§ 76.4.63 - D.M. 12 giugno 1995, n. 329.
Regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:12/06/1995
Numero:329


Sommario
Art. 1.      1. L'Istituto postelegrafonici, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 2.      1. L'Istituto postelegrafonici provvede al trattamento di quiescenza e previdenza di tutto il personale in servizio presso l'Ente poste italiane.
Art. 3. 
Art. 4.      1.
Art. 5. 
Art. 6.      1. Il consiglio di amministrazione delibera:
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10.      1. L'Istituto postelegrafonici opera a livello territoriale anche attraverso l'utilizzo delle strutture decentrate dell'Ente poste italiane, previa intesa tra i due enti.
Art. 11.      1. L'attività dell'Istituto si svolge nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano la materia della quiescenza e previdenza e secondo un principio di autonomia finanziaria nella [...]
Art. 12.      1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento, per far fronte all'attività conseguente alla assunzione [...]
Art. 13.      1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con apposita convenzione, da stipularsi con l'Ente poste italiane e gli enti già titolari dei compiti trasferiti in capo [...]


§ 76.4.63 - D.M. 12 giugno 1995, n. 329.

Regolamento riguardante l'organizzazione e le funzioni dell'Istituto postelegrafonici.

(G.U. 5 agosto 1995, n. 182).

 

     Art. 1.

     1. L'Istituto postelegrafonici, ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, è sottoposto alla vigilanza del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.

     2. L'Istituto è iscritto alla categoria prima della tabella allegata alla legge 20 marzo 1975,n. 70, ed è inserito nella tabella B allegata alla legge 29 ottobre 1984, n. 720 e successive modificazioni ed integrazioni; all'Istituto si applica la normativa prevista dagli articoli 25 e 30 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive integrazioni e modificazioni.

     3. All'Istituto stesso si applica la legge 21 marzo 1958, n. 259, e successive integrazioni e modificazioni.

     4. L'Istituto postelegrafonici ha sede in Roma.

 

          Art. 2.

     1. L'Istituto postelegrafonici provvede al trattamento di quiescenza e previdenza di tutto il personale in servizio presso l'Ente poste italiane.

     2. L'Istituto provvede, altresì, ad erogare le prestazioni di assistenza e mutualità a favore del personale di cui al comma precedente, sulla base di leggi, regolamenti e patti stipulati in applicazione degli accordi di lavoro.

     3. Nello svolgimento dell'attività istituzionale, l'Ente opera nel rispetto dei principi e delle modalità operative di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e con criteri di economicità e imprenditorialità, al fine di una maggiore efficienza ed efficacia.

     4. Nei limiti stabiliti dalla legge e dal presente regolamento, l'Istituto ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria.

 

          Art. 3. [1]

 

          Art. 4.

     1. [2].

     2. [3].

     3. [4].

     4. Il presidente, nei casi in cui vi è particolare urgenza di promuovere, contestare o abbandonare giudizi, adotta i necessari provvedimenti e conferisce il mandato a legali incaricati di rappresentare e difendere l'ente nonché la speciale procura o delega al direttore generale, ai dirigenti o ad altri funzionari per il compimento di determinati atti nell'ambito dei relativi giudizi. I suddetti atti sono sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile.

 

          Art. 5. [5]

 

          Art. 6.

     1. Il consiglio di amministrazione delibera:

     a) [6];

     b) [7];

     c) [8];

     d) [9];

     e) [10];

     f) [11];

     g) [12];

     h) di promuovere, contestare o abbandonare giudizi;

     i) [13];

     l) [14].

     2. [15].

     3. [16].

     4. [17].

     5. [18].

     6. [19].

     7. L'Istituto può avvalersi del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.

 

          Art. 7. [20]

 

          Art. 8. [21]

 

          Art. 9. [22]

 

          Art. 10.

     1. L'Istituto postelegrafonici opera a livello territoriale anche attraverso l'utilizzo delle strutture decentrate dell'Ente poste italiane, previa intesa tra i due enti.

 

          Art. 11.

     1. L'attività dell'Istituto si svolge nel rispetto delle disposizioni di legge che regolano la materia della quiescenza e previdenza e secondo un principio di autonomia finanziaria nella gestione delle attività istituzionali.

     2. A tale fine, possono essere individuate distinte gestioni per le attività di quiescenza, previdenza, sociali, assistenziali e mutualistiche, che l'Istituto è legittimato ad erogare in base a norme di legge o che sono assegnate dalla contrattazione collettiva.

     3. Il consiglio di amministrazione può prevedere l'impiego temporaneo delle disponibilità finanziarie relative alle diverse gestioni al fine di assicurare economicità, efficienza ed efficacia alla attività complessiva dell'Istituto, stabilendo i limiti di tale utilizzo, allo scopo di garantire l'integrità delle risorse destinate a ciascuna attività.

     4. Per le decisioni che richiedano intese, concerti o assensi sulle soluzioni da adottare, può essere indetta, ai sensi dell'art. 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, una conferenza di servizi fra gli enti interessati alle decisioni stesse.

     5. La conferenza viene indetta dal presidente dell'Istituto, su proposta del direttore generale, contenente l'indicazione dei soggetti da invitare e l'oggetto della decisione da adottare.

 

          Art. 12.

     1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore del regolamento, per far fronte all'attività conseguente alla assunzione dei nuovi compiti di cui alla legge 29 gennaio 1994, n. 71, l'Istituto può avvalersi del personale dell'Ente poste italiane.

     2. Con delibera del consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, previa verifica dei carichi di lavoro, verranno definiti, con riferimento alle diverse qualifiche e posizioni funzionali, i limiti quantitativi del personale da acquisire mediante trasferimento dall'Ente poste italiane, nonché le procedure da adottare al fine di consentire a tale personale di esercitare l'opzione per il trasferimento.

     3. Il personale trasferito verrà definitivamente inquadrato nei ruoli organici dell'Istituto postelegrafonici sulla base di apposite tabelle di equiparazione approvate dal consiglio di amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.

     4. Fino all'inquadramento nei ruoli dell'Istituto postelegrafonici, il personale conserva il trattamento giuridico ed economico vigente presso l'ente di provenienza.

     5. Sono fatti salvi in ogni caso i diritti acquisiti dal personale trasferito e conseguenti a norme di legge, di regolamento o da accordi di lavoro vigenti alla data del trasferimento.

 

          Art. 13.

     1. Entro novanta giorni dalla entrata in vigore del presente regolamento, con apposita convenzione, da stipularsi con l'Ente poste italiane e gli enti già titolari dei compiti trasferiti in capo all'Istituto stesso ai sensi dell'art. 6 della legge 29 gennaio 1994, n. 71, verranno disciplinati le modalità di passaggio dei compiti predetti, nonché i rapporti e le situazioni allo stesso conseguenti.

     2. Nella definizione della citata disciplina si dovrà salvaguardare l'esigenza dell'Istituto di disporre dei mezzi necessari per assolvere ai nuovi compiti con criteri di economicità e di migliorare la qualità del servizio, anche attraverso la semplificazione delle procedure di erogazione delle prestazioni.

     3. In particolare, saranno convenzionalmente definiti:

     a) la successione in tutto o in parte nei rapporti connessi con l'espletamento dei compiti assunti dall'Istituto postelegrafonici e l'accollo degli oneri agli stessi relativi;

     b) le modalità di gestione delle pratiche di previdenza e quiescenza assunte in carico dall'Istituto postelegrafonici, anche in relazione a posizioni creditorie e non definite;

     c) le modalità di trasferimento all'Istituto postelegrafonici di strutture, beni, risorse finanziarie già destinati allo svolgimento dei compiti assegnati all'Istituto.


[1] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.M. 18 dicembre 1997, n. 523.

[2] Comma abrogato dall'art. 7 del D.M. 18 dicembre 1997, n. 523.

[3] Comma abrogato dall'art. 7 del D.M. 18 dicembre 1997, n. 523.

[4] Comma abrogato dall'art. 7 del D.M. 18 dicembre 1997, n. 523.

[5] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.M. 18 dicembre 1997, n. 523.

[6] Lettera abrogata dall'art. 7 del D.M. 18 dicembre 1997, n. 523.

[7] Lettera abrogata dall'art. 7 del D.M. 18 dicembre 1997, n. 523.

[8] Lettera abrogata dall'art. 7 del D.M. 18 dicembre 1997, n. 523.

[9] Lettera abrogata dall'art. 7 del D.M. 18 dicembre 1997, n. 523.

[10] Lettera abrogata dall'art. 7 del D.M. 18 dicembre 1997, n. 523.

[11] Lettera abrogata dall'art. 7 del D.M. 18 dicembre 1997, n. 523.

[12] Lettera abrogata dall'art. 7 del D.M. 18 dicembre 1997, n. 523.

[13] Lettera abrogata dall'art. 7 del D.M. 18 dicembre 1997, n. 523.

[14] Lettera abrogata dall'art. 7 del D.M. 18 dicembre 1997, n. 523.

[15] Comma abrogato dall'art. 7 del D.M. 18 dicembre 1997, n. 523.

[16] Comma abrogato dall'art. 7 del D.M. 18 dicembre 1997, n. 523.

[17] Comma abrogato dall'art. 7 del D.M. 18 dicembre 1997, n. 523.

[18] Comma abrogato dall'art. 7 del D.M. 18 dicembre 1997, n. 523.

[19] Comma abrogato dall'art. 7 del D.M. 18 dicembre 1997, n. 523.

[20] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.M. 18 dicembre 1997, n. 523.

[21] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.M. 18 dicembre 1997, n. 523.

[22] Articolo abrogato dall'art. 7 del D.M. 18 dicembre 1997, n. 523.