§ 17.2.35 – L. 23 ottobre 1960, n. 1319.
Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni e mareggiate verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia dal 20 giugno [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:17. Calamità naturali
Capitolo:17.2 provvedimenti per la ricostruzione
Data:23/10/1960
Numero:1319


Sommario
Art. 1.      Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza delle alluvioni e mareggiate verificatesi in Calabria, in Sicilia, in Lucania dal 20 giugno [...]
Art. 2.      L'art. 6 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, è sostituito dal seguente
Art. 3.      Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata la spesa di lire sette miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del [...]


§ 17.2.35 – L. 23 ottobre 1960, n. 1319. [1]

Autorizzazione di spesa per la riparazione dei danni causati dalle alluvioni e mareggiate verificatesi in Calabria, Lucania e Sicilia dal 20 giugno 1958 al 30 aprile 1960 e in Toscana ed Emilia dall'11 dicembre 1959 al 31 maggio 1960.

(G.U. 17 novembre 1960, n. 281).

 

     Art. 1.

     Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere, in dipendenza delle alluvioni e mareggiate verificatesi in Calabria, in Sicilia, in Lucania dal 20 giugno 1958 al 30 aprile 1960, in Toscana, in Emilia e nella provincia di Mantova a sud del Po dall'11 dicembre 1959 al 31 maggio 1960, in conformità delle disposizioni della legge 28 gennaio 1960, n. 31.

     Le domande per la concessione dei contributi devono essere presentate agli Uffici del genio civile entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 2.

     L'art. 6 della legge 28 gennaio 1960, n. 31, è sostituito dal seguente:

     "I provveditori alle Opere pubbliche sono autorizzati, nei limiti delle somme assegnate ai rispettivi Provveditorati, ad assumere impegni sulle cifre di cui all'art. 5 fin dal primo anno d'applicazione della presente legge".

 

          Art. 3.

     Per l'applicazione delle disposizioni della presente legge è autorizzata la spesa di lire sette miliardi da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.

     All'onere relativo si provvede con corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazione al bilancio per l'esercizio 1959-60.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici e dell'A.N.A.S.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.