§ 17.3.107 - Legge 12 aprile 1975, n. 133.
Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze per le popolazioni [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:12/04/1975
Numero:133


Sommario
Art. 1.      Il primo comma dell'art. 5-bis del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è sostituito dal [...]
Art. 2.      Per tutti gli atti ed i provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato ovvero alla concessione di contributi, previsti dal [...]


§ 17.3.107 - Legge 12 aprile 1975, n. 133. [1]

Modifiche ed integrazioni al decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito in legge 23 marzo 1973, n. 36, recante provvidenze per le popolazioni dei comuni della Sicilia e della Calabria colpite dalle alluvioni del dicembre 1972 e del gennaio 1973.

(G.U. 3 maggio 1975, n. 116)

 

 

     Art. 1.

     Il primo comma dell'art. 5-bis del decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, è sostituito dal seguente:

     "E' autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni da assegnare per 10.000 milioni alla regione Sicilia e per 40.000 milioni alla regione Calabria, da prelevarsi sul fondo di cui all'art. 3 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, per provvedere alla ricostruzione delle abitazioni distrutte, o abbandonate perché in zone dichiarate inagibili, nonché al trasferimento, anche in altri comuni, degli abitati colpiti o abbandonati, o di parte di essi, secondo le norme dettate dalle Regioni interessate".

 

          Art. 2.

     Per tutti gli atti ed i provvedimenti inerenti alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato ovvero alla concessione di contributi, previsti dal decreto-legge 22 gennaio 1973, n. 2, convertito, con modificazioni ed integrazioni, nella legge 23 marzo 1973, n. 36, i relativi controlli sono esercitati in via successiva.

     Il responsabile dell'ufficio, cui sono accreditati i fondi occorrenti per provvedere alle spese sugli stanziamenti autorizzati, dà ragione alla fine di ogni anno delle spese comunque eseguite all'ufficio di controllo della Corte dei conti.

     I conti stessi, compilati distintamente a seconda che si tratti di spese effettuate mediante ordinativi di pagamento o mediante sub-anticipazioni, sono sottoposti al controllo della ragioneria regionale dello Stato, ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, numero 1544.

     Nei limiti del quinto dell'importo contrattuale e delle somme a disposizione per i lavori imprevisti, il direttore dei lavori dispone direttamente, a mezzo di apposite perizie suppletive e di variante, l'esecuzione di maggiori opere, di lavori non previsti o di varianti, di cui si presenti la necessità, sempre che non alterino i volumi, la natura e la destinazione d'uso delle opere.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.