§ 76.3.16 - Legge 10 dicembre 1975, n. 693.
Ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.3 organizzazione
Data:10/12/1975
Numero:693


Sommario
Art. 1.  Denominazione
Art. 2.  Attribuzioni
Art. 3.  Ordinamento
Art. 4.  Composizione
Art. 5.  Nomina del presidente e dei membri
Art. 6.  Composizione delle sezioni
Art. 7.  Attribuzioni del presidente e dei presidenti delle sezioni e della giunta
Art. 8.  Deliberazioni
Art. 9.  Poteri del Ministro
Art. 10.  Segreteria
Art. 11.  Indennità
Art. 12.  Funzionamento
Art. 13.      È abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, ratificato con modificazioni dalla legge 15 febbraio 1953, n. 83.


§ 76.3.16 - Legge 10 dicembre 1975, n. 693.

Ristrutturazione del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione.

(G.U. 31 dicembre 1975, n. 343)

 

     Art. 1. Denominazione

     Il Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni, istituito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, ratificato con modificazioni dalla legge 15 febbraio 1953, n. 83, assume la denominazione di "Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione".

 

          Art. 2. Attribuzioni

     Il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione deve essere sentito:

     a) sui progetti di piani regolatori per i servizi di telecomunicazioni e relative modifiche;

     b) sul progetto di piano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze e relative modifiche;

     c) sui progetti di piani regolatori dei servizi postali e relative modifiche;

     d) sui programmi, annuali e pluriennali, di sviluppo, potenziamento, meccanizzazione e automazione dei servizi, predisposti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dai concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

     e) sui piani tecnici esecutivi predisposti dai concessionari dei servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico, in attuazione dei programmi di cui alla precedente lettera d), nonchè sui progetti di lavori e forniture di particolare entità o che comportino l'introduzione di nuove tecniche, redatti dai concessionari medesimi;

     f) sui programmi e piani di sviluppo e di automazione degli impianti e dei servizi di telecomunicazioni predisposti da amministrazioni statali e da enti pubblici;

     g) sugli schemi di convenzioni e accordi con Governi ed organizzazioni estere, o enti internazionali o sovranazionali, interessanti i servizi di telecomunicazioni;

     h) sugli schemi di convenzioni relative a concessioni di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

     i) sugli schemi di norme e prescrizioni tecniche, di capitolati tecnici generali e speciali riguardanti le caratteristiche, la normalizzazione e l'omologazione di materiali, impianti ed apparecchiature di qualunque tipo impiegati dalle aziende postelegrafoniche o nei servizi di telecomunicazioni gestiti da amministrazioni statali e da enti pubblici;

     l) sui progetti di lavori, di forniture, di meccanizzazione e di automazione relativi ai servizi gestiti dalle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per i quali sia obbligatorio il parere del consiglio di amministrazione;

     m) sui criteri e sulle direttive per l'elaborazione e l'attuazione dei programmi di ricerca e di sperimentazione relativi ai servizi di telecomunicazioni gestiti dalle aziende postelegrafoniche e per il coordinamento di detti programmi con quelli predisposti dai concessionari di servizi di telecomunicazioni ad uso pubblico;

     n) sui programmi di istruzione professionale di categorie di personale delle aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, per le quali non sia previsto lo svolgimento di corsi a cura della Scuola superiore della pubblica amministrazione.

     Il Consiglio ha facoltà di proporre al Ministro per le poste e le telecomunicazioni indagini tecnico-economiche su problemi di rilevante interesse per lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi postali e di telecomunicazioni.

     Il Consiglio esprime il parere su ogni altro argomento che gli sia deferito dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni e può pronunziarsi sulle questioni, riguardanti direttamente o indirettamente le materie di propria competenza, che le amministrazioni dello Stato sottopongono al suo esame.

 

          Art. 3. Ordinamento

     Il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione si divide in tre sezioni, ciascuna competente nelle seguenti materie:

     sezione 1ª: piani regolatori; programmi e piani di sviluppo dei servizi; piani esecutivi; convenzioni ed accordi internazionali; convenzioni per la concessione dei servizi ad uso pubblico;

     sezione 2ª: capitolati e norme tecniche; progetti di lavori e forniture; meccanizzazione ed automazione; costruzioni edili ed impianti tecnologici;

     sezione 3ª: ricerche e sperimentazioni; istruzione professionale.

     Il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione esercita le proprie attribuzioni in adunanza generale di tutti i suoi componenti per l'esame di questioni di massima o di particolare importanza ovvero a mezzo delle sezioni negli altri casi.

     Per l'esame delle materie che possano interessare la difesa e la sicurezza dello Stato nonchè delle questioni concernenti la partecipazione nazionale ad accordi internazionali di comune difesa, il parere del Consiglio è sostituito da quello di apposita giunta, costituita con le stesse modalità previste dal successivo art. 6 per le sezioni.

 

          Art. 4. Composizione

     Il Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione è composto da:

     a) il direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni;

     il direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

     il direttore dell'Istituto superiore delle poste e delle telecomunicazioni;

     b) quattro dirigenti generali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, dei quali uno esperto in materia di costruzioni edili e impianti tecnologici;

     quattro dirigenti generali tecnici dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

     c) due esperti in scienza delle costruzioni;

     d) nove esperti nel campo postale e delle telecomunicazioni o nelle discipline statistiche ed economiche, due dei quali prescelti tra i docenti universitari ordinari;

     e) un magistrato del Consiglio di Stato;

     f) un magistrato della Corte dei conti;

     tre tecnici designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

     tre rappresentanti del Ministero della difesa;

     un rappresentante del Ministero dei trasporti;

     un rappresentante del Ministero dell'interno;

     un rappresentante del Ministero dei lavori pubblici;

     tre rappresentanti del Ministero delle partecipazioni statali;

     un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

     un rappresentante del Ministero per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica;

     un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;

     due esperti del Consiglio nazionale delle ricerche, di riconosciuta competenza nel settore delle telecomunicazioni e dell'automazione.

     I membri del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione non possono farsi rappresentare.

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni può chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio, come membri straordinari, non più di due esperti nelle singole materie in discussione. Essi partecipano alle riunioni solo qualora si discuta delle materie di loro competenza.

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni dovrà inoltre, su problemi di investimenti a carattere regionale, sentire la regione interessata. Il parere di quest'ultima dovrà essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta.

 

          Art. 5. Nomina del presidente e dei membri

     Il presidente ed i membri del Consiglio sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

     Non può essere nominato presidente chi rivesta la qualifica di dipendente del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     Il presidente ed i membri durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     Nel caso di assenza dai lavori per un periodo superiore ai sei mesi, i membri del Consiglio possono essere sostituiti con le modalità di cui al primo comma.

 

          Art. 6. Composizione delle sezioni

     Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sono designati, anno per anno, i presidenti ed i membri delle sezioni.

     Ogni sezione è composta da almeno nove e da non più di quindici membri, compreso il presidente.

     I membri del Consiglio non possono far parte di più di due sezioni.

     I membri indicati alla lettera a) del precedente art. 4 possono assistere anche ai lavori delle sezioni delle quali non facciano parte.

     Qualora sia nominato presidente di sezione uno dei membri di cui alla lettera b) del precedente art. 4, il medesimo è collocato fuori ruolo per tutta la durata dell'incarico, ai sensi dell'art. 58 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

     Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni sono nominati il segretario dell'adunanza generale del Consiglio da scegliere tra i dirigenti delle aziende postelegrafoniche, ed i segretari delle sezioni, da scegliere tra il personale delle carriere direttive delle aziende medesime con qualifica inferiore a quella di primo dirigente.

 

          Art. 7. Attribuzioni del presidente e dei presidenti delle sezioni e della giunta

     Il presidente del Consiglio:

     convoca e presiede l'adunanza generale;

     assegna le questioni all'adunanza generale, alle singole sezioni o alla giunta, in relazione alla competenza per materia stabilita dal precedente art. 3;

     designa i relatori per le questioni deferite all'esame dell'adunanza generale;

     può richiedere, per determinati affari, il parere congiunto di due sezioni, assumendo la presidenza della riunione convocata allo scopo;

     può investire l'adunanza generale, sentiti i presidenti delle sezioni, dell'esame di questioni che rientrano nella competenza di una singola sezione;

     può invitare alle riunioni da lui presiedute i rappresentanti degli uffici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni in esame;

     può proporre al Ministro per le poste e le telecomunicazioni di chiamare a partecipare ai lavori del Consiglio esperti di cui al penultimo comma del precedente art. 4.

     I presidenti delle sezioni:

     convocano e presiedono le riunioni della sezione;

     coordinano l'attività ed i lavori della sezione;

     designano i relatori per le singole questioni deferite all'esame della sezione;

     possono invitare alle riunioni i rappresentanti degli uffici istituzionalmente preposti alla trattazione delle questioni destinate alla sezione.

     Il presidente della giunta esercita le stesse attribuzioni dei presidenti delle sezioni.

 

          Art. 8. Deliberazioni

     Le riunioni dell'adunanza generale delle sezioni del Consiglio non hanno carattere pubblico.

     Per la validità delle anzidette riunioni è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei membri, compreso il presidente.

     Le deliberazioni sono adottate col voto della maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

     I membri straordinari di cui al penultimo comma dell'art. 4 non hanno diritto al voto.

 

          Art. 9. Poteri del Ministro

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà:

     di convocare, in qualsiasi momento, l'adunanza generale o una sezione del Consiglio;

     di richiedere che il Consiglio, su determinate questioni, si pronunzi in adunanza generale;

     di disporre la pubblicazione degli atti del Consiglio concernenti materie di particolare interesse.

 

          Art. 10. Segreteria

     Presso il Consiglio è istituito un ufficio di segreteria, composto dal segretario dell'adunanza generale, che lo dirige, dai segretari delle sezioni e della giunta e dal personale occorrente, scelti tra i dipendenti delle aziende postelegrafoniche; il numero e le qualifiche delle unità da applicare al predetto ufficio sono stabiliti con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro.

 

          Art. 11. Indennità

     Ai componenti del Consiglio superiore tecnico delle poste, delle telecomunicazioni e dell'automazione ed al personale addetto alla relativa segreteria competono le indennità previste dall'art. 7 della legge 12 marzo 1968, n. 325, salvo quanto previsto dall'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

     Al presidente ed ai membri del Consiglio che non rivestono la qualifica di dipendente statale, spetta, per le missioni compiute in dipendenza della loro carica, il trattamento economico di missione previsto per gli impiegati dello Stato con qualifica di dirigente generale.

 

          Art. 12. Funzionamento

     Le norme per il funzionamento del Consiglio sono stabilite con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

 

          Art. 13.

     È abrogato il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 marzo 1948, n. 433, ratificato con modificazioni dalla legge 15 febbraio 1953, n. 83.