§ 76.4.26 - Legge 8 novembre 1962, n. 1633.
Sistemazione negli organici dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di personale straordinario.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.4 personale
Data:08/11/1962
Numero:1633


Sommario
Art. 1.      Gli agenti straordinari assunti presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a norma dell'art. 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, con provvedimento in data anteriore all'11 [...]
Art. 2.      Salvo quando previsto dall'art. 68 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici [...]


§ 76.4.26 - Legge 8 novembre 1962, n. 1633. [1]

Sistemazione negli organici dell'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni di personale straordinario.

(G.U. 5 dicembre 1962, n. 310).

 

     Art. 1.

     Gli agenti straordinari assunti presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni a norma dell'art. 54 della legge 27 febbraio 1958, n. 119, con provvedimento in data anteriore all'11 gennaio 1962 ma che hanno preso servizio dopo la suddetta data dell'11 gennaio 1962, e comunque non oltre il 26 gennaio 1962, sono ammessi ai concorsi banditi in applicazione dell'art. 68 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, mediante domanda da presentarsi entro e non oltre 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     Salvo quando previsto dall'art. 68 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, i posti disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge nelle qualifiche iniziali dei ruoli organici della carriera ausiliaria sono conferiti mediante concorsi per titoli riservati, per una volta soltanto, agli agenti straordinari, anche se assunti dopo la data di pubblicazione della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, e in servizio presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni alla data di entrata in vigore della presente legge.

     Ai fini dell'ammissione ai concorsi di cui al precedente comma, dell'espletamento dei medesimi e della nomina dei vincitori, valgono le norme dei commi secondo e terzo dell'art. 68 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406.

     Peraltro, i vincitori sono nominati in ruolo con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Ai concorsi di cui al primo comma vanno ammessi, altresì, su domanda da presentarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, coloro per i quali era stata disposta l'assunzione in qualità di agente straordinario o comunque denominati in data anteriore all'11 gennaio 1962, ma che alla stessa data non si trovavano in servizio effettivo presso l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni perchè in servizio militare.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.