§ 17.3.143 - Legge 30 maggio 1989, n. 220.
Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in S. Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:30/05/1989
Numero:220


Sommario
Art. 1.      Gli alloggi costruiti dallo Stato nel territorio di San Francesco del Comune di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928 ed intestati in catasto al [...]
Art. 2.      Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui all'art. 1, corredate o dell'atto di assegnazione o dell'atto di acquisto o comunque di un [...]
Art. 3.      Per quanto non disposto dalla presente legge valgono, per quanto applicabili, le norme del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni


§ 17.3.143 - Legge 30 maggio 1989, n. 220.

Norme per il trasferimento in proprietà, a titolo gratuito, degli alloggi costruiti dallo Stato in S. Francesco di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928

(G.U. 8 giugno 1989, n. 132)

 

 

     Art. 1.

     Gli alloggi costruiti dallo Stato nel territorio di San Francesco del Comune di Vito d'Asio (Pordenone) a seguito del terremoto del 1928 ed intestati in catasto al demanio dello Stato (ramo lavori pubblici) sono ceduti in proprietà, a titolo gratuito, a coloro che ne ebbero formale assegnazione, ancorché provvisoria.

     All'assegnatario è equiparato l'eventuale subentrante per legittimo titolo.

 

          Art. 2.

     Le domande per ottenere la cessione in proprietà degli alloggi di cui all'art. 1, corredate o dell'atto di assegnazione o dell'atto di acquisto o comunque di un certificato attestante l'iscrizione catastale dell'interessato nel periodo fra il 1956 ed il 1975, debbono essere presentate all'intendente di finanza di Pordenone entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

     Esaminate le domande e la relativa documentazione, l'intendente di finanza stipula l'atto di cessione di ogni unità immobiliare in favore di ciascun avente diritto.

     Gli atti diretti ed accessori relativi all'acquisto degli alloggi sono soggetti alle imposte di registro e ipotecarie in misura fissa.

 

          Art. 3.

     Per quanto non disposto dalla presente legge valgono, per quanto applicabili, le norme del D.P.R. 17 gennaio 1959, n. 2, e successive modificazioni.