§ 17.2.180 - Legge 31 ottobre 1967, n. 1082.
Modifica dell'art. 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:31/10/1967
Numero:1082


Sommario
Art. unico.      Il terzo comma dell'art. 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, quale risulta modificato dalla legge di conversione 28 settembre 1966, n. 749, è sostituito dal seguente:


§ 17.2.180 - Legge 31 ottobre 1967, n. 1082. [1]

Modifica dell'art. 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, convertito, con modificazioni, nella legge 28 settembre 1966, n. 749.

(G.U. 29 novembre 1967, n. 298)

 

     Art. unico.

     Il terzo comma dell'art. 5 del decreto-legge 30 luglio 1966, n. 590, quale risulta modificato dalla legge di conversione 28 settembre 1966, n. 749, è sostituito dal seguente:

     "L'indennità di espropriazione delle aree è determinata nei modi previsti dall'art. 1, primo comma, della legge 21 luglio 1965, n. 904".

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.