§ 76.4.31 - Legge 3 maggio 1967, n. 309.
Modifica delle competenze del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, del direttore generale di amministrazione delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:03/05/1967
Numero:309


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 


§ 76.4.31 - Legge 3 maggio 1967, n. 309. [1]

Modifica delle competenze del Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, del direttore generale di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni.

(G.U. 26 maggio 1967, n. 130).

 

     Art. 1. [2]

     Sono elevati di 150 volte i limiti originari di somma indicati nell'art. 7 del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, oltre i quali deve essere sentito il Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

 

          Art. 2. [3]

     Sono elevati di 150 volte i limiti di competenza del direttore generale di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni rispettivamente stabiliti nell'articolo unico del regio decreto 2 luglio 1925, n. 1196, e nell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 aprile 1948, n. 432, ratificato con la legge 10 febbraio 1953, n. 81.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Per una modifica dei limiti di competenza di cui al presente comma vedi l'art. 4 della L. 12 marzo 1968, n. 325.

[3] Per una modifica dei limiti di competenza di cui al presente comma vedi l'art. 4 della L. 12 marzo 1968, n. 325.