§ 17.2.61 – L. 20 dicembre 1971, n. 1155.
Norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, in provincia di Viterbo, impiegati nella [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:20/12/1971
Numero:1155


Sommario
Art. 1.      I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, in provincia di Viterbo, colpiti dal terremoto del febbraio 1971, che dovranno [...]
Art. 2.      La domanda diretta ad ottenere il beneficio di cui al precedente art. 1 deve essere presentata al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno che precede [...]
Art. 3.      I giovani iscritti nelle liste di leva di Tuscania e di Arlena di Castro che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore della presente legge sono [...]
Art. 4.      I giovani che, dopo il rinvio del servizio militare, hanno adempiuto al servizio civile in base al quale è stato ottenuto il beneficio sono dispensati dal compiere la [...]
Art. 5.      I giovani che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva e quelli collocati in licenza illimitata senza assegni ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3 [...]
Art. 6.      Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, [...]


§ 17.2.61 – L. 20 dicembre 1971, n. 1155. [1]

Norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, in provincia di Viterbo, impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo dei comuni predetti, colpiti dal terremoto del febbraio 1971.

(G.U. 10 gennaio 1972, n. 7).

 

     Art. 1.

     I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, in provincia di Viterbo, colpiti dal terremoto del febbraio 1971, che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1971, 1972 e 1973, sono ammessi, a domanda, al rinvio del servizio militare di leva qualora chiedano di essere impiegati in un servizio civile, della stessa durata di quello militare, per la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni predetti.

 

          Art. 2.

     La domanda diretta ad ottenere il beneficio di cui al precedente art. 1 deve essere presentata al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione cui il giovane appartiene. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del comune nelle cui liste di leva il giovane è iscritto, attestante che è stata presentata allo stesso comune domanda per prestare un servizio civile, della stessa durata di quello militare, per la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro.

 

          Art. 3.

     I giovani iscritti nelle liste di leva di Tuscania e di Arlena di Castro che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati, a domanda, in licenza illimitata senza assegni, per adempiere al servizio civile di ricostruzione e sviluppo di Tuscania e di Arlena di Castro.

 

          Art. 4.

     I giovani che, dopo il rinvio del servizio militare, hanno adempiuto al servizio civile in base al quale è stato ottenuto il beneficio sono dispensati dal compiere la ferma di leva e sono collocati in congedo illimitato.

     I giovani inviati in licenza illimitata senza assegni ai sensi del precedente art. 3 sono collocati in congedo illimitato dopo che abbiano adempiuto, per una durata uguale al tempo mancante per il completamento della ferma di leva, al servizio civile per la ricostruzione e lo sviluppo di Tuscania e di Arlena di Castro.

     Per ottenere il congedo illimitato gli interessati debbono presentare domanda al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno dal compimento del servizio civile prestato, con allegata la documentazione attestante tale servizio.

 

          Art. 5.

     I giovani che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva e quelli collocati in licenza illimitata senza assegni ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3 decadono dai predetti benefici qualora non abbiano dato inizio, per cause dipendenti dalla loro volontà, al servizio civile entro un anno dalla data in cui siano stati ammessi al servizio civile sostitutivo.

     Decadono dai benefici anche i giovani che non abbiano portato al termine il servizio civile. Tuttavia, se ciò sia dovuto a comprovati motivi di salute o ad altre cause non volontarie, il tempo trascorso in posizione di rinvio o in licenza illimitata senza assegni attendendo al servizio civile è computato ai fini del compimento della ferma di leva.

 

          Art. 6.

     Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, sentito il Presidente della regione del Lazio, saranno stabilite le modalità di espletamento del servizio civile di cui all'art. 1 e saranno indicati gli uffici competenti per il rilascio della documentazione attestante l'adempimento del servizio stesso agli effetti del precedente art. 4.


[1] Abrogata dall'art. 2268 del D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66. Le disposizioni della presente legge sono state prorogate, limitatamente alle classi di leva 1954, 1955, 1956 e 1957, per effetto degli artt. 1 e 2 della L. 15 luglio 1975, n. 390.