§ 76.3.7 - D.P.R. 8 aprile 1953, n. 542.
Riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.3 organizzazione
Data:08/04/1953
Numero:542


Sommario
Art. 1.      L'Istituto postelegrafonici di cui alla legge 27 marzo 1952, n. 208, ed all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è ente dotato di personalità giuridica di [...]
Art. 2.      L'Istituto postelegrafonici promuove ed attua l'assistenza e la previdenza in favore del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 3.      Sono organi dell'Istituto postelegrafonici:
Art. 4.      Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ed è così [...]
Art. 5.      I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.
Art. 6.      Il Consiglio di amministrazione delibera:
Art. 7.      Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta lo richiedano per iscritto cinque consiglieri o il Collegio dei revisori.
Art. 8.      Ai componenti il Consiglio di amministrazione è assegnata una indennità che sarà stabilita con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.
Art. 9.      Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare su appositi verbali sottoscritti dal presidente e dal segretario.
Art. 10.      Il presidente del Consiglio di amministrazione è anche presidente dell'Istituto.
Art. 11.      Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Egli:
Art. 12.      Il Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici è cosi composto:
Art. 13.      Il direttore fa parte del personale dell'Istituto e dipende direttamente dal presidente.
Art. 14.      L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.
Art. 15.      Nel bilancio dell'Istituto sarà tenuto un conto separato per ciascuna gestione.
Art. 16.      E' vietato lo storno di fondi da una gestione all'altra.
Art. 17.      I fondi disponibili dell'Istituto possono essere investiti:
Art. 18.      Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di ordinare presso l'Istituto ispezioni, accertamenti e controlli.
Art. 19.      L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni concede all'Istituto l'uso gratuito dei locali di ufficio, e di valersi dell'opera di proprio personale comandato nei limiti numerici e di grado [...]
Art. 20.      L'assistenza legale e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Istituto sono affidati all'Avvocatura dello Stato. A tal fine l'Istituto è considerato amministrazione dello Stato, ferme [...]
Art. 21.      I crediti dell'Istituto verso gli iscritti o i loro aventi causa sono considerati crediti dello Stato per ogni effetto di legge.
Art. 22.      L'Istituto è considerato Amministrazione dello Stato agli effetti di tutte le imposte e tasse, anche per quanto riguarda l'applicazione dei tributi sulle erogazioni da esso disposte.
Art. 23.      I contributi dovuti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal personale dipendente, ai sensi degli articoli 84, 92 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, [...]
Art. 24.      Le quote del patrimonio dell'Istituto postelegrafonici spettanti a ciascuna delle gestioni assistenziali e previdenziali ad esso Istituto affidate sono stabilite ai sensi dell'art. 5 della legge [...]
Art. 25.      Sono abrogate le norme incompatibili con quelle del presente decreto.


§ 76.3.7 - D.P.R. 8 aprile 1953, n. 542.

Riordinamento strutturale e funzionale dell'Istituto postelegrafonici

(G.U. 31 luglio 1953, n. 173)

 

     Art. 1.

     L'Istituto postelegrafonici di cui alla legge 27 marzo 1952, n. 208, ed all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, sottoposto alla tutela ed alla vigilanza del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ed ha sede in Roma.

 

          Art. 2.

     L'Istituto postelegrafonici promuove ed attua l'assistenza e la previdenza in favore del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     Esso provvede al raggiungimento dei suoi scopi nei limiti, con le forme e mediante i contributi stabiliti a norma di legge e di regolamento.

     In particolare, l'Istituto provvede:

     a) al trattamento di quiescenza ai direttori di ufficio locale, ai titolari di agenzia, ai supplenti, ai ricevitori, ed ai portalettere ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

     b) al conferimento al personale di cui alla precedente lettera a) dell'indennità di buonuscita e degli assegni vitalizi a norma dell'art. 92 del citato decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656;

     c) alla educazione ed istruzione degli orfani del personale dipendente dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sia curandone l'ammissione in convitto, sia concedendo sussidi scolastici, nonchè allo accoglimento nelle colonie estive gestite dall'Istituto dei figli ed orfani di tale personale aventi età non inferiore ai 6 anni e non superiore a 12 anni;

     d) alla concessione di sussidi a favore dei ricevitori e dei portalettere nei casi di malattie acute di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e dopo il trentesimo giorno di assenza, in misura non eccedente la metà della retribuzione e per un tempo non superiore ad otto mesi;

     e) all'assicurazione contro i danni dell'incendio, del furto e della rapina per i valori di proprietà dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni presso gli accollatari dei trasporti postali ed i procaccia con obbligazione personale anche provvisori;

     f) alla gestione dei fondi di mutualità (fondi di aspettativa, di riposo e decesso) secondo le norme del relativo statuto;

     g) all'assicurazione dei pacchi e delle raccomandate;

     h) alla eventuale gestione di case per postelegrafonici e ad altre forme di attività che vengano istituite nei modi previsti dal successivo art. 6.

     Provvede altresì alla gestione stralcio della Cassa mutua cauzioni per i dipendenti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

     Le forme di assistenza e previdenza di cui alle precedenti lettere a), b), c), ed f) possono essere estese al personale dipendente dall'Istituto.

 

          Art. 3.

     Sono organi dell'Istituto postelegrafonici:

     a) il Consiglio di amministrazione;

     b) il presidente;

     c) il Collegio dei revisori.

 

          Art. 4.

     Il Consiglio di amministrazione dell'Istituto postelegrafonici è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, ed è così composto:

     a) di un presidente, scelto anche fra estranei alla Amministrazione statale;

     b) di un consigliere di Stato;

     c) del direttore generale delle Poste e delle telecomunicazioni;

     d) di un funzionario del Ministero del tesoro;

     e) di un sostituto avvocato generale dello Stato;

     f) di quattro rappresentanti del personale di cui all'art. 77, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e quattro rappresentanti del personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, scelti su terne proposte dalle rispettive organizzazioni a carattere nazionale. Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano a trasmettere le designazioni di propria competenza entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, il Ministro ha facoltà di provvedere direttamente alla nomina dei predetti rappresentanti.

     Il direttore generale delle Poste è vice presidente di diritto dell'Istituto postelegrafonici. Egli sostituisce a tutti gli effetti il presidente nei casi di assenza o di impedimento.

 

          Art. 5.

     I componenti il Consiglio di amministrazione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo di taluno dei componenti il Consiglio, il successore è nominato per un tempo pari a quello per il quale sarebbe rimasta in funzione la persona sostituita.

     Il mancato intervento a tre adunanze consecutive del Consiglio, senza giustificato motivo, può produrre la decadenza dalla carica da dichiararsi su proposta del presidente con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

 

          Art. 6.

     Il Consiglio di amministrazione delibera:

     a) sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo dell'Istituto;

     b) sui regolamenti organici del personale, compreso il direttore, comunque necessario per il funzionamento delle varie attività dell'Istituto, da emanare con le modalità di cui all'art. 40 della legge 18 ottobre 1942, n. 1407, ed all'art. 16 della legge 18 ottobre 1942, n. 1408;

     c) sulla costruzione, acquisto, alienazione e permuta di beni immobili, nonchè sulla eventuale trasformazione di essi e sulle operazioni ipotecarie;

     d) sulla istituzione di nuove forme assistenziali a gestione autonoma, semprechè ne sia preventivamente assicurato il finanziamento;

     e) sull'impiego dei fondi nei modi previsti dal successivo art. 17;

     f) sulla stipulazione dei contratti, sulle azioni giudiziarie e sulle transazioni;

     g) sull'accettazione di eredità, donazioni e legati;

     h) sull'organizzazione amministrativo-contabile dell'Istituto;

     i) su tutte le questioni che siano portate al suo esame dal presidente ed anche su richiesta di un terzo dei consiglieri o del Collegio dei revisori.

     Il Consiglio inoltre:

     l) nomina il direttore dell'Istituto nonchè il personale dello stesso e delibera sulle promozioni e sulla cessazione dal servizio dei dipendenti dell'Istituto in conformità ai relativi regolamenti organici;

     m) decide in via definitiva i ricorsi degli iscritti ed esercita tutte le altre attribuzioni demandate al Consiglio stesso da leggi, decreti e regolamenti.

     Per lo studio di particolari questioni o per eseguire l'andamento di determinate gestioni, il Consiglio può nominare nel suo seno speciali Commissioni.

     Le deliberazioni sugli oggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), devono essere approvate dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni. Il provvedimento con il quale venga negata l'approvazione è motivato.

 

          Art. 7.

     Il Consiglio di amministrazione è convocato dal presidente almeno ogni due mesi ed ogni qualvolta lo richiedano per iscritto cinque consiglieri o il Collegio dei revisori.

     L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno e deve essere spedito ai consiglieri ed ai revisori almeno sette giorni prima di quello fissato per la riunione.

     In caso di urgenza, l'avviso di convocazione, con la sommaria indicazione degli argomenti da trattare, deve essere diramato almeno due giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

     Il Consiglio delibera validamente con l'intervento di sette componenti.

     Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di votazione pari, prevale il voto del presidente qualora questi non creda di rinviare la questione ad altra seduta.

     Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto: non è ammessa delega.

     Nelle sedute che il Consiglio reputa ritenere riservate, il verbale è compilato dal consigliere meno anziano di età.

     E' in facoltà del Consiglio di amministrazione dell'Istituto di chiamare a partecipare alle proprie sedute senza diritto di voto, persone ritenute particolarmente competenti nelle materie che formano oggetto delle discussioni.

 

          Art. 8.

     Ai componenti il Consiglio di amministrazione è assegnata una indennità che sarà stabilita con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro.

     Con analogo decreto verrà determinato il compenso da assegnare ai componenti il Collegio dei revisori.

 

          Art. 9.

     Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione sono fatte constare su appositi verbali sottoscritti dal presidente e dal segretario.

     Copia del verbale di ciascuna seduta del Consiglio di amministrazione è sollecitamente comunicata al Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

 

          Art. 10.

     Il presidente del Consiglio di amministrazione è anche presidente dell'Istituto.

 

          Art. 11.

     Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto. Egli:

     sovraintende al funzionamento dell'Istituto esercitando tutte le funzioni a lui demandate dalla legge, dai regolamenti e dal Consiglio di amministrazione;

     vigila sulla esecuzione delle deliberazioni adottate a norma dell'art. 6 e delle altre disposizioni in vigore;

     adotta tutti i provvedimenti di urgenza necessari per il regolare funzionamento delle varie gestioni riferendone al Consiglio di amministrazione per la ratifica, alla sua successiva riunione.

     Il Consiglio di amministrazione su proposta del presidente, può delegare a taluno o più dei suoi membri la rappresentanza dell'Istituto per determinati affari. Può la rappresentanza stessa, per deliberazione del Consiglio, essere anche delegata per singoli affari ai direttori provinciali delle Poste nell'ambito delle rispettive circoscrizioni.

     Il presidente, quando lo ritenga opportuno, può rilasciare procura per il componimento di determinati atti.

 

          Art. 12.

     Il Collegio dei revisori dell'Istituto postelegrafonici è cosi composto:

     di un funzionario del Ministero del tesoro (Ragioneria generale dello Stato) che lo presiede;

     di un rappresentante del Ministero del bilancio; di un funzionario del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

     di due rappresentanti del personale scelti con le norme di cui alla lettera f) del precedente art. 4 [1] .

     Il Collegio dei revisori è nominato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni. I suoi componenti durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati.

     I revisori assistono alle riunioni del Consiglio di amministrazione ed esercitano le loro funzioni secondo le norme stabilite negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile in quanto applicabili.

 

          Art. 13.

     Il direttore fa parte del personale dell'Istituto e dipende direttamente dal presidente.

     Il direttore è a capo di tutti gli uffici dell'Istituto e ne regola il funzionamento; sovraintende a tutto il personale e ne cura la disciplina, provvede all'assegnazione di esso agli uffici ed esercita tutte le attribuzioni conferitegli dai regolamenti organici del personale, dal Consiglio di amministrazione e dal presidente.

     Il direttore ha piena facoltà istruttoria ed è responsabile della regolare tenuta degli inventari.

     Egli, solidalmente con il ragioniere dell'Istituto, accerta la legalità di ogni pagamento e di ogni riscossione prima di sottoporne l'ordinativo alla firma del presidente.

     Predispone i bilanci dell'Istituto e riferisce annualmente in sede di consuntivo sulla sua gestione.

     Egli può essere delegato dal presidente alla firma della corrispondenza di ordinaria amministrazione semprechè non implichi oneri ed impegni di carattere giuridico o finanziario.

     Il direttore adempie alle funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione e delle Commissioni da esso nominate.

 

          Art. 14.

     L'esercizio finanziario dell'Istituto ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

     Entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio di amministrazione delibera il bilancio preventivo dell'esercizio successivo e la deliberazione è comunicata al Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

     Il conto consuntivo annuale deve essere predisposto entro il primo trimestre dell'esercizio successivo e sottoposto al Consiglio di amministrazione che delibera al riguardo entro il 30 novembre di ciascun anno.

     Tale consuntivo deve essere comunicato ai revisori dei conti almeno un mese prima della riunione del Consiglio di amministrazione. Entro i trenta giorni successivi alla detta deliberazione, il presidente dell'Istituto trasmette il consuntivo al Ministro per le poste e le telecomunicazioni insieme ad una sua relazione ed a quella del Collegio dei revisori.

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni può far compilare d'ufficio il conto consuntivo quando non vi abbiano provveduto tempestivamente gli organi competenti.

     Nell'amministrazione dell'Istituto e nella compilazione dei suoi bilanci saranno osservate, in quanto applicabili, le norme per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

 

          Art. 15.

     Nel bilancio dell'Istituto sarà tenuto un conto separato per ciascuna gestione.

     Per la gestione di cui alla lettera c) del precedente art. 2, saranno tenuti due separati conti secondo che si tratti di orfani e di figli del personale di ruolo e non di ruolo od, invece, del personale di cui all'art. 77, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656.

     Il presidente dell'Istituto amministra le entrate e provvede alle spese di ogni singola gestione, in conformità delle rispettive norme di legge, di regolamento e delle deliberazioni adottate ai sensi dell'art. 6 e delle altre disposizioni in vigore.

     Le spese generali di amministrazione sono ripartite fra le varie gestioni in rapporto alle effettive esigenze ed in conformità di deliberazione adottata annualmente dal Consiglio di amministrazione.

 

          Art. 16.

     E' vietato lo storno di fondi da una gestione all'altra.

     Può il Consiglio di amministrazione con sue deliberazioni disporre che sul Fondo per il trattamento di quiescenza, di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, nel caso di occorrenze straordinarie, siano compiute anticipazioni a favore delle altre gestioni tenute dall'Istituto, purchè per un tempo determinato e mediante la corresponsione di un equo interesse. Tali deliberazioni sono sottoposte all'approvazione del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

 

          Art. 17.

     I fondi disponibili dell'Istituto possono essere investiti:

     a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, in cartelle fondiarie, in titoli equiparati alle cartelle fondiarie, o in depositi fruttiferi nei servizi di bancoposta eseguiti dall'Amministrazione postale.

     b) in acquisto e costruzione di beni immobili;

     c) in depositi fruttiferi presso Istituti di credito di diritto pubblico o banche di interesse nazionale;

     d) in quegli altri modi che potranno essere autorizzati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con quello per il tesoro su proposta del Consiglio di amministrazione dell'Istituto.

     I fondi destinati alla costituzione delle riserve matematiche non potranno essere investiti che nelle forme di cui alle lettere a) e b) del presente articolo.

 

          Art. 18.

     Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni ha facoltà di ordinare presso l'Istituto ispezioni, accertamenti e controlli.

     Nel caso di irregolarità amministrative o per altre gravi ragioni, il Consiglio di amministrazione dell'Istituto può essere sciolto con decreto motivato del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

     Con lo stesso decreto può provvedersi alla nomina di un commissario straordinario per l'amministrazione dell'Istituto.

 

          Art. 19.

     L'Amministrazione delle poste e telecomunicazioni concede all'Istituto l'uso gratuito dei locali di ufficio, e di valersi dell'opera di proprio personale comandato nei limiti numerici e di grado da stabilirsi, secondo le necessità dell'Istituto, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni.

 

          Art. 20.

     L'assistenza legale e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Istituto sono affidati all'Avvocatura dello Stato. A tal fine l'Istituto è considerato amministrazione dello Stato, ferme restando le norme ordinarie del Codice di procedura civile relative alla notifica degli atti e delle sentenze ed alla competenza dell'autorità giudiziaria.

 

          Art. 21.

     I crediti dell'Istituto verso gli iscritti o i loro aventi causa sono considerati crediti dello Stato per ogni effetto di legge.

     Con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, e successive modificazioni, l'Istituto può procedere su tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri, dell'iscritto e suoi aventi causa per il recupero dei propri crediti.

 

          Art. 22.

     L'Istituto è considerato Amministrazione dello Stato agli effetti di tutte le imposte e tasse, anche per quanto riguarda l'applicazione dei tributi sulle erogazioni da esso disposte.

     Esso gode della esenzione delle tasse postali e telegrafiche di ogni specie, anche per quanto concerne i conti correnti ed il servizio delle riscossioni, ivi compreso il diritto fisso per l'eventuale protesto.

     Le tasse di iscrizione alle varie gestioni, i premi, i contributi ordinari e straordinari, i reintegri dovuti dall'Istituto sono esenti da imposte, tasse o diritti.

     I crediti per le somme dovute dall'Istituto a titolo assistenziale od assicurativo, non sono soggetti a pignoramento, sequestro o cessione per qualsiasi titolo.

     Le domande per il conseguimento dei benefici dell'Istituto ed i documenti che le corredano sono esenti da tasse di bollo.

     L'Istituto è considerato Amministrazione dello Stato anche ai fini delle istruttorie necessarie per l'esercizio della sua attività assistenziale e previdenziale.

 

          Art. 23.

     I contributi dovuti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e dal personale dipendente, ai sensi degli articoli 84, 92 e 93 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, sono corrisposti mensilmente all'Istituto postelegrafonici.

     A tale scopo la Ragioneria centrale del Ministero predetto provvederà al versamento entro la prima quindicina del mese successivo a quello cui il versamento si riferisce, di un dodicesimo dell'ammontare dei contributi computato sugli stanziamenti degli stipendi e delle retribuzioni, soggetti ai contributi stessi. La quota di stanziamento imponibile sarà determinata dalla Ragioneria centrale con criteri semplificativi in base a valutazione media dell'intero stanziamento.

     Alla fine di ogni esercizio finanziario, od anche a periodi più brevi, saranno eseguiti i necessari conguagli dopo accertato il credito effettivo dell'Istituto e sarà eventualmente rettificata la valutazione di cui al comma che precede.

 

          Art. 24.

     Le quote del patrimonio dell'Istituto postelegrafonici spettanti a ciascuna delle gestioni assistenziali e previdenziali ad esso Istituto affidate sono stabilite ai sensi dell'art. 5 della legge 27 marzo 1952, n. 208, con riferimento alla data del 1° ottobre 1952, come segue:

     Sono di pertinenza della gestione "Fondo trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere" di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, gli immobili che l'Istituto possiede in Roma, via Ferdinando Palasciano n. 50, in Rimini, viale Dandolo n. 13, la tenuta fondiaria di Priverno (località "Le Comunali") e quella di Roccasecca dei Volsci.

     I restanti immobili sono di pertinenza in parti uguali della gestione "Fondo trattamento quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere", di cui all'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, e della gestione mutualità (Fondi aspettativa, di riposo e decesso) di cui al decreto Ministeriale 27 agosto 1948, pubblicato nel bollettino del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, supplemento al n. 33 della parte terza, in data 21 novembre 1948.

     L'arredamento mobiliare esistente negli stabili dell'Istituto adibiti a colonie e convitti è attribuito in parti eguali alla gestione "Assistenza al personale degli uffici locali, titolari di agenzia, ricevitori e portalettere" ed alla gestione "Assistenza al personale di ruolo e non di ruolo del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni".

     Le rimanenti attività dell'Istituto sono attribuite alle varie gestioni assistenziali e previdenziali, esistenti alla data medesima, in proporzione delle rispettive riserve.

     A titolo di conguaglio, per effetto delle assegnazioni di cui al secondo, terzo e quarto comma del presente articolo, la gestione mutualità è tenuta a rimborsare la somma di lire 30.032.034 alla gestione "Fondo trattamento quiescenza al personale degli uffici locali, ai direttori di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere".

 

          Art. 25.

     Sono abrogate le norme incompatibili con quelle del presente decreto.

     Il presente decreto entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 


[1]  Comma così sostituito dall'art. unico della L. 15 febbraio 1967, n. 39.