§ 76.1.16 - Legge 8 maggio 1952, n. 427.
Delega al Governo per l'emanazione dei testi unici in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e delle [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.1 disciplina generale
Data:08/05/1952
Numero:427


Sommario
Art. 1.      Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita il [...]
Art. 2.      Ferme restando le disposizioni generali vigenti sullo stato giuridico del personale di ruolo dell'Amministrazione postelegrafonica e le relative piante organiche, nel [...]


§ 76.1.16 - Legge 8 maggio 1952, n. 427.

Delega al Governo per l'emanazione dei testi unici in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

(G.U. 10 maggio 1952, n. 109)

 

 

     Art. 1.

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentita il Consiglio dei Ministri, saranno coordinate in uno o più testi unici, nel termine di un anno dalla entrata in vigore della presente legge, le norme vigenti in materia di organizzazione e di servizi dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

 

          Art. 2.

     Ferme restando le disposizioni generali vigenti sullo stato giuridico del personale di ruolo dell'Amministrazione postelegrafonica e le relative piante organiche, nel coordinamento delle norme previste dal precedente articolo potranno essere apportate le necessarie modificazioni ed integrazioni in relazione ai nuovi principi organizzativi ed alle nuove esigenze dei servizi allo scopo di realizzare l'ammodernamento di questi e dei relativi uffici sulla base dei perfezionamenti tecnici e dei criteri industriali acquisiti nel campo dei servizi postali e delle telecomunicazioni.