§ 76.4.36 - Legge 15 dicembre 1969, n. 971.
Indennità forfetarie provvisorie, sostitutive di quelle previste dall'art. 7 della legge 30 marzo 1965, n. 321, in favore del personale della [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:15/12/1969
Numero:971


Sommario
Art. 1.      A decorrere dal 1° gennaio 1970, gli agenti della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono essere autorizzati a domanda, per [...]
Art. 2.      La durata delle prestazioni giornaliere del personale di cui al precedente articolo è determinata sulla base dei criteri e dei coefficienti di valutazione stabiliti per le prestazioni pedonali.
Art. 3.      All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 620 milioni per l'anno finanziario 1970, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 123 dello stato di [...]


§ 76.4.36 - Legge 15 dicembre 1969, n. 971. [1]

Indennità forfetarie provvisorie, sostitutive di quelle previste dall'art. 7 della legge 30 marzo 1965, n. 321, in favore del personale della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni addetto ai servizi di recapito, procacciato, portapacchi e vuotatura cassette, eseguiti con mezzo di locomozione di proprietà degli agenti.

(G.U. 31 dicembre 1969, n. 328).

 

     Art. 1.

     A decorrere dal 1° gennaio 1970, gli agenti della carriera ausiliaria degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni possono essere autorizzati a domanda, per esigenze di servizio, a far uso di mezzo motorizzato di loro proprietà, purché abbiano contratto idonea assicurazione per responsabilità civile, secondo i criteri che saranno stabiliti dall'amministrazione stessa, con titolo ad una indennità forfetaria di lire trecento per ogni giornata di effettivo servizio, per gli oneri a carico dell'agente derivanti dall'impiego ed uso del proprio mezzo e per la guida di esso, qualunque sia la lunghezza del percorso.

     Per la responsabilità verso terzi si applicano le disposizioni dell'ultimo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     L'amministrazione può autorizzare, in luogo del mezzo motorizzato, l'uso della bicicletta di proprietà del dipendente corrispondendo, in tal caso, un'indennità di lire cento per ogni giornata di effettivo servizio.

     Il rilascio delle autorizzazioni non deve comunque comportare una spesa superiore a lire 620 milioni per l'anno finanziario 1970 e a lire 1.308 milioni per gli anni finanziari successivi.

 

          Art. 2.

     La durata delle prestazioni giornaliere del personale di cui al precedente articolo è determinata sulla base dei criteri e dei coefficienti di valutazione stabiliti per le prestazioni pedonali.

 

          Art. 3.

     All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 620 milioni per l'anno finanziario 1970, si fa fronte con gli stanziamenti iscritti al capitolo n. 123 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno finanziario medesimo.

     Per gli anni finanziari successivi l'onere, valutato in lire 1.308 milioni sarà, iscritto negli stati di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.


[1] Abrogata dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.