.

 

          Art. 56.

     L'assicurato disoccupato che abbia superato i 65 anni di età, qualora sino al compimento dell'età medesima sia stato eseguito regolarmente per suo conto il versamento dei contributi, dovrà essere ammesso al sussidio per i periodi di disoccupazione iniziatisi entro l'anno successivo a quello del compimento del sessantacinquesimo anno, purché concorrano tutte le altre condizioni previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento.

 

          Art. 57.

     Il sussidio di disoccupazione non verrà corrisposto nelle giornate festive.

     In tali giornate gli assicurati sono dispensati dal presentarsi al controllo presso l'organo di cui all'art. 75 per la constatazione della loro disoccupazione.

     Per giornate festive si intendono, oltre le domeniche, quelle dichiarate tali, a tutti gli effetti civili, dalla legge.

 

Capo IV

DECADENZA DAL DIRITTO AL SUSSIDIO

 

          Art. 58.

     Fermo restando quanto stabilisce il secondo comma dell'art. 8 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa la decorrenza del sussidio in caso di ritardata presentazione della domanda, cessa il diritto nell'assicurato di essere ammesso al sussidio ovvero di riscuotere il sussidio già concessogli qualora siano decorsi sessanta giorni da quello d'inizio della disoccupazione sussidiabile ovvero da quello fissato per il pagamento, senza che l'assicurato medesimo abbia avanzata domanda di ammissione al sussidio ovvero si sia presentato per la riscossione del sussidio già concessogli.

 

Capo V

RIAMMISSIONE AL SUSSIDIO

 

          Art. 59.

     Fermo restando quanto dispongono il terzo e quarto comma dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, l'assicurato il quale abbia cessato dal percepire il sussidio, ai sensi dell'art. 52 del presente regolamento, non potrà esservi riammesso se non in dipendenza di un nuovo periodo di disoccupazione susseguente ad intervenuta rioccupazione e sempre che concorrano le condizioni previste dall'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento.

 

          Art. 60.

     L'assicurato il quale abbia fruito del sussidio in unico periodo o in più periodi per un massimo di 120 giornate entro l'anno, non può essere riammesso entro lo stesso anno ad un altro sussidio. Può esservi riammesso entro l'anno successivo, qualora dimostri che siano stati versati per suo conto almeno dodici nuovi contributi quindicinali e che concorrano le condizioni previste dai due primi commi dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

     Qualora l'assicurato, ammesso al sussidio prima del 31 dicembre, termini di percepirlo oltre tale data dopo un periodo di ininterrotto godimento per un massimo di 120 giornate, per esservi riammesso deve dimostrare che per suo conto sono stati versati almeno dodici nuovi contributi quindicinali e che concorrono le condizioni previste dai due primi commi dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158. In questo ultimo caso non gli possono essere corrisposte che tante giornate di sussidio quante ne occorrono, computate quelle già percepite dal 1° gennaio in poi, per raggiungere il massimo di 120 giornate entro l'anno.

 

Capo VI

SUSSIDI NEI CASI DI DISOCCUPAZIONE A TURNO O SALTUARIA

 

          Art. 61.

     Il ministero dell'economia nazionale, sentito il comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione, stabilisce quali siano le lavorazioni a turno o saltuarie che danno diritto al sussidio agli effetti del disposto dell'ultimo comma dell'art. 8 del regio-decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

 

          Art. 62.

     Gli assicurati soggetti a disoccupazione a turno o saltuaria, ai quali sia riconosciuto il diritto al sussidio, potranno esservi ammessi, secondo le norme dell'art. 7 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, per tutti i giorni non festivi di effettiva disoccupazione sotto deduzione di una carenza di dieci giorni per ciascun mese di calendario civile.

     Tale periodo di carenza sarà portato a dodici giorni per le lavorazioni che abbiano offerto, nel biennio antecedente, medie mensili di salario superiori ad un limite da determinarsi dal Ministero dell'economia nazionale sentito il comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.

 

          Art. 63.

     Per ottenere il sussidio gli assicurati che sono soggetti a disoccupazione a turno o saltuaria dovranno unire alla domanda di sussidio, regolarmente documentata, il certificato di sospensione dal lavoro compilato e sottoscritto dal datore di lavoro, da cui risulti che il richiedente è soggetto a turni o periodi di disoccupazione, i quali possibilmente dovranno essere precisati.

     Gli assicurati soggetti a turni o periodi di disoccupazione presenteranno una sola domanda di sussidio all'inizio dei turni o periodi.

     Durante i periodi di disoccupazione a turno o saltuario, gli ammessi al sussidio dovranno sottoporsi ai normali controlli stabiliti per accertare la continuità della disoccupazione degli assicurati in corso di godimento del sussidio.

 

          Art. 64.

     Il datore di lavoro, il quale attui turni di lavoro o sospenda saltuariamente le lavorazioni della sua industria, è tenuto a fornire alla cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione tutte le informazioni che concernono l'attuazione dei turni o la saltuarietà delle lavorazioni, agli effetti delle deliberazioni da prendersi a norma dell'art. 61 del presente regolamento.

     Qualora egli rifiuti o tralasci di fornire entro cinque giorni dalla richiesta le informazioni di cui al comma precedente, incorrerà nelle pene previste dall'ultimo comma dell'art. 45 del presente regolamento.

 

Capo VII

RICORSI

 

          Art. 65.

     Contro qualsiasi determinazione della cassa provinciale o interprovinciale, gli interessati potranno ricorrere al comitato dell'istituto di previdenza sociale, entro quindici giorni dalla ricevuta comunicazione.

     Contro la decisione del comitato dell'istituto di previdenza sociale, l'assicurato potrà ricorrere, entro quindici giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Comitato speciale di cui all'art. 11 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

     Contro la decisione del comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione è ammesso ricorso al Ministro per l'economia nazionale entro quindici giorni dalla ricevuta notifica della decisione.

     I termini per la presentazione dei ricorsi stabiliti nei commi precedenti si applicano altresì a qualsiasi altro ricorso in materia di assicurazione contro la disoccupazione, qualora non sia altrimenti tassativamente prescritto dal presente regolamento.

 

Titolo IV

PROVVEDIMENTI PER DIMINUIRE LA DISOCCUPAZIONE

 

Capo I

CORSI D'ISTRUZIONE PROFESSIONALE E DI PRATICA DI LABORATORIO

 

          Art. 66.

     Il Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione potrà concedere contributi straordinari o continuativi alle scuole di tirocinio, di cui al regio decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523, e potrà concorrere, mediante contributi straordinari o continuativi, al finanziamento di scuole industriali libere o di corsi per maestranze istituiti da enti pubblici o da privati, qualora riconosca che il loro funzionamento abbia contribuito efficacemente a diminuire la disoccupazione mediante la specializzazione della mano d'opera per le industrie che maggiormente ne facciano richiesta.

 

          Art. 67.

     Quando nelle località, sedi di scuole di tirocinio o di corsi per maestranze, si verifichi una costante disoccupazione in categorie professionali diverse da quelle cui le scuole di tirocinio ed i corsi per maestranze provvedono, il Comitato speciale, su proposta delle casse provinciali o interprovinciali di assicurazione, potrà imporre ai singoli ammessi al sussidio, appartenenti alle categorie professionali anzidette, l'obbligo di frequenza di quelle scuole o di quei corsi, comminando, nel caso di mancata frequenza, la cessazione dal godimento del sussidio, a norma dell'art. 52 del presente regolamento.

 

Capo II

ANTICIPAZIONI PER LAVORI CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

 

          Art. 68.

     La cassa nazionale per le assicurazioni sociali comunicherà, nel primo bimestre di ciascun anno, al Ministro per l'economia nazionale le somme disponibili per le anticipazioni previste dall'art. 16 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

     Il Ministro per l'economia nazionale, d'intesa col Ministro per i lavori pubblici, segnalerà alla cassa nazionale per le assicurazioni sociali quelle opere pubbliche d'interesse generale o d'interesse locale, le quali, per la loro natura, richiedano prevalentemente impiego di mano d'opera ed abbiano carattere d'indifferibilità o di urgenza, avuto riguardo alle condizioni del mercato della mano d'opera.

 

Titolo V

ORGANI DELL'ASSICURAZIONE

 

Capo I

CASSA NAZIONALE PER LE ASSICURAZIONI SOCIALI

 

          Art. 69.

     Il consiglio di amministrazione della cassa nazionale:

     1° stabilisce, su proposta del comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione, le norme per l'impiego dei fondi disponibili;

     2° stabilisce il riparto delle spese per gli impiegati degli istituti di previdenza sociale addetti a servizi comuni con quelli delle casse provinciali e interprovinciali di assicurazione contro la disoccupazione ed in genere il riparto delle spese comuni al funzionamento degli istituti e delle casse suddette;

     3° esercita le altre funzioni ad esso demandate dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento, ed in generale stabilisce norme di massima per regolare il funzionamento dei servizi comuni all'assicurazione contro la disoccupazione ed alle assicurazioni gestite dalla cassa nazionale.

 

          Art. 70.

     Il comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione:

     1° propone al Ministro per l'economia nazionale le norme per la gestione amministrativa e contabile delle casse provinciali e interprovinciali di assicurazione contro la disoccupazione;

     2° dirige, coordina e sorveglia il funzionamento delle casse medesime e ne approva i bilanci preventivi e consuntivi;

     3° delibera la misura della quota dei contributi assicurativi spettante al fondo nazionale per la disoccupazione;

     4° anticipa le somme occorrenti al funzionamento delle predette casse per l'assicurazione contro la disoccupazione, salvo successivo conguaglio;

     5° sovviene col fondo nazionale le casse suddette che non siano in grado di provvedere con i propri mezzi agli oneri dell'assicurazione;

     6° amministra i servizi dell'assicurazione contro la disoccupazione e propone l'impiego dei fondi al consiglio di amministrazione;

     7° provvede al controllo della disoccupazione e al pagamento dei sussidi;

     8° provvede, ove occorra, alla istituzione dei corsi di istruzione professionale e di pratica di laboratorio a vantaggio dei disoccupati, ed assegna contributi agli enti previsti nel presente regolamento che esercitino l'istruzione professionale;

     9° delibera sulla concessione delle anticipazioni per la esecuzione di lavori pubblici prevista dall'art. 16 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158;

     10° delibera, in seconda istanza, sui ricorsi avverso le decisioni degli organi locali dell'assicurazione;

     11° ordina la sospensione della corresponsione del sussidio, qualora abbia ragione di ritenerla illegittima;

     12° provvede alla istituzione di sezioni professionali presso le casse provinciali o interprovinciali di assicurazione, ne stabilisce la circoscrizione e ne disciplina il funzionamento;

     13° propone al consiglio di amministrazione della cassa nazionale il riparto delle spese per gli impiegati ed in generale delle spese comuni al funzionamento degli istituti di previdenza e delle casse provinciali o interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione costituite presso i medesimi;

     14° dà parere, agli effetti dell'art. 2, n. 10, del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa la compilazione degli elenchi delle lavorazioni di durata inferiore a sei mesi;

     15° dà parere, agli effetti del penultimo comma dell'art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, sui provvedimenti concernenti l'esonero dall'obbligo dell'assicurazione;

     16° dà parere, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa la dichiarazione di obbligatorietà della assicurazione per particolari categorie di lavoratori agricoli;

     17° dà parere, agli effetti del terzo comma dell'art. 3 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa la compilazione delle tabelle delle industrie aventi disoccupazione stagionale o normali periodi di sospensione;

     18° dà parere, agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 4 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa le eventuali modificazioni alla misura dei contributi;

     19° dà parere, agli effetti dell'art. 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, circa le norme per la riscossione dei contributi e per il versamento di essi;

     20° determina le norme per la raccolta e la elaborazione delle notizie statistiche concernenti la disoccupazione, nonché per la raccolta e la elaborazione delle notizie relative ai fenomeni finanziari ed economici che possono occorrere per il controllo e la revisione delle basi tecniche della assicurazione;

     21° esercita le altre funzioni previste dal regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e dal presente regolamento o che gli vengano delegate dal consiglio di amministrazione della cassa nazionale.

 

Capo II

CASSE PROVINCIALI ED INTERPROVINCIALI DI

ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE

 

          Art. 71.

     Il Comitato dell'istituto di previdenza sociale al quale è affidata la gestione della cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione contro la disoccupazione:

     1° delibera in prima istanza sui ricorsi avverso le decisioni degli organi locali dell'assicurazione contro la disoccupazione in materia di esonero dall'obbligo dell'assicurazione dei lavoratori occasionali o addetti a lavorazioni di breve durata, e sui ricorsi concernenti la misura dei contributi, il diritto ai sussidi e la liquidazione e attribuzione di essi;

     2° ordina la sospensione della corresponsione del sussidio, qualora abbia ragione di ritenerla illegittima;

     3° delibera sulle domande di componimento in via amministrativa presentate dai contravventori all'assicurazione contro la disoccupazione;

     4° ordina l'esclusione dal sussidio di disoccupazione a carico dell'assicurato che abbia riscosso indebitamente il sussidio o abbia tentato di riscuoterlo mediante alterazione di dati od altri modi dolosi.

 

Capo III

SEZIONI PROFESSIONALI

 

          Art. 72.

     Quando per particolari condizioni di luogo o di rischio o per altre circostanze, ne sia riconosciuta la convenienza, il comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione potrà disporre che i lavoratori di determinate categorie siano iscritti a speciali sezioni professionali costituite presso le casse provinciali ed interprovinciali di assicurazione competenti per territorio.

 

          Art. 73.

     Le sezioni professionali sono amministrate dalla cassa d'assicurazione presso la quale funzionano colle norme stabilite dal presente regolamento.

     Peraltro, i comitati degli istituti di previdenza sociale, la cui cassa di assicurazione abbia una o più sezioni professionali, potranno - su deliberazione del Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione - essere integrati, esclusivamente per quanto riguarda le questioni inerenti al funzionamento delle sezioni medesime, da un rappresentante dei datori di lavoro e da un rappresentante degli assicurati per ciascuna delle categorie d'industria cui le sezioni professionali si riferiscono.

 

Capo IV

DISPOSIZIONI SPECIALI PER GLI OPERAI

ADDETTI ALLE MINIERE DI ZOLFO IN SICILIA

 

          Art. 74. [4]

 

Capo V

ORGANI INCARICATI DEL CONTROLLO DELLA

DISOCCUPAZIONE E DEL PAGAMENTO DEI SUSSIDI

 

          Art. 75.

     La cassa nazionale per le assicurazioni sociali, quando non provvede direttamente, a mezzo dei propri uffici, ai servizi relativi al controllo della disoccupazione, all'istruttoria delle domande di sussidio ed al pagamento dei sussidi, potrà affidare i servizi predetti ad istituti pubblici, ed in particolar modo ad istituti pubblici di credito, ad uffici postali o ad amministrazioni comunali, secondo che verrà ritenuto più opportuno o conveniente dal Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.

     I servizi di cui sopra potranno essere affidati ad un unico organo per più Comuni, quando il Comitato speciale predetto ritenga che ciò non possa danneggiare la regolarità del servizio.

 

          Art. 76.

     Gli organi incaricati dei servizi di cui ai precedenti articoli hanno diritto per le funzioni che sono loro affidate ad un compenso, la cui misura sarà stabilita dal Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.

 

Titolo VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO

DELL'ASSICURAZIONE VIGILANZA E PENALITA'

 

          Art. 77.

     La cassa nazionale per le assicurazioni sociali anticipa alle singole casse provinciali ed interprovinciali per l'assicurazione contro la disoccupazione le somme necessarie al pagamento dei sussidi ed alle spese di gestione, con le norme amministrative e contabili da stabilirsi dal Comitato speciale per la disoccupazione.

 

          Art. 78.

     La cassa nazionale, alla fine di ciascun esercizio, accrediterà alle casse provinciali ed interprovinciali d'assicurazione l'importo dei contributi presumibilmente riscossi nella circoscrizione di ciascuna cassa, e addebiterà nello stesso tempo alle singole casse la quota di concorso al fondo nazionale di cui al n. 1 dell'art. 13 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, nonché la metà dei proventi delle pene pecuniarie di cui al n. 2 dello stesso articolo e una quota parte delle spese di gestione nella misura che sarà determinata dal Comitato speciale per l'assicurazione contro la disoccupazione.

 

          Art. 79.

     La misura delle quote di concorso, di cui all'articolo precedente, sarà determinata di volta in volta dal Comitato speciale e per ciascuna cassa.

 

          Art. 80.

     Ove in una cassa provinciale o interprovinciale di assicurazione contro la disoccupazione si verifichi disavanzo, la cassa nazionale, su deliberazione del comitato speciale, provvederà a sovvenire nella misura necessaria la cassa in disavanzo, prelevando le somme occorrenti dal fondo nazionale della disoccupazione.

 

          Art. 81.

     I fondi disponibili dell'assicurazione contro la disoccupazione sono impiegati normalmente:

     1° in depositi in conto corrente con la banca d'Italia o altro istituto di emissione;

     2° in buoni del tesoro ordinari;

     3° in anticipazioni per l'esecuzione di lavori pubblici di cui all'art. 16 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

     Qualora peraltro se ne ravvisi l'opportunità e la convenienza, i fondi suddetti, su deliberazione del consiglio di amministrazione della cassa nazionale, di accordo col comitato speciale per la disoccupazione, potranno essere impiegati negli altri modi previsti dal regolamento per l'assicurazione contro la invalidità e la vecchiaia, purché tali che in caso di bisogno sia possibile ottenere il sollecito svincolo delle somme impiegate.

 

          Art. 82.

     La vigilanza sull'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, e del presente regolamento è esercitata dal ministero della economia nazionale nei modi e nelle forme stabilite per l'assicurazione contro l'invalidità e la vecchiaia dal regolamento approvato con regio decreto 28 agosto 1924, n. 1422.

     Sono applicabili, all'uopo, gli articoli 134, 137, 138, 141, 142, 143, 144, del precitato regolamento.

 

          Art. 83.

     L'esecuzione forzata in base alla decisione di cui all'ultimo comma dell'art. 20 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158, deve essere preceduta dalla notificazione al debitore di copia integrale della decisione medesima, che non ha bisogno della formula esecutiva, ma deve essere rilasciata dal direttore dell'istituto di previdenza sociale, con attestazione da lui sottoscritta della conformità della copia all'originale.

     Questa disposizione si applica anche nei riguardi delle decisioni prese, per quanto concerne l'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e la vecchiaia, ai sensi del penultimo comma dell'art. 5 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3158.

 


[1]  Comma modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dagli artt. 35, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[2]  Comma modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dagli artt. 35, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[3] Comma modificato dall'art. 3 della L. 12 luglio 1961, n. 603 e dagli artt. 35, 113 e 114 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

[4]  Articolo abrogato dall'art. 8 della L. 16 giugno 1951, n. 756.