§ 17.3.23 - Legge 22 novembre 1954, n. 1115.
Provvidenze urgenti per le popolazioni colpite dall'alluvione del 26 ottobre 1954 nel Salernitano.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.3 sovvenzioni e agevolazioni
Data:22/11/1954
Numero:1115


Sommario
Art. 1.      E' autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000, per interventi di carattere assistenziale e di emergenza a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni nella [...]
Art. 2.      Le provvidenze previste dalla presente legge sono disposte dal Prefetto, previo parere di una Commissione composta dall'Intendente di finanza o da un suo rappresentante, [...]
Art. 3.      Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge, viene provveduto con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 515 dello stato di previsione della [...]
Art. 4.      Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio


§ 17.3.23 - Legge 22 novembre 1954, n. 1115.

Provvidenze urgenti per le popolazioni colpite dall'alluvione del 26 ottobre 1954 nel Salernitano.

(G.U. 6 dicembre 1954, n. 280)

 

 

     Art. 1.

     E' autorizzata la spesa di lire 1.000.000.000, per interventi di carattere assistenziale e di emergenza a favore delle popolazioni colpite dalle alluvioni nella provincia di Salerno del 26 ottobre 1954.

     La spesa di cui al precedente comma sarà inscritta nello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'esercizio 1954-55.

 

          Art. 2.

     Le provvidenze previste dalla presente legge sono disposte dal Prefetto, previo parere di una Commissione composta dall'Intendente di finanza o da un suo rappresentante, da un rappresentante dell'Ufficio tecnico erariale, da una persona nominata dal Prefetto e da due assessori provinciali pure nominati dal Prefetto.

     Egli si avvarrà di apposite aperture di credito che, in deroga alla norma dell'art. 56 del regio decreto 12 novembre 1923, n. 2440, potranno essere disposte fino al limite di lire 250.000.000.

 

          Art. 3.

     Alla copertura dell'onere recato dalla presente legge, viene provveduto con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.

 

          Art. 4.

     Il Ministro per il tesoro provvederà con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.