§ 76.1.7 - R.D. 19 luglio 1941, n. 1198.
Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:76. Poste
Capitolo:76.1 disciplina generale
Data:19/07/1941
Numero:1198


Sommario
Art. 1.      Chiunque intenda valersi della facoltà prevista dall'art. 166, primo capoverso, della legge postale e delle telecomunicazioni, approvata con Regio Decreto 27 febbraio [...]
Art. 2.      La proprietà pubblica e la proprietà altrui interrompono la continuità del fondo o la contiguità di più fondi agli effetti dell'esercizio delle comunicazioni [...]
Art. 3.      Parti dello stesso fondo o di fondi contigui dello stesso proprietario si considerano continui agli effetti del primo capoverso dell'art. 166 della legge, semprechè [...]
Art. 4.      La dichiarazione di necessità di ordine politico o militare, agli effetti della deroga prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 166 della legge, è resa dai ministri [...]
Art. 5.      Il personale, comunque alle dipendenze del concessionario del servizio telefonico o telegrafico pubblico, deve essere di nazionalità italiana e di razza ariana
Art. 6.      L'esercente il servizio telefonico o telegrafico pubblico deve, prima di iniziare la procedura per l'imposizione della servitù, richiedere direttamente all'ufficio del [...]
Art. 7.      Nel caso che non sia possibile raggiungere l'accordo bonario previsto dall'articolo precedente, l'esercente avanzerà al prefetto la domanda di imposizione della servitù
Art. 8.      Ogni qualvolta il passaggio o l'appoggio interessi cose soggette al vincolo artistico od archeologico, il prefetto, prima di emettere il decreto d'imposizione della [...]
Art. 9.      Qualora il passaggio o l'appoggio degli impianti interessino le pubbliche amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo dovrà promuoversi il consenso [...]
Art. 10.      Quando il proprietario intenda valersi della facoltà attribuitagli dal secondo comma dell'art. 183 della legge, deve darne avviso all'esercente del servizio con lettera [...]
Art. 11.      In conseguenza dei lavori da eseguire, l'esercente deve procedere al trasferimento dell'impianto
Art. 12.      Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto anche al rimborso della [...]
Art. 13.      Quando la servitù non risulti imposta con decreto del prefetto, ai sensi dell'art. 181 e seguenti della legge, e gli accordi intervenuti col proprietario del fondo [...]
Art. 14.      Il ministro per le comunicazioni, nei casi previsti dall'art. 189 della legge e nei casi di incroci irregolari tra impianti elettrici e linee telegrafiche o telefoniche, [...]
Art. 15.      L'amministrazione telegrafica o telefonica, nonché i concessionari di impianti telegrafici o telefonici ad uso pubblico, hanno diritto al rimborso delle spese occorrenti [...]
Art. 16.      I pali, le mensole e qualsiasi apparato dell'esercente il servizio telefonico devono essere collocati in modo che non venga alcun danno o disturbo alle linee ed agli [...]
Art. 17.      Le domande per concessioni di comunicazioni telegrafiche per il pubblico servizio, o per uso privato, redatte su carta legale, devono essere dirette al ministero delle [...]
Art. 18.      Le amministrazioni statali civili che hanno necessità di avvalersi di comunicazioni telegrafiche per esclusivo uso dei propri servizi devono farne richiesta [...]
Art. 19.      Qualora l'amministrazione delle poste e dei telegrafi ceda al concessionario in proprietà gli stabili necessari ai servizi di comunicazioni telegrafiche di cui ai numeri [...]
Art. 20.      Per le concessioni di servizi ad uso pubblico tutte le condizioni tecniche relative all'impianto nonché quelle riguardanti la esecuzione del servizio, tariffe, [...]
Art. 21.      Per la concessione di comunicazioni telegrafiche per uso privato le condizioni per l'impianto delle linee, fornitura ed installazione apparati, esecuzione del servizio, [...]
Art. 22.      Nei casi di sospensione parziale o totale del funzionamento degli impianti dati in concessione, ovvero dalla loro assunzione provvisoria da parte dell'amministrazione, [...]
Art. 23.      L'impianto di uffici telegrafici destinati al pubblico servizio è di regola a totale carico dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi
Art. 24.      Enti pubblici e privati possono chiedere all'amministrazione postale e telegrafica l'impianto del servizio telegrafico alle condizioni e modalità stabilite negli [...]
Art. 25.      L'istituzione del servizio telegrafico a richiesta dei comuni potrà essere concessa, purché i comuni stessi contribuiscano nella spesa occorrente per i lavori di linea, [...]
Art. 26.      Il pagamento della quota di contributo fissata dal precedente art. 25 dovrà essere effettuato dai comuni, per un quarto almeno, all'atto della concessione dell'impianto
Art. 27.      La scelta del collegamento spetta esclusivamente alla amministrazione delle poste e dei telegrafi, al quale può variare in ogni tempo il tracciato delle linee, secondo i [...]
Art. 28.      Ove il nuovo servizio non possa impiantarsi nell'ufficio postale, il comune o gli altri richiedenti di cui all'art. 24 saranno tenuti a provvedere e mantenere il locale [...]
Art. 29.      I comuni che desiderano la istituzione di un ufficio telegrafico devono farne domanda in carta da bollo alla amministrazione delle poste e dei telegrafi per il tramite [...]
Art. 30.      Se i comuni intendono valersi delle agevolazioni concesse dall'art. 26, le apposite delegazioni dovranno essere inviate alla direzione generale delle poste e dei [...]
Art. 31.      Qualora, a lavori compiuti, la quota risultante a carico dei comuni risulterà minore di quella prevista, si provvederà annullando o riducendo le delegazioni che [...]
Art. 32.      Quando si debba costruire una linea nell'interesse dei comuni ai sensi degli articoli precedenti, l'amministrazione potrà accettare i pali occorrenti che eventualmente [...]
Art. 33.      I comuni possono chiedere l'istituzione del servizio fonotelegrafico per collegare il capoluogo e le sue frazioni all'ufficio telegrafico più vicino alle stesse [...]
Art. 34.      Nella località ove esiste un ufficio postale, il servizio fonotelegrafico potrà essere disimpegnato dall'ufficio stesso, a meno che il comune provveda a sue spese per un [...]
Art. 35.      Il ministero delle comunicazioni ha facoltà di sopprimere il servizio telegrafico e di procedere alla sua sostituzione con la trasmissione fonica di telegrammi, in [...]
Art. 36.      Le spese di impianto delle agenzie telegrafiche e fonotelegrafiche previste all'art. 276 e seguenti della legge, per quanto riguarda il servizio telegrafico, sono a [...]
Art. 37.      Qualora il concessionario sia un comune, la spesa può essere gravata, per non oltre il 30 per cento, sull'amministrazione postale
Art. 38.      L'amministrazione fornisce in uso al concessionario gratuitamente gli apparati telegrafici, le pile, gli stampati ed i registri; somministra anche i materiali di consumo [...]
Art. 39.      Le altre condizioni e modalità da osservarsi per la concessione di agenzie telegrafiche e fonotelegrafiche sono stabilite in appositi capitolati d'oneri
Art. 40.      Per la concessione in appalto dei servizi di recapito dei telegrammi, degli espressi postali e dei servizi accessori, od anche di uno solo di essi, si procede a [...]
Art. 41.      Nell'atto per la concessione in appalto dei servizi indicati nell'articolo precedente sono indicati i limiti della concessione, il compenso unitario stabilito per [...]
Art. 42.      Al termine della concessione il ministero delle comunicazioni sentito il consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, può rinnovarla alle stesse condizioni [...]
Art. 43.      Il ministero delle comunicazioni ha facoltà di stipulare convenzioni con le varie amministrazioni dello Stato per il pagamento delle tasse interne dei telegrammi [...]
Art. 44.      Per i telegrammi in franchigia sono eseguiti gratuitamente anche i servizi di recapito per espresso, di rilancio di copie e di annullamento
Art. 45.      I telegrammi spediti dalle autorità giudiziarie, dagli ufficiali di polizia giudiziaria e dai reparti della M.V.S.N., confinaria, forestale, portuaria, stradale, [...]
Art. 46.      Per i telegrammi in franchigia diretti all'estero, i mittenti sono tenuti al pagamento delle quote dovute alle amministrazioni estere od alle compagnie e società [...]
Art. 47.      E' ammessa l'accettazione in conto corrente dei telegrammi, contro pagamento della soprattassa di cent. 20 per telegramma con un minimo di soprattasse di lire 10 [...]
Art. 48.      Allo scopo di addivenire alla concessione ad uso pubblico di servizi telefonici, il ministero invita le società e le ditte specializzate nel regno, che abbiano i [...]
Art. 49.      L'azienda di Stato per i servizi telefonici procederà all'esame delle domande pervenute, facendo al ministro le relative proposte
Art. 50.      La cauzione a garanzia degli impegni assunti sarà costituita mediante depositi, presso la cassa depositi e prestiti, di denaro, di titoli di Stato o garantiti dallo [...]
Art. 51.      Nel caso di concessioni accordate a tempo indeterminato, l'amministrazione, trascorso il termine di trent'anni, può, ove lo ritenga conveniente, procedere nei confronti [...]
Art. 52.      La cessione degli stabili in locazione ai sensi degli art. 168 e 198 della legge, è approvata con decreto del ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per [...]
Art. 53.      La cessione di proprietà degli stabili, ai sensi degli art. 168 e 198 della legge, è approvata con decreto reale, su proposta del ministro per le comunicazioni, di [...]
Art. 54.      Indipendentemente dalle nuove costruzioni previste dall'atto di concessione, il concessionario, nella zona accordatagli, ha facoltà di impiantare ed esercitare, previa [...]
Art. 55.      Ferma restando la disposizione dell'art. 170 della legge, per quanto riguarda la cessione anche parziale dell'esercizio, il concessionario può, per le reti minori e [...]
Art. 56.      Il valore degli stabili e degli impianti, nonché delle scorte necessarie al servizio che l'amministrazione cede in proprietà al concessionario è stabilito, in via [...]
Art. 57.      Nell'ipotesi prevista dall'art. 173, n. 2, 3, 4 della legge, la concessione s'intende di diritto risoluta dal giorno della morte del concessionario, della sentenza di [...]
Art. 58.      In caso di fine della concessione per scadenza del termine, l'amministrazione non è tenuta a dare alcun preavviso. Essa prenderà possesso degli impianti previo regolare [...]
Art. 59.      Per operare il riscatto, l'amministrazione darà, almeno un anno prima, preavviso al concessionario per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno
Art. 60.      Nel caso di fine della concessione per scadenza o riscatto, e nel caso di riscatto della concessione non a termine comprendente l'esercizio di impianti telefonici dello [...]
Art. 61.      Il prezzo sarà fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale degli impianti, materiali ed arnesi menzionati nel precedente articolo, al momento in cui [...]
Art. 62.      La diminuzione del valore di riscatto per i contributi dati dalle province, prevista dall'art. 202 della legge, viene effettuata nel modo seguente
Art. 63.      In tutti i casi di riscatto, di fine e di decadenza della concessione, l'amministrazione ed il concessionario dovranno esperire nel termine di un anno le pratiche per [...]
Art. 64.      Nel caso di revoca della concessione, qualora l'amministrazione di Stato eserciti la sua facoltà di acquistare in tutto o in parte gli impianti del concessionario, [...]
Art. 65.      Agli effetti degli articoli precedenti, al principio dell'ultimo anno della concessione, l'amministrazione procederà all'inventario di tutto il materiale e degli [...]
Art. 66.      La concessione per l'impianto e l'esercizio di reti urbane e di linee interurbane ad uso pubblico, è soggetta alle norme tecniche interne emanate dal ministero delle [...]
Art. 67.      Il concessionario ha l'obbligo di costruire, ricostruire e sviluppare gli impianti adottando i tipi più moderni e perfezionati di materiale ed apparecchi, in modo che [...]
Art. 68.      Qualora il concessionario non provveda, nel termine stabilito, all'esecuzione dei lavori cui egli è tenuto, incorre nelle penalità previste dagli atti di concessione
Art. 69.      Il concessionario deve tenere le scritture e provvedere all'invio periodico dei documenti che il ministero prescrive per la contabilità delle tasse telefoniche [...]
Art. 70.      Il ministero delle comunicazioni esercita la sorveglianza sugli impianti, sulla gestione e sull'esercizio del concessionario
Art. 71.      Il canone deve essere versato dal concessionario entro un mese dalla chiusura dell'esercizio e, trattandosi di società, all'atto della presentazione del bilancio [...]
Art. 72.      Gli impianti debbono essere collaudati dall'amministrazione, su richiesta del concessionario
Art. 73.      Quando il servizio proceda in modo irregolare od insufficiente e il concessionario, nonostante due successive diffide notificate a messo di ufficiale giudiziario o [...]
Art. 74.      Agli effetti previsti dall'art. 205 della legge, il ministero delle comunicazioni ha facoltà di intervenire nelle trattative fra le associazioni sindacali, per la [...]
Art. 75.      I ricevitori postali sono autorizzati a gestire in appalto, su richiesta e per conto del concessionario e previo consenso dell'amministrazione da cui dipendono, il [...]
Art. 76.      Le concessioni di linee telefoniche private possono essere accordate solo se fra i punti estremi da collegare non esiste servizio telefonico ad uso pubblico, eccezion [...]
Art. 77.      La domanda di concessione di linee private deve essere presentata all'azienda di Stato per i servizi telefonici e deve contenere
Art. 78.      Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato pagherà ogni anno allo Stato un canone di lire 200 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri [...]
Art. 79.      Per computare la lunghezza delle linee concesse ad uso privato, si terrà conto di tutto il circuito elettrico costituito dai fili che, passando sopra i punti di [...]
Art. 80.      Il canone comincia a decorrere dalla data indicata nel decreto di concessione della linea privata, e dovrà essere versato entro dieci giorni dalla notifica del decreto [...]
Art. 81.      La concessione è data per un anno e può essere prorogata di volta in volta per eguale periodo, a giudizio insindacabile dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e [...]
Art. 82.      Quando il concessionario non impianta la linea o cessa dall'esercizio della concessione prima del termine convenuto, rimane acquisito allo Stato il canone già versato
Art. 83.      La concessione non prorogata cessa di diritto e le comunicazioni non possono più aver luogo dalla data di cessazione
Art. 84.      L'esercente di una rete urbana potrà concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso privato il collegamento di esse con la rete urbana, quando si verifichino le [...]
Art. 85.      L'esercente di una linea interurbana potrà concedere il collegamento della linea telefonica privata alla linea interurbana alle condizioni seguenti
Art. 86.      Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano pure nel caso previsto dall'art. 212 della legge, tenuto conto della categoria cui appartiene l'amministrazione [...]
Art. 87.      Sulle reti pubbliche urbane le comunicazioni devono avere la durata massima di 5 minuti, oltre la quale possono essere interrotte d'ufficio
Art. 88.      Chiunque nell'ambito della rete telefonica urbana può richiedere il collegamento alla centrale di competenza alle condizioni generali stabilite dalla polizza di [...]
Art. 89.      Salvo l'eccezione prevista dal penultimo capoverso dell'articolo precedente, il richiedente l'abbonamento che abbia soddisfatto al pagamento dei normali contributi, alle [...]
Art. 90.      L'abbonamento richiesto nelle reti gestite in concessione, si perfeziona con l'accettazione da parte dell'abbonato della polizza di abbonamento di cui all'art. 88 del [...]
Art. 91.      L'abbonato è responsabile delle conversazioni interurbane comunque effettuate dal proprio apparecchio
Art. 92.      L'abbonato avrà diritto alla rescissione anticipata del contratto trascorso il primo anno di abbonamento solo nel caso in cui venga realizzata la riattivazione [...]
Art. 93.      Il canone di abbonamento alle reti urbane deve pagarsi a rate trimestrali anticipate nei primi quindici giorni di ciascun trimestre solare. Col canone di abbonamento [...]
Art. 94.      L'abbonato deve sottostare a tutte le modifiche di tariffe o di condizioni che fossero stabilite dal ministero delle comunicazioni
Art. 95.      Il richiedente l'abbonamento, che sia anche proprietario dell'immobile in cui deve installarsi l'apparecchio, ha l'obbligo di concedere gratuitamente all'esercente il [...]
Art. 96.      E' vietato all'abbonato di rivolgersi ad estranei per far eseguire riparazioni o spostamenti di apparecchi
Art. 97.      L'abbonato deve permettere l'accesso nei propri locali agli agenti dell'esercente il servizio telefonico muniti di tessera di riconoscimento, per le verifiche [...]
Art. 98.      L'uso dell'apparecchio telefonico principale o supplementare è consentito esclusivamente all'abbonato e ai suoi dipendenti e familiari
Art. 99.      L'abbonato è responsabile dell'esattezza delle indicazioni atte a stabilire la categoria in cui deve essere classificato, in relazione all'uso che vien fatto del [...]
Art. 100.      Il concessionario della rete urbana, deve, a sue spese collegare questa con la centrale interurbana locale, se esercitata dall'amministrazione di Stato
Art. 101.      Gli uffici centrali ed i posti telefonici pubblici di reti urbane o di linee interurbane debbono accettare le domande di conversazioni fino a mezz'ora prima della fine [...]
Art. 102.      Ciascun apparecchio può essere adoperato per le sole conversazioni orali dirette, anche se installato nelle portinerie
Art. 103.      Il concessionario che intenda ottenere l'autorizzazione di cui al capoverso dell'art. 213 della legge, deve farne formale richiesta al momento della presentazione del [...]
Art. 104.      L'obbligo del concessionario di installare su richiesta degli abbonati uno o più apparecchi in derivazione interna dell'apparecchio principale alle tariffe previste, è [...]
Art. 105.  [1]
Art. 106.      Gli impianti di cui all'articolo precedente, compresi quelli, eseguiti a cure delle amministrazioni militari, debbono essere conformi alle prescrizioni tecniche indicate [...]
Art. 107.  [2]
Art. 108.  [3]
Art. 109.      Ad ogni linea telefonica urbana possono essere allacciate al massimo cinque derivazioni interne
Art. 110.      Qualora l'esercente il servizio sostituisca il sistema di commutazione della rete, l'abbonato dovrà uniformarvi contemporaneamente, a sue spese, l'eventuale impianto [...]
Art. 111.      L'impianto per il collegamento alle linee telefoniche di apparecchi atti alla registrazione ed alla ripetizione di conversazioni effettuate sui circuiti telefonici deve [...]
Art. 112.      L'impianto dell'apparecchio di cui all'articolo precedente è subordinato ad una speciale licenza intestata all'utente, da richiedersi caso per caso dal concessionario [...]
Art. 113.      Qualora l'impianto dell'apparecchio dia luogo ad abusi o ad inconvenienti dannosi al servizio, il ministero delle comunicazioni potrà, a suo insindacabile giudizio, [...]
Art. 114.      L'esercente il servizio deve osservare, nella compilazione e pubblicazione degli elenchi degli abbonati alle reti urbane esistenti nella zona di concessione, le norme [...]
Art. 115.      Tutti i posti telefonici pubblici devono essere muniti di targa in metallo, indicante al pubblico l'esistenza del locale adibito al servizio telefonico
Art. 116.      La durata di una conversazione sulle linee interurbane è di tre minuti e costituisce una unità
Art. 117.      Sulle linee interurbane le comunicazioni sono date secondo l'ordine di iscrizione delle domande, comunque presentate, salvo le eccezioni di priorità stabilite [...]
Art. 118.      Il concessionario risponde all'amministrazione di Stato delle tasse per le conversazioni interurbane richieste dal domicilio dei propri abbonati
Art. 119.      L'abbonato urbano iscritto per una comunicazione interurbana dovrà essere avvisato dall'ufficio interurbano appena sia arrivato il suo turno di corrispondenza; se egli [...]
Art. 120.      La tassa per il recapito degli avvisi telefonici è stabilita con decreto del ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze
Art. 121.      Qualora sia richiesta una conversazione con una persona non abbonata al telefono, potrà essere inviato un avviso telefonico da recapitare per espresso al domicilio [...]
Art. 122.      Se un avviso per telefono non può essere comunicato al destinatario o un espresso non può essere recapitato per cause non imputabili all'amministrazione o al [...]
Art. 123.      Per la corrispondenza sulle linee internazionali valgono le disposizioni stabilite nei relativi accordi
Art. 124.      L'istituzione degli uffici per il servizio di dettatura dei telegrammi, previsto dall'art. 228 della legge, viene stabilito dall'amministrazione previa intesa con [...]
Art. 125.      L'ufficio di dettatura dei telegrammi è gestito direttamente dall'esercente del servizio telefonico, il quale verserà gli importi delle tasse telegrafiche direttamente [...]
Art. 126.      Nei centri in cui viene istituito l'ufficio di dettatura dei telegrammi, l'amministrazione telegrafica dovrà fornire gratuitamente all'esercente il servizio telefonico [...]
Art. 127.      Effettuata dall'ufficio telefonico la trasmissione per telefono, l'ufficio telegrafico invierà, a mezzo posta in franchigia, al domicilio degli abbonati, i telegrammi [...]
Art. 128.      Nessun deposito di garanzia deve fare all'esercente il servizio chi usufruisce del solo servizio di recapito
Art. 129.      Gli uffici di dettatura trasmetteranno e riceveranno nell'ordine di presentazione da parte dell'ufficio telegrafico o della richiesta da parte degli utenti; però i [...]
Art. 130.      Le commissioni per telefono, previste dall'art. 231 della legge sono ordinarie od urgenti
Art. 131.      Il mittente della commissione ne comunica il testo per telefono alla centrale interurbana dal domicilio, se abbonato, o da un ufficio di accettazione
Art. 132.      La commissione telefonica non può contenere un numero di parole superiore a venti, compreso l'indirizzo, la firma e l'eventuale numero telefonico che il mittente ritenga [...]
Art. 133.      Per le commissioni da recapitare al domicilio del destinatario o fermo posta, è dovuta dal mittente la soprattassa prevista all'art. 121 del presente regolamento
Art. 134.      Per il servizio delle commissioni telefoniche è valido l'anticipo per conversazioni interurbane previste dall'art. 224 della legge. In mancanza di tale anticipo, [...]
Art. 135.      Le tariffe stabilite con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 232 della legge, sono comprensive di ogni prestazione, onere e spesa, per l'impianto di tipo normale e [...]
Art. 136.      Il ribasso di tariffa sull'abbonamento telefonico urbano, stabilito in favore degli uffici delle amministrazioni statali, si applica anche agli uffici giudiziari
Art. 137.      Gli abbonamenti duplex, da installarsi nelle abitazioni private, sono ammessi dove lo consente la possibilità tecnica dell'impianto e l'ubicazione dei rispettivi utenti, [...]
Art. 138.      I supplementi di maggior distanza, previsti dalle tariffe sul canone di abbonamento urbano sulle spese per compenso impianto, si applicano agli abbonati residenti oltre [...]
Art. 139.  [4]
Art. 140.      Sono ammesse riduzioni di tariffa per le conversazioni che si svolgono in determinate ore del giorno
Art. 141.      Nei giorni festivi la tariffa per le conversazioni interurbane è ridotta alla metà della tariffa normale
Art. 142.      L'abbonamento a comunicazioni interurbane previsto all'art. 226 della legge non può essere messo a disposizione di terzi, né usato a scopo di lucro
Art. 143.      Le unità di conversazioni in abbonamento non usufruite a causa d'interruzione del servizio potranno essere concesse, se le condizioni del lavoro lo permettano, in ora [...]
Art. 144.      Sono ammesse prenotazioni per conversazioni ad ora fissa
Art. 145.      I collegamenti diretti alle centrali interurbane sono soggetti, ove esistano reti urbane, alla tariffa di abbonamento urbano stabilita per la categoria prima con [...]
Art. 146.      I collegamenti diretti ai centralini interurbani ove esiste rete urbana sono convogliati di preferenza nei cavi dell'esercente il servizio
Art. 147.      La tariffa per le commissioni telefoniche urgenti è tripla di quella stabilita per le commissioni ordinarie
Art. 148.      Quando sono ammesse commissioni telefoniche redatte in lingua estera, è dovuta per le commissioni suddette la tassa doppia di quella stabilita per le commissioni in [...]
Art. 149.      Alle commissioni telefoniche si applica la soprattassa di cui all'art. 224 della legge
Art. 150.      I comuni o gli altri enti che intendono valersi delle disposizioni dell'art. 239 della legge dovranno avanzare domanda al concessionario telefonico della zona
Art. 151.      Il concessionario potrà subordinare l'esecuzione dell'impianto alla condizione che per tutta la durata della concessione i comuni o gli enti interessati forniscano [...]
Art. 152.      Le province che intendono valersi delle disposizioni dell'art. 240 della legge dovranno presentare domanda al ministero delle comunicazioni, corredata dal regolare [...]
Art. 153.      L'assunzione totale o parziale, da parte della azienda di Stato per i servizi telefonici, degli interessi sul mutuo contratto dalla provincia, è deliberata con decreto [...]
Art. 154.      Se occorrerà un progetto supplementare o se il mutuo già assunto si rivelasse insufficiente, per causa di forza maggiore, nel corso dei lavori, per la concessione del [...]
Art. 155.      La erogazione delle somme accantonate verrà eseguita gradualmente dall'istituto mutuante al concessionario, su richiesta di quest'ultimo, e previo nulla osta del [...]
Art. 156.      In dipendenza dell'esecuzione dell'esercizio degli impianti, le province ed i comuni non possono richiedere né indennità né canoni per l'appoggio degli impianti stessi o [...]
Art. 157.      Nessun concorso alle spese per l'esercizio e la manutenzione degli impianti può essere preteso dal concessionario da parte delle province e dei comuni, fuorché quello [...]
Art. 158.      Per l'esercizio delle linee fonotelegrafiche si applicano le disposizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento


§ 76.1.7 - R.D. 19 luglio 1941, n. 1198.

Approvazione del regolamento di esecuzione dei titoli I, II e III del libro II della legge postale e delle telecomunicazioni.

(G.U. 12 novembre 1941, n. 267)

 

 

 

     Art. 1.

     E' approvato l'unito regolamento, firmato, d'ordine nostro, dal ministro segretario di Stato per le comunicazioni, composto di centocinquantotto articoli, con cui sono disciplinate le norme esecutive di carattere generale sui servizi telegrafici e telefonici e quelle particolari dei detti servizi.

 

     Art. 2.

     Il detto regolamento avrà effetto da giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del regno e, da tale data, restano abrogate tutte le disposizioni precedentemente emanate che risultino contrarie o incompatibili con esso.

 

Regolamento

 

Titolo I

 

PARTE GENERALE.

 

Capo I

 

DISPOSIZIONI GENERALI SUGLI IMPIANTI E SULLE CONCESSIONI.

 

     Art. 1.

     Chiunque intenda valersi della facoltà prevista dall'art. 166, primo capoverso, della legge postale e delle telecomunicazioni, approvata con Regio Decreto 27 febbraio 1936-XIV, n. 645, che nel presente regolamento verrà indicata con la parola "legge" senz'altro riferimento, deve darne avviso per mezzo di lettera raccomandata all'azienda di Stato per i servizi telefonici, quando trattasi di servizio telefonico e alla direzione generale delle poste e dei telegrafi quando trattasi di servizio telegrafico.

     Le predette amministrazioni potranno in ogni caso ordinare un sopralluogo allo scopo di accertare l'esistenza delle condizioni di legge.

 

          Art. 2.

     La proprietà pubblica e la proprietà altrui interrompono la continuità del fondo o la contiguità di più fondi agli effetti dell'esercizio delle comunicazioni telegrafiche e telefoniche, ai sensi dell'art. 166 della legge.

 

          Art. 3.

     Parti dello stesso fondo o di fondi contigui dello stesso proprietario si considerano continui agli effetti del primo capoverso dell'art. 166 della legge, semprechè risultino uniti da opere permanenti appartenenti al proprietario medesimo.

 

          Art. 4.

     La dichiarazione di necessità di ordine politico o militare, agli effetti della deroga prevista dall'ultimo capoverso dell'art. 166 della legge, è resa dai ministri competenti.

 

          Art. 5.

     Il personale, comunque alle dipendenze del concessionario del servizio telefonico o telegrafico pubblico, deve essere di nazionalità italiana e di razza ariana.

 

Capo II

 

DELLE SERVITU'.

 

          Art. 6.

     L'esercente il servizio telefonico o telegrafico pubblico deve, prima di iniziare la procedura per l'imposizione della servitù, richiedere direttamente all'ufficio del genio civile il suo intervento per l'esperimento di un accordo bonario.

     A tal uopo l'esercente il servizio rimetterà all'ufficio del genio civile un piano di massima del lavoro, corredato di un progetto grafico rudimentale in cui sia delineato a larghi tratti il passaggio o l'appoggio di fili, cavi e impianti telefonici o telegrafici sotto o sulla proprietà altrui, e dell'indicazione dell'indennità che si offre al proprietario.

     L'ufficio del genio civile comunica l'offerta dell'esercente al proprietario il quale può fare controproposte di indennità, corredandole della dimostrazione dell'effettiva diminuzione del valore del fondo, in relazione all'onere che ad esso si impone ed al contenuto della servitù.

 

          Art. 7.

     Nel caso che non sia possibile raggiungere l'accordo bonario previsto dall'articolo precedente, l'esercente avanzerà al prefetto la domanda di imposizione della servitù.

     L'ufficio del genio civile rimette al prefetto l'incarto formatosi per lo svolgimento delle pratiche di bonario accordo accompagnato dalle sue proposte sulle modalità d'imposizione della servitù e sulla determinazione nell'indennità, quando questa sia dovuta.

     Il prefetto decide in merito alle proposte del genio civile e, in seguito a dimostrazioni dell'eseguito pagamento o al deposito presso la direzione delle poste e dei telegrafi della provincia, dell'indennità, quando questa sia dovuta, emana il decreto di imposizione coattiva della servitù che autorizza il passaggio o l'appoggio dei fili, cavi e impianti telefonici o telegrafici sotto o sulle proprietà pubbliche e private.

     Il decreto del prefetto viene comunicato in via amministrativa alle parti interessate.

 

          Art. 8.

     Ogni qualvolta il passaggio o l'appoggio interessi cose soggette al vincolo artistico od archeologico, il prefetto, prima di emettere il decreto d'imposizione della servitù, dovrà sentire la competente sopraintendenza.

 

          Art. 9.

     Qualora il passaggio o l'appoggio degli impianti interessino le pubbliche amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo dovrà promuoversi il consenso dell'autorità competente territorialmente.

 

          Art. 10.

     Quando il proprietario intenda valersi della facoltà attribuitagli dal secondo comma dell'art. 183 della legge, deve darne avviso all'esercente del servizio con lettera raccomandata o atto d'ufficiale giudiziario due mesi prima dell'inizio dei lavori, avendo cura d'inviare il progetto delle opere da eseguire.

     In caso di dissenso tra le parti circa la coesistenza della servitù con le opere da eseguire decide definitivamente l'amministrazione postale telegrafica o l'azienda di Stato, a seconda dei casi.

 

          Art. 11.

     In conseguenza dei lavori da eseguire, l'esercente deve procedere al trasferimento dell'impianto.

 

          Art. 12.

     Il proprietario che ha ricevuto una indennità per la servitù impostagli, nel momento in cui ottiene di essere liberato dalla medesima, è tenuto anche al rimborso della somma ricevuta, detratto l'equo compenso per l'onere già subito.

     Da tale obbligo è esente lo Stato per i beni di sua proprietà.

 

          Art. 13.

     Quando la servitù non risulti imposta con decreto del prefetto, ai sensi dell'art. 181 e seguenti della legge, e gli accordi intervenuti col proprietario del fondo contemplino eventualmente che, in caso di spostamento degli impianti richiesto dal proprietario stesso, le spese relative facciano carico all'esercente, queste dovranno ripartirsi fra gli utenti degli impianti, proporzionalmente al numero delle rispettive condutture.

 

Capo III

 

DELLA POLIZIA E PROTEZIONE DELLE TELECOMUNICAZIONI.

 

          Art. 14.

     Il ministro per le comunicazioni, nei casi previsti dall'art. 189 della legge e nei casi di incroci irregolari tra impianti elettrici e linee telegrafiche o telefoniche, ogni qualvolta ritenga che sussistano gravi inconvenienti per gli utenti e per il servizio, in attesa di definitivi provvedimenti previsti dal citato art. 189, promuove d'accordo coi ministri competenti, i provvedimenti contingenti che il caso richiede.

 

          Art. 15.

     L'amministrazione telegrafica o telefonica, nonché i concessionari di impianti telegrafici o telefonici ad uso pubblico, hanno diritto al rimborso delle spese occorrenti per eliminare i disturbi arrecati ai loro servizi dagli impianti di trasporto, trasformazione ed utilizzazione della energia elettrica, per i quali non sussistono ragioni di preesistenza.

     A tali effetti la preesistenza delle condutture elettriche si determina in base alla data della presentazione della domanda di autorizzazione e per le linee telefoniche e telegrafiche non statali in servizio pubblico in base alla data della domanda di approvazione del piano tecnico o di concessione.

     Per le linee telegrafiche o telefoniche dello Stato vale la data in cui risulta disposta la costruzione della amministrazione competente.

     In caso di rifiuto tanto l'amministrazione telegrafica o telefonica quanto i concessionari, con l'autorizzazione e la assistenza questi ultimi della competente amministrazione da cui dipendono, possono promuovere i provvedimenti per lo spostamento o la modificazione degli impianti perturbatori valendosi delle disposizioni dell'art. 189 della legge.

 

          Art. 16.

     I pali, le mensole e qualsiasi apparato dell'esercente il servizio telefonico devono essere collocati in modo che non venga alcun danno o disturbo alle linee ed agli apparati della rete telegrafica dello Stato.

     In difetto di accordo tra le parti interessate provvede il ministero delle comunicazioni.

 

Titolo II

 

DEI SERVIZI TELEGRAFICI.

 

Capo I

 

IMPIANTI E CONCESSIONI.

 

          Art. 17.

     Le domande per concessioni di comunicazioni telegrafiche per il pubblico servizio, o per uso privato, redatte su carta legale, devono essere dirette al ministero delle comunicazioni, amministrazione delle poste e dei telegrafi, e devono contenere l'indicazione del richiedente e della sua residenza nonché della natura e scopo del servizio chiesto in concessione.

     Nel caso di richiesta di concessioni da parte di un privato, dovranno unirsi a corredo delle istanze i seguenti documenti:

     1° estratto dell'atto di nascita rilasciato in data posteriore al 10 marzo 1939;

     2° certificato di cittadinanza italiana;

     3° certificato generale del casellario giudiziale;

     4° certificato di buona condotta morale e politica rilasciato dal podestà del comune in cui il richiedente risiede;

     5° certificato di iscrizione al P.N.F. rilasciato dall'autorità competente;

     6° progetto tecnico degli impianti, corredato dai relativi schemi.

     I certificati di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 devono essere legalizzati dall'autorità competente; quelli di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5, devono essere inoltre di data non anteriore di tre mesi a quella della domanda.

     Sono esclusi dalla concessione gli appartenenti alla razza ebraica.

     Se la concessione viene richiesta da un ente o da una società, dovranno allegarsi alla istanza, oltre il progetto tecnico innanzi menzionato, i seguenti documenti invece di quelli elencati ai numeri 1, 2, 3, 4 e 5 del presente articolo:

     a) copia autentica dell'atto costitutivo dell'ente o della società richiedente;

     b) copia dello statuto;

     c) documento comprovante la esecuzione delle formalità richieste dalla legge perché la costituzione della società o ente sia perfetta;

     d) documento comprovante che l'ente o la società ha sede in Italia, e che gli amministratori e il capitale sono almeno per due terzi italiani.

     Nel caso di concessione di linee telegrafiche per collegare la sede di privati od enti con l'ufficio telegrafico centrale locale, allo scopo dell'inoltro più rapido dei telegrammi da e per il concessionario, non occorrono i documenti indicati ai numeri da 1 a 6.

 

          Art. 18.

     Le amministrazioni statali civili che hanno necessità di avvalersi di comunicazioni telegrafiche per esclusivo uso dei propri servizi devono farne richiesta all'amministrazione delle poste e dei telegrafi, la quale comunica alle amministrazioni richiedenti le deliberazioni e le norme da osservarsi.

 

          Art. 19.

     Qualora l'amministrazione delle poste e dei telegrafi ceda al concessionario in proprietà gli stabili necessari ai servizi di comunicazioni telegrafiche di cui ai numeri 1 e 2 dell'art. 168 della legge, il valore degli edifici sarà stabilito in base a perizia dell'ufficio tecnico erariale, le cui spese saranno a carico del concessionario.

     In tutti i casi la concessione in uso di stabili o locali sarà fatta mediante contratto di affitto con la corrisposta annua che sarà fissata dall'ufficio tecnico erariale.

 

          Art. 20.

     Per le concessioni di servizi ad uso pubblico tutte le condizioni tecniche relative all'impianto nonché quelle riguardanti la esecuzione del servizio, tariffe, sorveglianza, canoni, cessazione, revoca, riscatto ecc., sono stabilite nell'atto di concessione.

 

          Art. 21.

     Per la concessione di comunicazioni telegrafiche per uso privato le condizioni per l'impianto delle linee, fornitura ed installazione apparati, esecuzione del servizio, sorveglianza, canone, cauzione, cessazione, revoca, ecc., sono stabilite nell'atto di concessione, nel quale sarà anche specificato che:

     a) è assolutamente vietato servirsi della comunicazione per lo scambio di telegrammi di terze persone, salvo speciali eccezioni per determinati enti o persone risultanti dall'atto di concessione medesimo, e che infrazioni alla suddetta disposizione sono punite con ammenda ai sensi dell'art. 178 della legge;

     b) per le comunicazioni colleganti concessionari con uffici telegrafici centrali può essere imposta una sovrattassa per ogni telegramma trasmesso dal concessionario all'ufficio telegrafico centrale per il successivo inoltro.

 

          Art. 22.

     Nei casi di sospensione parziale o totale del funzionamento degli impianti dati in concessione, ovvero dalla loro assunzione provvisoria da parte dell'amministrazione, oltre la riduzione dei canoni di cui all'art. 196 della legge, sarà corrisposto al concessionario l'importo delle spese di esercizio che eventualmente rimanessero a suo carico, oltre agli interessi e l'ammortamento del capitale.

     Nel caso di assunzione dell'esercizio da parte del governo, all'atto della consegna sarà redatto un verbale da cui risulti lo stato di conservazione e di funzionamento dei singoli apparati.

     Alla riconsegna, se il funzionamento e lo stato degli apparati risulteranno regolari, nessuna indennità sarà dovuta al concessionario. In caso diverso lo Stato corrisponderà al concessionario un compenso da determinarsi dal ministero delle comunicazioni, inteso il parere del consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, su perizia tecnica di un funzionario espressamente delegato.

     Su richiesta del concessionario, la perizia tecnica potrà essere eseguita da una commissione costituita da un rappresentante dell'amministrazione postelegrafica con funzioni di presidente, e da due membri, uno in rappresentanza del concessionario e l'altro scelto fra gli esperti delle industrie telegrafiche, rispettivamente designati dalle parti.

     Le deliberazioni prese dal ministero delle comunicazioni e della commissione di cui sopra sono definitive.

 

Capo II

 

IMPIANTO UFFICI TELEGRAFICI.

 

          Art. 23.

     L'impianto di uffici telegrafici destinati al pubblico servizio è di regola a totale carico dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi.

     E' altresì a totale carico dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi, nel limite dei fondi all'uopo stanziati nel proprio bilancio, l'impianto di uffici richiesto dal ministero dell'interno per ragioni di sicurezza pubblica.

 

          Art. 24.

     Enti pubblici e privati possono chiedere all'amministrazione postale e telegrafica l'impianto del servizio telegrafico alle condizioni e modalità stabilite negli articoli seguenti.

 

          Art. 25.

     L'istituzione del servizio telegrafico a richiesta dei comuni potrà essere concessa, purché i comuni stessi contribuiscano nella spesa occorrente per i lavori di linea, per gli impianti interni ed eventualmente per la sistemazione della linea esistente, mediante una quota di concorso pari al 70 per cento dell'importo totale previsto, salvo conguaglio a lavori ultimati.

     La spesa sarà calcolata seguendo le norme stabilite per i lavori in conto dell'amministrazione delle poste e dei telegrafi.

 

          Art. 26.

     Il pagamento della quota di contributo fissata dal precedente art. 25 dovrà essere effettuato dai comuni, per un quarto almeno, all'atto della concessione dell'impianto.

     Il pagamento della rimanente somma potrà effettuarsi in non più di cinque rate uguali negli anni immediatamente successivi alla concessione, senza corresponsione di interessi, e dovrà essere garantito, da parte dei comuni, all'atto della concessione stessa, col rilascio di corrispondenti delegazioni sulla sovrimposta o, in deficienza di questa, sopra altro cespite delegabile per legge.

 

          Art. 27.

     La scelta del collegamento spetta esclusivamente alla amministrazione delle poste e dei telegrafi, al quale può variare in ogni tempo il tracciato delle linee, secondo i criteri che regolano lo sviluppo generale della rete telegrafica, senza che per questo i comuni, gli enti, le società ed i privati, che hanno concorso per la costruzione di dette linee, abbiano titolo a rimborsi o compensi di sorta.

     In ogni caso, tanto i materiali delle linee telegrafiche costruite, quanto gli apparati degli uffici impiantati col concorso dei comuni e di altri enti, restano di esclusiva proprietà dello Stato.

 

          Art. 28.

     Ove il nuovo servizio non possa impiantarsi nell'ufficio postale, il comune o gli altri richiedenti di cui all'art. 24 saranno tenuti a provvedere e mantenere il locale convenientemente arredato.

 

          Art. 29.

     I comuni che desiderano la istituzione di un ufficio telegrafico devono farne domanda in carta da bollo alla amministrazione delle poste e dei telegrafi per il tramite della direzione provinciale delle poste e dei telegrafi della rispettiva provincia.

     Alla domanda dovrà essere allegata la deliberazione podestarile vistata dall'autorità tutoria.

 

          Art. 30.

     Se i comuni intendono valersi delle agevolazioni concesse dall'art. 26, le apposite delegazioni dovranno essere inviate alla direzione generale delle poste e dei telegrafi per la verifica e per l'ulteriore inoltro alla competente intendenza di finanza.

 

          Art. 31.

     Qualora, a lavori compiuti, la quota risultante a carico dei comuni risulterà minore di quella prevista, si provvederà annullando o riducendo le delegazioni che scadrebbero negli ultimi anni; se invece essa risultasse maggiore, ed i comuni non intendessero versare in una sola volta la differenza dovuta, potranno anche per questa rilasciare altre cinque delegazioni uguali, con le medesime scadenze delle precedenti.

 

          Art. 32.

     Quando si debba costruire una linea nell'interesse dei comuni ai sensi degli articoli precedenti, l'amministrazione potrà accettare i pali occorrenti che eventualmente fossero forniti dagli interessati, purché i pali stessi abbiano i requisiti prescritti dai capitolati in vigore.

 

Capo III

 

COLLEGAMENTI FONOTELEGRAFICI.

 

          Art. 33.

     I comuni possono chiedere l'istituzione del servizio fonotelegrafico per collegare il capoluogo e le sue frazioni all'ufficio telegrafico più vicino alle stesse condizioni stabilite per l'impianto di uffici telegrafici.

 

          Art. 34.

     Nella località ove esiste un ufficio postale, il servizio fonotelegrafico potrà essere disimpegnato dall'ufficio stesso, a meno che il comune provveda a sue spese per un locale adatto e deleghi, parimenti a sue spese, per l'esercizio del servizio fonotelegrafico, una persona di sua fiducia riconosciuta idonea dall'amministrazione.

     In tal caso il comune risponderà verso l'amministrazione delle tasse riscosse e della regolarità del servizio.

 

          Art. 35.

     Il ministero delle comunicazioni ha facoltà di sopprimere il servizio telegrafico e di procedere alla sua sostituzione con la trasmissione fonica di telegrammi, in quegli uffici di minore importanza, la cui inclusione diretta nella rete telegrafica non si ritenga giustificata dalle necessità del servizio.

 

Capo IV

 

IMPIANTO AZIENDE TELEGRAFICHE E FONOTELEGRAFICHE.

 

          Art. 36.

     Le spese di impianto delle agenzie telegrafiche e fonotelegrafiche previste all'art. 276 e seguenti della legge, per quanto riguarda il servizio telegrafico, sono a totale carico del concessionario, il quale dovrà anticiparne il presunto ammontare in base ad apposita perizia compilata dall'amministrazione con le norme dei lavori da eseguirsi per conto proprio.

 

          Art. 37.

     Qualora il concessionario sia un comune, la spesa può essere gravata, per non oltre il 30 per cento, sull'amministrazione postale.

 

          Art. 38.

     L'amministrazione fornisce in uso al concessionario gratuitamente gli apparati telegrafici, le pile, gli stampati ed i registri; somministra anche i materiali di consumo ed assume a suo carico le spese per il servizio di manutenzione della linea di collegamento della agenzia alla rete e degli apparati telegrafici.

 

          Art. 39.

     Le altre condizioni e modalità da osservarsi per la concessione di agenzie telegrafiche e fonotelegrafiche sono stabilite in appositi capitolati d'oneri.

 

Capo V

 

AGENZIE DI RECAPITO PER TELEGRAMMI E DEGLI ESPRESSI POSTALI E SERVIZI ACCESSORI.

 

          Art. 40.

     Per la concessione in appalto dei servizi di recapito dei telegrammi, degli espressi postali e dei servizi accessori, od anche di uno solo di essi, si procede a licitazione privata, nelle forme stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato.

     Alla licitazione sono ammesse le ditte, cooperative di lavoro e privati, ritenuti idonei, che ne abbiano fatto domanda in seguito all'apposito bando di concorso pubblicato dal ministero delle comunicazioni, od in seguito ad invito. Sono escluse le donne.

     L'appalto viene conferito, con riserva della superiore approvazione a chi abbia fatto migliori condizioni. A parità di condizioni, viene data la preferenza alle cooperative costituite fra ex-combattenti.

     Il ministero delle comunicazioni può considerare nulla la assegnazione avvenuta in sede di licitazione, qualora ritenga che le condizioni fatte dal migliore offerente non diano garanzia che il servizio possa essere disimpegnato con la dovuta regolarità.

     Le licitazioni di cui sopra sono tenute presso la locale direzione provinciale delle poste e dei telegrafi ed il direttore provinciale, o chi per esso, funge da ufficiale rogante e firma il relativo contratto o capitolato d'oneri in rappresentanza dell'amministrazione.

 

          Art. 41.

     Nell'atto per la concessione in appalto dei servizi indicati nell'articolo precedente sono indicati i limiti della concessione, il compenso unitario stabilito per ciascuno dei servizi dati in appalto, l'ammontare della cauzione, le disposizioni principali ed obblighi del concessionario per l'esecuzione del servizio o dei servizi ed, eventualmente, il compenso da corrispondersi dal concessionario ai fattorini dipendenti.

 

          Art. 42.

     Al termine della concessione il ministero delle comunicazioni sentito il consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, può rinnovarla alle stesse condizioni ed a condizioni più vantaggiose per la amministrazione, senza procedere a nuova licitazione, qualora il concessionario abbia disimpegnato lodevolmente i servizi affidatigli.

 

Capo VI

 

TARIFFE E FRANCHIGIE.

 

          Art. 43.

     Il ministero delle comunicazioni ha facoltà di stipulare convenzioni con le varie amministrazioni dello Stato per il pagamento delle tasse interne dei telegrammi mediante il versamento di un canone annuo fisso.

     Le convenzioni suddette devono essere approvate con decreto interministeriale, firmato dai ministri per le comunicazioni, per le finanze, e dell'altra amministrazione contraente.

 

          Art. 44.

     Per i telegrammi in franchigia sono eseguiti gratuitamente anche i servizi di recapito per espresso, di rilancio di copie e di annullamento.

 

          Art. 45.

     I telegrammi spediti dalle autorità giudiziarie, dagli ufficiali di polizia giudiziaria e dai reparti della M.V.S.N., confinaria, forestale, portuaria, stradale, ferroviaria e postale-telegrafica, e le risposte relative, per poter essere ammessi in franchigia delle tasse interne, devono soddisfare ai seguenti requisiti:

     a) trattare esclusivamente di affari di polizia giudiziaria o di giustizia penale. Per i telegrammi redatti in cifra è in facoltà dell'amministrazione esperire gli accertamenti necessari per controllare che essi rispondano al suddetto requisito;

     b) essere compilati in termini concisi;

     c) avere carattere di urgenza tale da rendere indispensabile l'uso del telegrafo;

     d) portare la firma chiaramente leggibile del funzionario mittente, preceduta dalla sua qualifica o grado;

     e) portare il bollo d'ufficio e, nell'apposito spazio del modello, la dichiarazione che il contenuto del telegramma riguarda esclusivamente gli affari di cui alla lettera a), per i quali è ammessa la franchigia;

     f) essere scritti sugli speciali modelli forniti dalle amministrazioni interessate alle autorità dipendenti.

     In mancanza di qualcuno dei requisiti di cui agli alinea a), b) e c), i mittenti dei telegrammi in questione sono tenuti a pagarne le tasse.

 

          Art. 46.

     Per i telegrammi in franchigia diretti all'estero, i mittenti sono tenuti al pagamento delle quote dovute alle amministrazioni estere od alle compagnie e società telegrafiche.

     Le tasse radiotelegrafiche, per quanto concerne le stazioni costiere e di bordo nazionali, sono considerate come tasse agli effetti della franchigia.

 

          Art. 47.

     E' ammessa l'accettazione in conto corrente dei telegrammi, contro pagamento della soprattassa di cent. 20 per telegramma con un minimo di soprattasse di lire 10 mensili, oltre al deposito preventivo di una somma corrispondente all'importo approssimativo delle tasse e soprattasse telegrafiche di un mese. Il deposito è da ricostruirsi man mano che è prossimo ad esaurirsi; l'accettazione dei telegrammi in conto corrente è sospesa appena il deposito sia esaurito.

 

Titolo III

 

DEI SERVIZI TELEFONICI.

 

Capo I

 

CONCESSIONI AD USO PUBBLICO.

 

          Art. 48.

     Allo scopo di addivenire alla concessione ad uso pubblico di servizi telefonici, il ministero invita le società e le ditte specializzate nel regno, che abbiano i requisiti per potere ottenere la concessione, ad indicare le condizioni alle quali sarebbero disposte ad assumere il servizio, tenendo presente il capitolato predisposto dall'amministrazione.

 

          Art. 49.

     L'azienda di Stato per i servizi telefonici procederà all'esame delle domande pervenute, facendo al ministro le relative proposte.

     Il ministro, sulla base di tali proposte e sentito il consiglio di amministrazione delle poste e dei telegrafi, giudica definitivamente.

     Il relativo provvedimento sarà adottato mediante decreto reale.

 

          Art. 50.

     La cauzione a garanzia degli impegni assunti sarà costituita mediante depositi, presso la cassa depositi e prestiti, di denaro, di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, ovvero di altri titoli da determinarsi all'atto della concessione.

 

          Art. 51.

     Nel caso di concessioni accordate a tempo indeterminato, l'amministrazione, trascorso il termine di trent'anni, può, ove lo ritenga conveniente, procedere nei confronti del concessionario alla stipulazione di nuovi patti, prorogando il termine.

 

          Art. 52.

     La cessione degli stabili in locazione ai sensi degli art. 168 e 198 della legge, è approvata con decreto del ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

     Il ministero dovrà consentire al concessionario un uso diverso dalla destinazione al servizio telefonico, limitatamente a quei locali che risultassero non necessari al servizio stesso.

     In mancanza di patti speciali, i rapporti sono regolati dalle disposizioni del codice civile sulle locazioni.

 

          Art. 53.

     La cessione di proprietà degli stabili, ai sensi degli art. 168 e 198 della legge, è approvata con decreto reale, su proposta del ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze, sentito il consiglio di Stato.

 

          Art. 54.

     Indipendentemente dalle nuove costruzioni previste dall'atto di concessione, il concessionario, nella zona accordatagli, ha facoltà di impiantare ed esercitare, previa approvazione dei piani tecnici da parte dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e salvo favorevole collaudo, qualunque altra rete urbana o linea sia aerea che in cavo.

 

          Art. 55.

     Ferma restando la disposizione dell'art. 170 della legge, per quanto riguarda la cessione anche parziale dell'esercizio, il concessionario può, per le reti minori e linee di secondaria importanza, affidare a terzi la gestione del servizio con la forma dell'appalto rimanendo in ogni caso esclusivo responsabile del servizio a tutti gli effetti.

 

          Art. 56.

     Il valore degli stabili e degli impianti, nonché delle scorte necessarie al servizio che l'amministrazione cede in proprietà al concessionario è stabilito, in via provvisoria e con carattere esecutorio, dall'azienda di Stato per i servizi telefonici. Esso viene definitivamente determinato da un collegio di periti nominati uno dal ministero delle comunicazioni, uno dal concessionario e il terzo, con funzioni di presidente del collegio, dal presidente del consiglio di Stato tra i consiglieri di Stato.

     Il prezzo risultante sarà corrisposto dal concessionario nei termini e con le modalità stabilite nell'atto di concessione, dedotto quanto sia stato corrisposto in via provvisoria.

 

          Art. 57.

     Nell'ipotesi prevista dall'art. 173, n. 2, 3, 4 della legge, la concessione s'intende di diritto risoluta dal giorno della morte del concessionario, della sentenza di fallimento, o della dichiarazione di incapacità, di perdita della cittadinanza, e, per le società, di perdita della personalità. In questi casi si applicheranno le norme relative alla fine della concessione per scadenza.

     Nei casi di fallimento non seguito da bancarotta, l'incameramento della cauzione avrà luogo fino all'ammontare dei crediti liquidi dell'amministrazione. La somma eventualmente residuata sarà tenuta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

     Nell'ipotesi, invece, di perdita della capacità legale o quando il fallimento dia luogo al reato di bancarotta semplice o fraudolenta, verranno applicate le norme relative alla revoca.

 

          Art. 58.

     In caso di fine della concessione per scadenza del termine, l'amministrazione non è tenuta a dare alcun preavviso. Essa prenderà possesso degli impianti previo regolare inventario. Il prezzo dovuto al concessionario sarà corrisposto nei termini e con le modalità stabilite nel presente regolamento e nell'atto di concessione.

 

          Art. 59.

     Per operare il riscatto, l'amministrazione darà, almeno un anno prima, preavviso al concessionario per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

 

          Art. 60.

     Nel caso di fine della concessione per scadenza o riscatto, e nel caso di riscatto della concessione non a termine comprendente l'esercizio di impianti telefonici dello Stato ceduti in proprietà, l'acquisto da parte dell'amministrazione comprende tutti gli stabili, i materiali interni ed esterni in opera e in magazzino, sia delle linee sia delle centrali, gli attrezzi, gli strumenti di officina, i mobili tutti adibiti al regolare funzionamento delle centrali, uffici, posti pubblici, risultanti dall'ultimo inventario.

     L'amministrazione si sostituisce, altresì, in tutti i diritti del concessionario, anche verso i terzi.

 

          Art. 61.

     Il prezzo sarà fissato di comune accordo tra le parti in base al valore reale degli impianti, materiali ed arnesi menzionati nel precedente articolo, al momento in cui avviene la scadenza o la dichiarazione di riscatto, ai sensi dell'art. 200 della legge.

     In caso di disaccordo il prezzo stesso sarà stabilito da un collegio arbitrale composto di tre membri, di cui uno nominato dal ministero delle comunicazioni, uno dal concessionario ed il terzo, che funzionerà da predente, dal presidente del consiglio di Stato, tra i consiglieri di Stato.

 

          Art. 62.

     La diminuzione del valore di riscatto per i contributi dati dalle province, prevista dall'art. 202 della legge, viene effettuata nel modo seguente.

     Il collegio di cui all'articolo precedente stabilisce il periodo di ammortamento da attribuirsi all'impianto, in base al criterio del logorio fisico o di quello economico, in conseguenza delle operate successive trasformazioni da parte del concessionario sull'impianto originario e anche dal sopravvenire di impianti più perfezionati. In base a tali criteri procede alla determinazione delle quote contributo residuo, tenendo conto degli anni trascorsi dall'attivazione del primitivo impianto per la parte che eventualmente sussista.

 

          Art. 63.

     In tutti i casi di riscatto, di fine e di decadenza della concessione, l'amministrazione ed il concessionario dovranno esperire nel termine di un anno le pratiche per l'accertamento di comune accordo del valore degli impianti e di quanto altro inerente alla concessione.

     Qualora l'accordo non sia stato raggiunto nel termine suddetto, si procederà, su istanza della parte più diligente, alla costituzione del collegio previsto dall'art. 61 del presente regolamento.

     Il collegio dovrà procedere all'accertamento di cui al comma precedente nel termine di un anno dalla sua costituzione.

     L'amministrazione corrisponderà al concessionario, entro un mese dalla firma dell'accordo, le somme dovutegli; nel caso di mancato accordo corrisponderà in via provvisoria, nel termine di un mese dall'istanza per la costituzione del collegio, la somma offerta al concessionario. Divenuta esecutiva la decisione del collegio, si procederà al conguaglio tra la somma provvisoria versata al concessionario e quella spettantegli, tenuto conto degli interessi commerciali di norma decorrenti tra la data in cui ha avuto luogo il versamento provvisorio e quella in cui viene eseguito il versamento definitivo a conguaglio.

     Nei casi in cui la cauzione, a norma di legge e del presente regolamento, può essere svincolata, tale svincolo avverrà non oltre sei mesi dal passaggio degli impianti all'amministrazione di Stato.

 

          Art. 64.

     Nel caso di revoca della concessione, qualora l'amministrazione di Stato eserciti la sua facoltà di acquistare in tutto o in parte gli impianti del concessionario, valgono per tale acquisto le disposizioni dell'articolo precedente. Nel complesso dovuto al concessionario non si terrà conto che del valore reale dell'impianto.

 

          Art. 65.

     Agli effetti degli articoli precedenti, al principio dell'ultimo anno della concessione, l'amministrazione procederà all'inventario di tutto il materiale e degli apparati per l'esercizio della concessione. L'inventario servirà di base, con le variazioni giustificate, alla presa di possesso e alla compilazione delle perizie.

     Il concessionario ha l'obbligo di conservare in stato di ottimo funzionamento i propri impianti affinché al termine delle concessioni il servizio non abbia a subire, col trasferimento allo Stato o al altri, danno o interruzione.

 

          Art. 66.

     La concessione per l'impianto e l'esercizio di reti urbane e di linee interurbane ad uso pubblico, è soggetta alle norme tecniche interne emanate dal ministero delle comunicazioni ed a quelle di carattere internazionale che siano o saranno introdotte nel regno dal governo italiano.

 

          Art. 67.

     Il concessionario ha l'obbligo di costruire, ricostruire e sviluppare gli impianti adottando i tipi più moderni e perfezionati di materiale ed apparecchi, in modo che gli impianti stessi possano in ogni tempo soddisfare ai requisiti della tecnica telefonica più progredita.

 

          Art. 68.

     Qualora il concessionario non provveda, nel termine stabilito, all'esecuzione dei lavori cui egli è tenuto, incorre nelle penalità previste dagli atti di concessione.

     In caso di ulteriore inadempienza, l'amministrazione diffida il concessionario a provvedere entro un nuovo termine, trascorso infruttuosamente il quale, essa procede ala revoca dell'intera concessione o di quella parte di essa cui i lavori si riferiscono, ovvero eseguisce i lavori a tutte spese del concessionario.

     Le spese per i lavori, in caso di esecuzione in danno, nonché le penalità comminate a norma di legge e di convenzione, sono prelevate dalla cauzione del concessionario, il quale è tenuto al reintegro di essa, a norma dell'art. 172 della legge.

 

          Art. 69.

     Il concessionario deve tenere le scritture e provvedere all'invio periodico dei documenti che il ministero prescrive per la contabilità delle tasse telefoniche interurbane e dei canoni di concessione. Deve altresì fornire le notizie statistiche e le informazioni che gli vengono richieste, sia sullo stato degli impianti, sia sull'andamento dei servizi.

 

          Art. 70.

     Il ministero delle comunicazioni esercita la sorveglianza sugli impianti, sulla gestione e sull'esercizio del concessionario.

     Ove la concessione venga accordata ad una società, questa deve trasmettere al ministero delle comunicazioni, entro un mese dall'approvazione da parte dell'assemblea, il proprio bilancio annuale e deve altresì comunicare tempestivamente, le deliberazioni delle assemblee generali ordinarie e straordinarie, nelle quali siano apportate variazioni al proprio statuto.

     Il ministero delle comunicazioni ed il ministero delle finanze, a mezzo dei propri funzionari, eseguiranno ogni anno, non oltre il mese di giugno, opportune indagini d'ordine tecnico-amministrativo intese ad accertare:

     a) lo stato degli impianti in relazione alle prescrizioni del precedente articolo 65;

     b) l'esattezza dei dati contenuti nel bilancio annuale in rapporto alle risultanze delle scritture prescritte, con particolare riguardo all'ammontare del canone dovuto dal concessionario sugli introiti lordi ed alla determinazione delle prescritte congrue quote di ammortamento.

     A tale scopo il concessionario ha l'obbligo di mettere a disposizione dei funzionari predetti le scritture e tutti gli atti e documenti che essi ritenessero di chiedere.

 

          Art. 71.

     Il canone deve essere versato dal concessionario entro un mese dalla chiusura dell'esercizio e, trattandosi di società, all'atto della presentazione del bilancio all'amministrazione statale.

     In caso di ritardo nel versamento, il concessionario è tenuto alla corresponsione degli interessi sulla somma dovuta nella misura stabilita negli atti di concessione, salve sempre le sanzioni previste dagli atti stessi.

 

          Art. 72.

     Gli impianti debbono essere collaudati dall'amministrazione, su richiesta del concessionario.

     Il collaudo non esonera il concessionario dalle eventuali responsabilità verso i terzi.

     Il concessionario deve, in seguito al risultato delle operazioni di collaudo, apportare le necessarie modificazioni.

 

          Art. 73.

     Quando il servizio proceda in modo irregolare od insufficiente e il concessionario, nonostante due successive diffide notificate a messo di ufficiale giudiziario o mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, non ottemperi alle prescrizioni dell'amministrazione, entro il termine fissato, l'amministrazione, salve sempre le altre sanzioni previste dalla legge, dal presente regolamento e dagli atti di concessione, potrà, a spese del concessionario, provvedere ai lavori occorrenti ed adottare ogni altro provvedimento inteso ad assicurare il regolare servizio.

 

          Art. 74.

     Agli effetti previsti dall'art. 205 della legge, il ministero delle comunicazioni ha facoltà di intervenire nelle trattative fra le associazioni sindacali, per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e delle loro modificazioni.

 

          Art. 75.

     I ricevitori postali sono autorizzati a gestire in appalto, su richiesta e per conto del concessionario e previo consenso dell'amministrazione da cui dipendono, il servizio telefonico pubblico urbano e interurbano.

 

Capo II

 

CONCESSIONI AD USO PRIVATO.

 

          Art. 76.

     Le concessioni di linee telefoniche private possono essere accordate solo se fra i punti estremi da collegare non esiste servizio telefonico ad uso pubblico, eccezion fatta per le linee telefoniche private a sussidio di servizi pubblici.

     Le autorizzazioni all'impianto ed all'esercizio di comunicazioni telefoniche, da parte degli esercenti di ferrovie e tranvie, nonché di filovie e funivie ed altri analoghi mezzi adibiti al pubblico servizio di trasporto di persone, sono rilasciate conformemente alle norme stabilite dal ministero delle comunicazioni (azienda di Stato per i servizi telefonici).

 

          Art. 77.

     La domanda di concessione di linee private deve essere presentata all'azienda di Stato per i servizi telefonici e deve contenere:

     1° l'indicazione precisa di coloro ai quali deve servire la concessione;

     2° l'indicazione degli stabili da collegarsi, della lunghezza della linea e delle caratteristiche tecniche dell'impianto;

     3° la quietanza del pagamento, eseguito presso un ufficio postale a favore dell'azienda di Stato per i servizi telefonici, di una somma, a titolo di rimborso spese d'istruttoria, che sarà determinata dall'amministrazione.

     Quando la linea telefonica è ad uso comune di due concessionari, la domanda deve essere firmata da entrambi.

 

          Art. 78.

     Ciascun concessionario di linee telefoniche ad uso privato pagherà ogni anno allo Stato un canone di lire 200 per ogni circuito di comunicazione fino a tre chilometri con due stazioni. Per ogni chilometro o frazione in più dei primi tre e per ogni stazione in più delle prime due si aggiungerà un canone annuo di lire 30.

     Il canone, di cui al comma precedente, sarà raddoppiato per le linee telefoniche a sussidio di linee elettriche e teleferiche e per tutte quelle linee ed impianti che si svolgono in territori appartenenti a comuni diversi.

     Il canone di cui al precedente articolo è dovuto anche per gli impianti telefonici ad onde guidate per uso privato, di cui all'art. 211 della legge.

 

          Art. 79.

     Per computare la lunghezza delle linee concesse ad uso privato, si terrà conto di tutto il circuito elettrico costituito dai fili che, passando sopra i punti di interruzione della proprietà, congiungono i due fondi.

 

          Art. 80.

     Il canone comincia a decorrere dalla data indicata nel decreto di concessione della linea privata, e dovrà essere versato entro dieci giorni dalla notifica del decreto al concessionario.

     In caso di mancato pagamento entro tale termine, la concessione s'intenderà decaduta.

 

          Art. 81.

     La concessione è data per un anno e può essere prorogata di volta in volta per eguale periodo, a giudizio insindacabile dell'azienda di Stato per i servizi telefonici e sempre che permangano le condizioni di legge e di regolamento.

     Il canone dovrà essere pagato prima dell'inizio del nuovo periodo di validità della concessione, sotto pena di decadenza, ma detto pagamento non importa impegno per l'amministrazione, agli effetti del precedente capoverso.

 

          Art. 82.

     Quando il concessionario non impianta la linea o cessa dall'esercizio della concessione prima del termine convenuto, rimane acquisito allo Stato il canone già versato.

 

          Art. 83.

     La concessione non prorogata cessa di diritto e le comunicazioni non possono più aver luogo dalla data di cessazione.

     La concessione può essere disdetta in ogni momento dall'amministrazione senza indennità.

     Quando, per effetto della disdetta, la concessione cessa prima del termine convenuto, senza colpa del concessionario, questi ha diritto al rimborso della quota parte del canone, versato anticipatamente, riferentisi al periodo posteriore alla data di cessazione.

     Cessata per qualunque causa la concessione, il concessionario è tenuto a demolire l'impianto nel termine che gli sarà fissato dall'azienda di Stato per i servizi telefonici, sotto pena dell'ammenda prevista dall'art. 178 della legge e salve le altre conseguenze previste dall'articolo stesso.

 

          Art. 84.

     L'esercente di una rete urbana potrà concedere ai proprietari di linee telefoniche ad uso privato il collegamento di esse con la rete urbana, quando si verifichino le condizioni seguenti:

     1° che la linea privata si trovi per intero nel territorio in cui si estende la rete urbana e non sia appoggiata a palificazioni o ad altri supporti che sostengano linee di trasmissione dell'energia elettrica;

     2° che sia assicurata l'assoluta impossibilità del collegamento della linea privata con altre linee;

     3° che, durante il collegamento, la linea privata non debba mai adoperarsi a favore di terzi;

     4° che la linea privata ed i relativi apparecchi si trovino e siano mantenuti in condizioni tecniche da garantire un regolare servizio con la rete urbana; in caso di contestazione, l'amministrazione giudicherà inappellabilmente;

     5° per il collegamento con la rete urbana, il concessionario della linea privata pagherà all'esercente della rete medesima le tariffe di abbonamento di categoria prima, indipendentemente dal canone dovuto ai sensi dell'articolo 78 del presente regolamento.

 

          Art. 85.

     L'esercente di una linea interurbana potrà concedere il collegamento della linea telefonica privata alla linea interurbana alle condizioni seguenti:

     1° che tra i due punti estremi della linea privata non esista una linea telefonica ad uso pubblico;

     2° che la linea privata sia costruita a regola d'arte, a doppio filo, sia perfettamente silenziosa, abbia i requisiti che saranno stabiliti caso per caso dall'amministrazione e non sia appoggiata a palificazioni o ad altri supporti che sostengono linee di trasmissione di energia elettrica;

     3° che il proprietario della linea privata corrisponda all'esercente della linea interurbana la sopratassa prevista per ogni conversazione interurbana da esso richiesta;

     4° che la linea privata ed i relativi apparecchi si trovino e siano mantenuti in condizioni tecniche da garantire un regolare servizio con la rete interurbana; in caso di contestazione l'amministrazione giudicherà inappellabilmente.

     Per le linee di collegamento con l'ufficio interurbano valgono le disposizioni dell'art. 145 del presente regolamento.

 

          Art. 86.

     Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano pure nel caso previsto dall'art. 212 della legge, tenuto conto della categoria cui appartiene l'amministrazione richiedente.

 

Capo III

 

DISCIPLINA DEI SERVIZI TELEFONICI.

 

Sezione I

 

SERVIZIO URBANO.

 

          Art. 87.

     Sulle reti pubbliche urbane le comunicazioni devono avere la durata massima di 5 minuti, oltre la quale possono essere interrotte d'ufficio.

     L'esercente una rete urbana avrà diritto di chiedere all'abbonato di assumere un secondo collegamento quando il numero delle comunicazioni urbane uscenti superi quello che verrà fissato dal ministro delle comunicazioni d'intesa col ministro delle finanze.

 

          Art. 88.

     Chiunque nell'ambito della rete telefonica urbana può richiedere il collegamento alla centrale di competenza alle condizioni generali stabilite dalla polizza di abbonamento, che dev'essere approvata con decreto del ministro per le comunicazioni.

     La richiesta di abbonamento telefonico implica accettazione di tutte le norme e condizioni contenute nel detto regolamento di servizio.

     Qualora il concessionario abbia fondati motivi che l'abbonamento richiesto sia pericoloso per la sicurezza dello Stato o contrario alle leggi, all'ordine pubblico e ai buoni costumi, deve subordinare l'esecuzione al nulla osta dell'autorità di pubblica sicurezza. In tutti gli altri casi il collegamento va senz'altro accordato.

     La durata dell'abbonamento non può essere inferiore ad un anno, e nei casi in cui la spesa dell'impianto risultasse non coperta dal canone annuo di abbonamento, può l'esercente chiedere che la durata dell'abbonamento sia congruamente superiore.

 

          Art. 89.

     Salvo l'eccezione prevista dal penultimo capoverso dell'articolo precedente, il richiedente l'abbonamento che abbia soddisfatto al pagamento dei normali contributi, alle spese di impianto e che non sia stato collegato alla rete urbana entro il termine stabilito dal regolamento di servizio (polizza di abbonamento) o dagli atti di concessione, ha facoltà di rescindere il contratto, indipendentemente da ogni altra azione che gli possa competere.

     L'abbonato che non può servirsi delle comunicazioni urbane per un periodo di tempo continuato, ha diritto, se l'impedimento sia dovuto a forza maggiore, alla restituzione del canone di abbonamento, per tutta la durata dell'interruzione, meno tre giorni; se invece l'interruzione sia dovuta a colpa del concessionario, l'abbonato ha diritto alla restituzione del canone relativo a tutto il periodo dell'interruzione, quando questa non superi dieci giorni consecutivi, e ad una indennità ragguagliata al doppio della somma che importerebbe l'abbonamento per il periodo di tempo in cui dura l'interruzione, quando questa superi i dieci giorni consecutivi.

     Quando in un trimestre si abbiano, salvo il caso di forza maggiore, interruzioni che superino complessivamente quarantacinque giorni, l'abbonato ha anche facoltà di rescindere il contratto.

 

          Art. 90.

     L'abbonamento richiesto nelle reti gestite in concessione, si perfeziona con l'accettazione da parte dell'abbonato della polizza di abbonamento di cui all'art. 88 del presente regolamento.

     L'abbonamento decorre dal giorno in cui l'impianto comincia a funzionare, ed ha la durata minima di cui all'art. 88, a partire dal primo giorno del trimestre solare successivo a quello dell'avvenuto collegamento.

     Qualora l'impianto od il collegamento del telefono fossero ritardati per causa dell'abbonato, il canone d'abbonamento decorre dal decimo giorno successivo a quello dell'accettazione da parte dell'abbonato della polizza di cui al primo comma del presente articolo, indipendentemente dal collegamento del telefono.

     L'abbonamento s'intende tacitamente rinnovato per il periodo di un anno, e così di anno in anno, se non è disdetto con lettera raccomandata almeno due mesi prima della scadenza.

 

          Art. 91.

     L'abbonato è responsabile delle conversazioni interurbane comunque effettuate dal proprio apparecchio.

 

          Art. 92.

     L'abbonato avrà diritto alla rescissione anticipata del contratto trascorso il primo anno di abbonamento solo nel caso in cui venga realizzata la riattivazione dell'utenza sia per subentro, sia per nuovo abbonamento.

     La rescissione anticipata avrà effetto dal giorno di tale riattivazione.

 

          Art. 93.

     Il canone di abbonamento alle reti urbane deve pagarsi a rate trimestrali anticipate nei primi quindici giorni di ciascun trimestre solare. Col canone di abbonamento urbano dovrà pagarsi quanto altro sia dovuto dall'abbonato per tutti i servizi telefonici prestati dall'amministrazione di Stato e dal concessionario, anche se accessori.

     Lo stato di morosità, anche parziale, dell'abbonato, per qualsiasi titolo, dà diritto al concessionario d'interrompere il servizio telefonico anche per gli altri abbonamenti tenuti dallo stesso utente in un medesimo locale, e, persistendo la morosità, di provvedere al ritiro di tutto il materiale installato presso l'utente stesso, fermo il diritto ad esigere tutte le rimanenti quote da questi dovute fino alle rispettive scadenze.

     In caso di ripristino del servizio per soddisfatta morosità, l'abbonato dovrà corrispondere le penalità previste dal regolamento di servizio (polizza di abbonamento).

     Il concessionario ha anche diritto di rivalersi, per il ricupero del suo credito, sulle somme eventualmente anticipate dall'abbonato per comunicazioni interurbane o per altri servizi.

 

          Art. 94.

     L'abbonato deve sottostare a tutte le modifiche di tariffe o di condizioni che fossero stabilite dal ministero delle comunicazioni.

     In caso di aumento delle tariffe è però in facoltà dell'abbonato di rinunciare all'abbonamento, a partire dal trimestre successivo a quello dell'applicazione del provvedimento.

 

          Art. 95.

     Il richiedente l'abbonamento, che sia anche proprietario dell'immobile in cui deve installarsi l'apparecchio, ha l'obbligo di concedere gratuitamente all'esercente il servizio telefonico l'appoggio e il passaggio nell'immobile di sua proprietà, per i sostegni e le condutture telefoniche occorrenti.

     Il proprietario dell'immobile ha altresì l'obbligo di concedere a detto esercente gratuitamente l'appoggio dei sostegni e il passaggio delle condutture, fili e qualsiasi altro impianto nell'immobile di sua proprietà, per soddisfare le richieste degli inquilini.

 

          Art. 96.

     E' vietato all'abbonato di rivolgersi ad estranei per far eseguire riparazioni o spostamenti di apparecchi.

     In caso di inosservanza di tale norma l'esercente il pubblico servizio può, salvo ogni altra azione, sospendere il servizio.

 

          Art. 97.

     L'abbonato deve permettere l'accesso nei propri locali agli agenti dell'esercente il servizio telefonico muniti di tessera di riconoscimento, per le verifiche all'impianto sia degli apparecchi principali, sia di quelli supplementari.

 

          Art. 98.

     L'uso dell'apparecchio telefonico principale o supplementare è consentito esclusivamente all'abbonato e ai suoi dipendenti e familiari.

     In caso di infrazione, l'esercente potrà interrompere il servizio, anche se i pagamenti fossero stati effettuati regolarmente.

 

          Art. 99.

     L'abbonato è responsabile dell'esattezza delle indicazioni atte a stabilire la categoria in cui deve essere classificato, in relazione all'uso che vien fatto del telefono, agli effetti della tariffa di abbonamento.

     In caso di variazioni che si verificassero nel corso dell'abbonamento stesso, l'abbonato è obbligato a darne subito notizia all'esercente il servizio.

     L'abbonato che successivamente venga ad appartenere a categoria più favorevole, non ha diritto alla ripetizione delle differenze per canoni pagati in passato, in dipendenza della assegnazione a diversa categoria, qualora detta assegnazione sia stata fatta su dichiarazione dell'abbonato stesso.

 

          Art. 100.

     Il concessionario della rete urbana, deve, a sue spese collegare questa con la centrale interurbana locale, se esercitata dall'amministrazione di Stato.

     L'orario della rete urbana, degli uffici interurbani e dei posti pubblici e le eventuali modificazioni debbono essere approvati dall'azienda di Stato per i servizi telefonici.

     Il ministero delle comunicazioni od il prefetto possono richiedere il funzionamento fuori orario, anche notturno, degli uffici compresi nella concessione, rimborsando le spese, salvo a ripeterle da chi di ragione.

 

          Art. 101.

     Gli uffici centrali ed i posti telefonici pubblici di reti urbane o di linee interurbane debbono accettare le domande di conversazioni fino a mezz'ora prima della fine dell'orario e non possono chiudere il posto pubblico prima dell'esaurimento delle domande accettate.

     L'esercente il servizio di linee o reti telefoniche pubbliche deve prendere tutte le disposizioni atte ad assicurare il segreto delle corrispondenze interurbane negli uffici centrali e nei posti pubblici, e per questi ultimi deve far uso di apposite cabine.

 

          Art. 102.

     Ciascun apparecchio può essere adoperato per le sole conversazioni orali dirette, anche se installato nelle portinerie.

     E' vietato il servizio di recapito o di ritrasmissione per iscritto od a voce, o per mezzo di qualsiasi apparecchio o dispositivo fonico, delle conversazioni telefoniche, sotto pena della decadenza dell'abbonamento senza diritto alla restituzione della tassa e senza abbuono di quella che l'abbonato dovesse ancora pagare a termini del contratto.

 

          Art. 103.

     Il concessionario che intenda ottenere l'autorizzazione di cui al capoverso dell'art. 213 della legge, deve farne formale richiesta al momento della presentazione del piano tecnico relativo alla istituzione della rete urbana.

 

          Art. 104.

     L'obbligo del concessionario di installare su richiesta degli abbonati uno o più apparecchi in derivazione interna dell'apparecchio principale alle tariffe previste, è limitato ad un massimo complessivo di cinque derivazioni semplici.

 

          Art. 105. [1]

 

          Art. 106.

     Gli impianti di cui all'articolo precedente, compresi quelli, eseguiti a cure delle amministrazioni militari, debbono essere conformi alle prescrizioni tecniche indicate dal ministero delle comunicazioni, e debbono essere costruiti esclusivamente con tipi di materiali approvati dall'amministrazione.

 

          Art. 107. [2]

 

          Art. 108. [3]

 

          Art. 109.

     Ad ogni linea telefonica urbana possono essere allacciate al massimo cinque derivazioni interne.

     Si fa eccezione per gli impianti con un numero di derivazioni abilitate superiore a cinquanta, per i quali l'esercente il servizio può consentire all'utente un numero maggiore di derivazioni per ogni linea urbana in abbonamento.

     Per gli utenti che abbiano uno o più impianti di loro proprietà con oltre cento derivazioni ciascuno, di cui almeno cinquanta abilitate al servizio urbano, e di tale importanza da richiedere la sorveglianza continua, l'esercente il servizio può consentire che essi provvedano per tali impianti alla manutenzione a loro cura e spese con personale alle proprie dipendenze.

     In caso di controversia è ammesso il ricorso al ministero delle comunicazioni, il quale decide insindacabilmente.

     Ogni linea urbana farà capo a un organo di sezionamento di proprietà dell'esercente il servizio, al fine di poter isolare dalla linea principale l'impianto derivato qualora quest'ultimo risulti difettoso.

 

          Art. 110.

     Qualora l'esercente il servizio sostituisca il sistema di commutazione della rete, l'abbonato dovrà uniformarvi contemporaneamente, a sue spese, l'eventuale impianto interno di sua proprietà, allacciato alla rete urbana.

 

          Art. 111.

     L'impianto per il collegamento alle linee telefoniche di apparecchi atti alla registrazione ed alla ripetizione di conversazioni effettuate sui circuiti telefonici deve essere collaudato, prima dell'allacciamento alla linea telefonica, dall'esercente il servizio a spese dell'utente.

 

          Art. 112.

     L'impianto dell'apparecchio di cui all'articolo precedente è subordinato ad una speciale licenza intestata all'utente, da richiedersi caso per caso dal concessionario telefonico al ministero delle comunicazioni.

     La domanda di licenza, redatta su carta da bollo ai sensi di legge, dovrà essere sottoscritta dall'utente e munita del nulla osta della locale autorità di pubblica sicurezza.

 

          Art. 113.

     Qualora l'impianto dell'apparecchio dia luogo ad abusi o ad inconvenienti dannosi al servizio, il ministero delle comunicazioni potrà, a suo insindacabile giudizio, revocare la licenza accordata all'utente, senza che questi possa pretendere compensi di sorta dalla amministrazione o dal concessionario.

 

          Art. 114.

     L'esercente il servizio deve osservare, nella compilazione e pubblicazione degli elenchi degli abbonati alle reti urbane esistenti nella zona di concessione, le norme prescritte dal ministero delle comunicazioni.

     Parimenti egli ha l'obbligo di pubblicare, su richiesta dell'amministrazione, le variazioni nella parte alfabetica, dell'elenco degli abbonati. La amministrazione, nel caso di notevoli ampliamenti o modificazioni di sistema nella rete urbana, potrà richiedere più di un bollettino di variazioni nell'anno.

     Tanto l'elenco quanto il bollettino di variazioni devono essere tenuti in evidenza nei posti telefonici aperti al pubblico e devono essere consegnati gratuitamente a tutti gli abbonati, posti pubblici ed uffici di accettazione collegati alle reti urbane cui l'elenco e il bollettino di variazioni si riferiscono.

 

          Art. 115.

     Tutti i posti telefonici pubblici devono essere muniti di targa in metallo, indicante al pubblico l'esistenza del locale adibito al servizio telefonico.

     Su richiesta ed indicazione dell'esercente il servizio, l'amministrazione potrà prescrivere l'impianto di targhe nelle vie di accesso agli abitati per indicare la ubicazione del più prossimo posto telefonico pubblico.

 

Sezione II

 

DEL SERVIZIO INTERURBANO ED INTERNAZIONALE.

 

          Art. 116.

     La durata di una conversazione sulle linee interurbane è di tre minuti e costituisce una unità.

     Ogni comunicazione non può di regola protrarsi oltre due unità consecutive, ammenoché il traffico in determinate ore non consenta un prolungamento maggiore e salvo il caso di conversazioni in abbonamento. I corrispondenti ai quali sia interrotta la comunicazione per il trascorso periodo e che vogliano continuare, debbono assoggettarsi ad un nuovo turno dopo le domande già iscritte.

 

          Art. 117.

     Sulle linee interurbane le comunicazioni sono date secondo l'ordine di iscrizione delle domande, comunque presentate, salvo le eccezioni di priorità stabilite nell'ordine seguente:

 

avvisi di servizio urgenti;

comunicazioni

di Stato urgentissime;

"

private urgentissime;

"

di Stato urgenti;

"

private urgenti;

"

di Stato ordinarie;

"

private ordinarie;

"

ordinarie di servizio.

 

     L'azienda di Stato per i servizi telefonici potrà emanare, anche nei riguardi del servizio gestito dai concessionari, le norme per la trasmissione delle comunicazioni non comprese nella precedente elencazione.

     Le comunicazioni ordinarie di servizio, indicate al n. 8, debbono riguardare esclusivamente il servizio di corrispondenza e saranno limitate sempre fra i due uffici estremi della linea.

     L'ora di iscrizione della domanda servirà anche si base per lo scambio alternativo delle conversazioni fra gli uffici corrispondenti.

 

          Art. 118.

     Il concessionario risponde all'amministrazione di Stato delle tasse per le conversazioni interurbane richieste dal domicilio dei propri abbonati.

     L'esazione della soprattassa, prevista dall'art. 224 della legge, è fatta dal concessionario della rete urbana.

     Un equo compenso potrà essere pattuito per il servizio di riscossione delle tasse di conversazione, fatto dal concessionario della rete urbana per conto dell'esercente la linea interurbana. Tale compenso non potrà, in nessun caso, essere posto a carico degli utenti del telefono.

 

          Art. 119.

     L'abbonato urbano iscritto per una comunicazione interurbana dovrà essere avvisato dall'ufficio interurbano appena sia arrivato il suo turno di corrispondenza; se egli non risponde immediatamente il suo nome è cancellato e la linea viene messa a disposizione degli altri iscritti.

     Allorché il destinatario della conversazione è un abbonato, e questi non risponde a due chiamate dell'ufficio, separate da breve intervallo, se ne dà avviso al richiedente il quale può rinunciare alla conversazione.

     Quando una conversazione non ha luogo perché al momento in cui è stabilita la comunicazione il richiesto o il richiedente non rispondono, è dovuta una tassa pari alla quarta parte di quella che si sarebbe dovuta applicare alla prima unità della conversazione.

     Il richiedente che rinunci espressamente alla conversazione, prima che siano trascorse due ore dalla richiesta, dovrà corrispondere una tassa pari alla quarta parte dell'unità di conversazione ordinaria, diurna o notturna, anche nei giorni festivi.

     Il richiedente non avrà diritto ad alcun rimborso di tassa qualora dall'apparecchio dell'abbonato richiesto siasi comunque o da chiunque risposto.

     Nel caso di impossibilità di effettuare una comunicazione interurbana per motivi di servizi, se ne darà avviso al richiedente e la comunicazione verrà annullata a tutti gli effetti.

 

          Art. 120.

     La tassa per il recapito degli avvisi telefonici è stabilita con decreto del ministro per le comunicazioni, di concerto con quello per le finanze.

     L'avviso telefonico al destinatario della conversazione è gravato della tassa a carico del richiedente che sia abbonato al telefono nella misura prevista dalla tariffa.

     Le comunicazioni da stabilirsi come conseguenza di un avviso telefonico sono fatte su richiesta di uno qualunque tra i due corrispondenti: esse sono sottoposte a tutte le regole della corrispondenza ordinaria e trattate come se l'avviso preventivo non esistesse. I tre minuti di corrispondenza cominciano a decorrere dall'istante in cui chi domanda ottiene la comunicazione con la persona chiamata.

 

          Art. 121.

     Qualora sia richiesta una conversazione con una persona non abbonata al telefono, potrà essere inviato un avviso telefonico da recapitare per espresso al domicilio indicato. In tal caso il richiedente dovrà pagare, oltre alla tassa di cui all'articolo precedente, una soprattassa, nella misura fissata dal ministro per le comunicazioni.

     Il concessionario è tenuto al servizio di espresso entro il raggio di distribuzione gratuita dei telegrammi ed oltre tale raggio non oltre il limite di 2 chilometri. Sarà in facoltà del concessionario di far pagare il solo compenso di espresso dal destinatario della comunicazione anziché dal richiedente.

 

          Art. 122.

     Se un avviso per telefono non può essere comunicato al destinatario o un espresso non può essere recapitato per cause non imputabili all'amministrazione o al concessionario, non spetta al richiedente la restituzione della tassa o soprattassa pagata a tale titolo.

 

          Art. 123.

     Per la corrispondenza sulle linee internazionali valgono le disposizioni stabilite nei relativi accordi.

 

Sezione III

 

SERVIZI SPECIALI. - A) Servizio di trasmissione e ricezione dei telegrammi.

 

          Art. 124.

     L'istituzione degli uffici per il servizio di dettatura dei telegrammi, previsto dall'art. 228 della legge, viene stabilito dall'amministrazione previa intesa con l'esercente del servizio telefonico.

     Sono ammessi al servizio di dettatura soltanto i telegrammi redatti in lingua italiana od in altra espressamente consentita.

     Salvo disposizioni in contrario, date caso per caso, sono esclusi dalla trasmissione fonica i vaglia telegrafici, i telegrammi-lettera notturni, i telegrammi diramati dall'agenzia ufficiale di informazioni, i resoconti parlamentari ed i telegrammi in arrivo portanti le indicazioni "mani proprie", "fermo telegrafo", "fermo posta", od altre equivalenti.

 

          Art. 125.

     L'ufficio di dettatura dei telegrammi è gestito direttamente dall'esercente del servizio telefonico, il quale verserà gli importi delle tasse telegrafiche direttamente al cassiere provinciale delle poste e dei telegrafi, alle stesse scadenze stabilite per i versamenti delle tasse telefoniche interurbane.

     L'importo della tassa di ogni telegramma verrà comunicato dall'ufficio telegrafico all'ufficio telefonico e segnato da ambedue gli uffici su apposito registro.

 

          Art. 126.

     Nei centri in cui viene istituito l'ufficio di dettatura dei telegrammi, l'amministrazione telegrafica dovrà fornire gratuitamente all'esercente il servizio telefonico il locale idoneo, nello stesso edificio in cui ha sede il servizio telegrafico, e disporre per il recapito all'ufficio dettatura dei telegrammi che debbono essere telefonati agli abbonati.

     Nelle località in cui venga istituito un ufficio dettatura, il ricevitore telegrafico, gestore del servizio telefonico, ha l'obbligo di assumere il servizio di dettatura dei telegrammi in arrivo e in partenza.

     In tal caso la soprattassa per la trasmissione fonica dei telegrammi è aumentata di cent. 40 per ogni telegramma, qualunque sia il numero delle parole. Tale soprattassa costituisce il compenso a favore del ricevitore.

 

          Art. 127.

     Effettuata dall'ufficio telefonico la trasmissione per telefono, l'ufficio telegrafico invierà, a mezzo posta in franchigia, al domicilio degli abbonati, i telegrammi ricevuti e le copie dei telegrammi trasmessi.

     A richiesta degli interessati i telegrammi dovranno essere recapitati a mezzo fattorino dopo la dettatura fonica.

     La fornitura all'esercente il servizio dei moduli per la scritturazione dei telegrammi in partenza è a carico dell'amministrazione telegrafica.

 

          Art. 128.

     Nessun deposito di garanzia deve fare all'esercente il servizio chi usufruisce del solo servizio di recapito.

     Per il servizio di trasmissione vale l'anticipo per le conversazioni interurbane, previsto dall'art. 224 della legge. In mancanza di tale anticipo, l'abbonato dovrà versare a tale titolo al concessionario del servizio telefonico, una somma non inferiore a lire 15, che dovrà essere reintegrata in ogni momento, a richiesta del concessionario, quando sia prossima ad essere esaurita.

     Saranno sospese le comunicazioni telefoniche agli abbonati che non verseranno nel termine stabilito, oltre all'importo dell'abbonamento urbano e delle conversazioni interurbane, anche le tasse relative alla trasmissione fonica dei telegrammi. Sarà sospesa la trasmissione fonica dei telegrammi nei riguardi degli abbonati che rifiutassero di versare od integrare l'anticipo previsto al comma precedente.

 

          Art. 129.

     Gli uffici di dettatura trasmetteranno e riceveranno nell'ordine di presentazione da parte dell'ufficio telegrafico o della richiesta da parte degli utenti; però i telegrammi di categoria superiore avranno la precedenza su quelli delle categorie inferiori.

     Lo stesso utente non può trasmettere e ricevere più di tre telegrammi consecutivi quando esistono altri telegrammi di categoria pari o superiore da ricevere o da trasmettere.

 

B) Servizio delle commissioni per telefono.

 

          Art. 130.

     Le commissioni per telefono, previste dall'art. 231 della legge sono ordinarie od urgenti.

     Esse saranno effettuate nel più breve tempo possibile, compatibilmente con le esigenze del servizio.

 

          Art. 131.

     Il mittente della commissione ne comunica il testo per telefono alla centrale interurbana dal domicilio, se abbonato, o da un ufficio di accettazione.

     Il testo della commissione deve avere carattere prettamente privato ed essere espresso in modo tale da non poter dar luogo a dubbi ed equivoci da parte del personale che dovrà curarne la trasmissione; deve essere redatto in lingua italiana; eccezionalmente è ammesso il testo in una lingua estera espressamente consentita.

     Sono esclusi in ogni caso gli argomenti di natura politica o di pubblico interesse, nonché le notizie di borsa.

 

          Art. 132.

     La commissione telefonica non può contenere un numero di parole superiore a venti, compreso l'indirizzo, la firma e l'eventuale numero telefonico che il mittente ritenga opportuno comunicare al destinatario.

 

          Art. 133.

     Per le commissioni da recapitare al domicilio del destinatario o fermo posta, è dovuta dal mittente la soprattassa prevista all'art. 121 del presente regolamento.

     La stessa tassa è dovuta per le commissioni, destinate ad abbonati, delle quali sia richiesta la doppia trasmissione fonica e scritta.

     In questi casi la commissione dovrà essere trasmessa all'ufficio di arrivo, che provvederà ad inoltrarla al destinatario.

 

          Art. 134.

     Per il servizio delle commissioni telefoniche è valido l'anticipo per conversazioni interurbane previste dall'art. 224 della legge. In mancanza di tale anticipo, l'abbonato dovrà versare a tale titolo al concessionario una somma non inferiore a lire 50, da reintegrarsi quando sia prossima ad essere esaurita.

     Sarà sospesa l'accettazione delle commissioni telefoniche provenienti dagli abbonati che rifiutassero di versare od integrare l'anticipo previsto al comma precedente.

 

Capo IV

 

TARIFFE.

 

Sezione I

 

TARIFFE PER SERVIZIO URBANO.

 

          Art. 135.

     Le tariffe stabilite con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 232 della legge, sono comprensive di ogni prestazione, onere e spesa, per l'impianto di tipo normale e per la sua regolare manutenzione.

     I danni arrecati al materiale e agli apparecchi devono essere risarciti dall'utente, tranne che essi non siano dovuti al normale deterioramento.

 

          Art. 136.

     Il ribasso di tariffa sull'abbonamento telefonico urbano, stabilito in favore degli uffici delle amministrazioni statali, si applica anche agli uffici giudiziari.

 

          Art. 137.

     Gli abbonamenti duplex, da installarsi nelle abitazioni private, sono ammessi dove lo consente la possibilità tecnica dell'impianto e l'ubicazione dei rispettivi utenti, che in ogni caso dovranno risiedere nello stesso stabile o in un unico isolato.

 

          Art. 138.

     I supplementi di maggior distanza, previsti dalle tariffe sul canone di abbonamento urbano sulle spese per compenso impianto, si applicano agli abbonati residenti oltre il perimetro dell'abitato, misurando la lunghezza effettiva del circuito a partire dal perimetro stesso.

     Quando si tratti di linee che oltrepassino i 3 km. da tale perimetro e risultino in esercizio per quel periodo di vita che l'esperienza tecnica e le norme dettate dall'azienda di Stato per i servizi telefonici prevedono per gli impianti stessi, tanto da rendere necessaria la completa sostituzione, l'esercente il servizio telefonico potrà chiedere nuovamente il contributo stabilito per i nuovi impianti. Identica facoltà è conferita all'esercente per gli impianti comunque compresi oltre il perimetro, nei casi di rifacimento straordinario determinati da cause di forza maggiore.

 

Sezione II

 

TARIFFE PER SERVIZIO INTERURBANO.

 

          Art. 139. [4]

     La tariffa per le conversazioni interurbane è determinata in base alla distanza in linea d'aria tra i centri telefonici cui appartengono le località collegate.

     I centri telefonici da considerare ai fini delle distanze tariffarie in linea d'aria sono stabiliti con decreto del Ministro per le poste e per le telecomunicazioni.

 

          Art. 140.

     Sono ammesse riduzioni di tariffa per le conversazioni che si svolgono in determinate ore del giorno.

     Tali riduzioni saranno fissate con decreto ministeriale e potranno essere sia generali, sia speciali per determinate categorie di abbonati.

 

          Art. 141.

     Nei giorni festivi la tariffa per le conversazioni interurbane è ridotta alla metà della tariffa normale.

     Agli effetti del presente articolo si considerano come giorni festivi tutte le domeniche e le feste civili di calendario, ai sensi del Regio Decreto 9 aprile 1931-IX, n. 399.

 

          Art. 142.

     L'abbonamento a comunicazioni interurbane previsto all'art. 226 della legge non può essere messo a disposizione di terzi, né usato a scopo di lucro.

     In caso di infrazione l'esercente il servizio potrà sospendere l'uso dell'abbonamento, anche se i pagamenti fossero stati effettuati regolarmente.

     La durata dell'abbonamento non può essere inferiore a trenta giorni consecutivi, e sarà prorogabile tacitamente, per uguale periodo di volta in volta, salvo disdetta da una delle due parti mediante preavviso di almeno quindici giorni.

     L'ammontare dell'abbonamento è pagato anticipatamente.

     La comunicazione è stabilita d'ufficio fra i due posti indicati nel contratto al momento preciso fissato di comune accordo: a questo scopo gli uffici devono regolare le altre conversazioni in maniera che la linea sia libera al momento stabilito.

     Le conversazioni urgentissime interrompono le conversazioni in abbonamento dopo la prima unità.

 

          Art. 143.

     Le unità di conversazioni in abbonamento non usufruite a causa d'interruzione del servizio potranno essere concesse, se le condizioni del lavoro lo permettano, in ora posteriore a quella stabilita nel contratto, ma non oltre il termine dell'orario notturno.

     Gli abbonamenti sulle linee internazionali sono inoltre soggetti alle condizioni stipulate nelle relative convenzioni.

     Le conversazioni in abbonamento dovranno sempre aver luogo fra i due apparecchi indicati nel contratto.

     Quando una conversazione in abbonamento non possa effettuarsi per guasti di linee o per altre cause inerenti al servizio, l'utente avrà diritto alla restituzione di tanti trentesimi dell'abbonamento quanti sono i giorni in cui la conversazione non ha potuto aver luogo, meno i prime tre.

 

          Art. 144.

     Sono ammesse prenotazioni per conversazioni ad ora fissa.

     Il ministero nel decreto previsto dall'art. 234 della legge, potrà stabilire riduzioni speciali, entro i limiti fissati dallo stesso articolo, per le prenotazioni ad ora fissa accordate alla stampa.

     Le prenotazioni suddette vengono stabilite se le linee trovansi in efficienza o se all'ora prefissata non vi siano richieste giacenti di conversazioni urgenti.

     Chi ha ottenuto una prenotazione ad ora fissa, sempre che le condizioni della linea lo consentano, ha diritto di preferenza sulle altre richieste di conversazioni urgenti o urgentissime che fossero giacenti, quando dichiari di convertire la prenotazione in richiesta di conversazione urgente o urgentissima.

 

          Art. 145.

     I collegamenti diretti alle centrali interurbane sono soggetti, ove esistano reti urbane, alla tariffa di abbonamento urbano stabilita per la categoria prima con l'aumento del 20 per cento.

     I collegamenti diretti a centralini interurbani nelle località prive di reti urbane sono soggetti alla tariffa che verrà stabilita con provvedimento ministeriale.

     Sono a carico dell'utente le spese di impianto e manutenzione della linea, che rimane di proprietà dell'esercente.

 

          Art. 146.

     I collegamenti diretti ai centralini interurbani ove esiste rete urbana sono convogliati di preferenza nei cavi dell'esercente il servizio.

     Tale norma si applica alle linee private che le amministrazioni governative collegano ai centralini interurbani.

 

Sezione III

 

TARIFFE PER SERVIZI SPECIALI.

 

          Art. 147.

     La tariffa per le commissioni telefoniche urgenti è tripla di quella stabilita per le commissioni ordinarie.

 

          Art. 148.

     Quando sono ammesse commissioni telefoniche redatte in lingua estera, è dovuta per le commissioni suddette la tassa doppia di quella stabilita per le commissioni in lingua italiana.

 

          Art. 149.

     Alle commissioni telefoniche si applica la soprattassa di cui all'art. 224 della legge.

 

Capo V

 

DISPOSIZIONI A FAVORE DELLE PROVINCE E DEI COMUNI PER NUOVI IMPIANTI TELEFONICI.

 

Sezione I

 

IMPIANTI RIGUARDANTI COMUNI SINGOLI.

 

          Art. 150.

     I comuni o gli altri enti che intendono valersi delle disposizioni dell'art. 239 della legge dovranno avanzare domanda al concessionario telefonico della zona.

     Questi determina il tracciato delle linee e le modalità dell'impianto, ed esegue la relativa perizia di spesa, che dovrà comunicare al comune o all'ente che ha richiesto l'impianto.

 

          Art. 151.

     Il concessionario potrà subordinare l'esecuzione dell'impianto alla condizione che per tutta la durata della concessione i comuni o gli enti interessati forniscano gratuitamente i locali adattati per gli uffici.

     Il concessionario è tenuto ad iniziare i lavori entro un mese dall'avvenuto versamento dell'intero concorso di spesa a carico del comune o dell'ente richiedente.

 

Sezione II

 

IMPIANTI INTERESSANTI IL TERRITORIO TOTALE O PARZIALE DI UNA PROVINCIA.

 

          Art. 152.

     Le province che intendono valersi delle disposizioni dell'art. 240 della legge dovranno presentare domanda al ministero delle comunicazioni, corredata dal regolare progetto tecnico-finanziario che il concessionario telefonico, territorialmente competente, è tenuto a compilare su richiesta della provincia, la quale ne rimborserà la spesa.

     Il progetto può anche comprendere il riordinamento degli impianti esistenti, ed il cambiamento dei sistemi di commutazione.

 

          Art. 153.

     L'assunzione totale o parziale, da parte della azienda di Stato per i servizi telefonici, degli interessi sul mutuo contratto dalla provincia, è deliberata con decreto del ministro per le comunicazioni, tosto che la provincia avrà ottenuto il mutuo dalla cassa depositi e prestiti o da altro istituto mutuante.

 

          Art. 154.

     Se occorrerà un progetto supplementare o se il mutuo già assunto si rivelasse insufficiente, per causa di forza maggiore, nel corso dei lavori, per la concessione del mutuo suppletivo si seguiranno le norme stabilite per il mutuo principale.

 

          Art. 155.

     La erogazione delle somme accantonate verrà eseguita gradualmente dall'istituto mutuante al concessionario, su richiesta di quest'ultimo, e previo nulla osta del ministero delle comunicazioni, secondo lo stato di avanzamento dei lavori.

 

          Art. 156.

     In dipendenza dell'esecuzione dell'esercizio degli impianti, le province ed i comuni non possono richiedere né indennità né canoni per l'appoggio degli impianti stessi o per l'occupazione delle proprietà provinciali e comunali.

 

          Art. 157.

     Nessun concorso alle spese per l'esercizio e la manutenzione degli impianti può essere preteso dal concessionario da parte delle province e dei comuni, fuorché quello della fornitura gratuita dei locali eventualmente occorrenti per l'impianto degli uffici, salvo che i comuni o le province non esigano orari di ufficio più lunghi del normale o prestazioni speciali.

 

Disposizioni transitorie

 

          Art. 158.

     Per l'esercizio delle linee fonotelegrafiche si applicano le disposizioni esistenti al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

     Dette linee saranno escluse dal servizio telefonico a mano a mano che le comunicazioni tra gli stessi centri potranno essere eseguite mediante linee del concessionario telefonico.


[1]  Articolo modificato dall'art. 1 del D.P.R. 5 maggio 1969, n. 651 e abrogato dall'art. 4 della L. 28 marzo 1991, n. 109.

[2]  Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 28 marzo 1991, n. 109.

[3]  Articolo abrogato dall'art. 4 della L. 28 marzo 1991, n. 109.

[4]  Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 22 luglio 1965, n. 875.