§ 17.3.24 - Legge 12 febbraio 1955, n. 43.
Aggiunte e modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:12/02/1955
Numero:43


Sommario
Art. 1.      Le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 938, recante provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni verificatesi in Calabria nell'autunno 1953 si applicano [...]
Art. 2.      All'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, è aggiunta la seguente lettera
Art. 3.      Il primo comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, è sostituito dal seguente
Art. 4.      All'art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono aggiunti i seguenti comma
Art. 5.      A modifica dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, e dell'art. 1 della legge 26 aprile 1954, n. 148, lo stanziamento ivi previsto per l'esercizio 1954-55 sul [...]


§ 17.3.24 - Legge 12 febbraio 1955, n. 43. [1]

Aggiunte e modifiche alla legge 27 dicembre 1953, n. 938, concernente provvidenze per le zone colpite dalle recenti alluvioni in Calabria.

(G.U. 3 marzo 1955, n. 51)

 

 

     Art. 1.

     Le disposizioni della legge 27 dicembre 1953, n. 938, recante provvidenze per le zone colpite dalle alluvioni verificatesi in Calabria nell'autunno 1953 si applicano anche alle alluvioni verificatesi nella stessa regione successivamente e fino alla data della presente legge.

 

          Art. 2.

     All'art. 1 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, è aggiunta la seguente lettera:

     "i) al consolidamento e al trasferimento di abitati anche se non compresi nelle tabelle G della legge 25 giugno 1906, n. 255, e nelle tabelle D ed E della legge 9 luglio 1908, n. 445. Nella nuova sede degli abitati da trasferire è autorizzata anche la costruzione dell'acquedotto, della fognatura, delle strade interne, delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, delle scuole, dell'impianto per l'illuminazione elettrica e del cimitero".

 

          Art. 3.

     Il primo comma dell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, è sostituito dal seguente:

     "Il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per il tesoro, è autorizzato a determinare, con proprio decreto, quali degli abitati non compresi nelle tabelle di cui all'art. 1, lettera i), siano da consolidare o trasferire".

 

          Art. 4.

     All'art. 4 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, sono aggiunti i seguenti comma:

     "Il Ministro per i lavori pubblici può concedere, caso per caso, la progettazione e l'esecuzione dei lavori di ripristino delle chiese parrocchiali e relative case canoniche, compreso l'appalto, all'Ordinario diocesano, a termini della legge 24 giugno 1929, n. 1137.

     "Le spese generali di amministrazione e quelle di compilazione dei progetti, di direzione e sorveglianza da rimborsare al concessionario sono stabilite nella misura costante del 5 per cento sull'ammontare consuntivo dei lavori. Ove la concessione abbia per oggetto la sola esecuzione, la percentuale sarà del 3 per cento.

     "Il corrispettivo dei lavori eseguiti in concessione e della percentuale accessoria sarà liquidato in unica soluzione dopo il collaudo dei lavori o anche in corso d'opera, in base a certificati di nulla osta rilasciati del Genio civile corredati dallo stato di avanzamento, in misura non eccedente i 9/10 dell'importo dei lavori eseguiti".

 

          Art. 5.

     A modifica dell'art. 7 della legge 27 dicembre 1953, n. 938, e dell'art. 1 della legge 26 aprile 1954, n. 148, lo stanziamento ivi previsto per l'esercizio 1954-55 sul bilancio del Ministero dei lavori pubblici viene ridotto di un miliardo.

     E' autorizzato lo stanziamento di pari somma nel bilancio dell'A.N.A.S. per il detto esercizio.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.