§ 75.1.70 - D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40.
Attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:24/02/1997
Numero:40


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 15. 
Art. 16. 
Art. 17. 


§ 75.1.70 - D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 40. [1]

Attuazione della direttiva 93/68/CEE, nella parte che modifica la direttiva 90/384/CEE in materia di strumenti per pesare a funzionamento non automatico.

(G.U. 6 marzo 1997, n. 54, S.O.).

 

     Art. 1.

     1. L'espressione "marchio CE" figurante nel decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, è sostituita dall'espressione "marcatura CE".

 

          Art. 2.

     1. Il comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, è sostituito dal seguente:

     "1. Agli effetti del presente decreto si intende:

     a) per "strumento per pesare" uno strumento di misura che serve per determinare la massa di un corpo utilizzando la forza di gravità che agisce su di esso. Uno strumento per pesare, inoltre, può servire per determinare altre grandezze, quantità, parametri o caratteristiche, correlati con la massa;

     b) per "strumento per pesare a funzionamento non automatico" uno strumento per pesare che richiede l'intervento di un operatore durante la pesatura;

     c) per "organismo notificato" un organismo designato da uno degli Stati membri per espletare le procedure di cui all'articolo 5, ed a tale scopo notificato alla Commissione e agli altri Stati membri insieme ai compiti specifici per i quali esso è stato designato. L'elenco degli organismi notificati, recante il loro numero di identificazione e i compiti per i quali sono stati notificati, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee dalla Commissione, che ne cura anche l'aggiornamento.".

 

          Art. 3.

     1. Il comma 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, è sostituito dal seguente:

     "2. Possono essere messi in servizio per le utilizzazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), soltanto gli strumenti che soddisfano le prescrizioni del presente decreto, ivi comprese le procedure di valutazione della conformità contemplate dall'articolo 5, e che sono muniti della marcatura CE dell'articolo 6. Qualora lo strumento contenga o sia collegato a dispositivi che non sono impiegati nelle anzidette utilizzazioni, questi dispositivi non devono rispondere ai requisiti essenziali.".

 

          Art. 4.

     1. I commi 2, 3 e 4 dell'articolo 5 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, sono sostituiti dai seguenti:

     "2. Con provvedimento del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono designati gli organismi notificati di cui all'allegato II, competenti per le procedure contemplate nel comma 1. La domanda intesa ad ottenere la designazione è presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che provvede all'istruttoria della domanda ed alla verifica dei requisiti minimi fissati nell'allegato V. La designazione può essere revocata in ogni momento, qualora l'organismo notificato non soddisfi più i requisiti di cui all'allegato V ovvero in caso di grave o persistente violazione delle procedure di cui al presente decreto.

     3. Se gli strumenti sono disciplinati anche da disposizioni relative ad aspetti diversi da quelli oggetto del presente decreto e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, la marcatura stessa è apposta ai sensi del presente decreto qualora gli strumenti soddisfino anche le disposizioni sopraindicate.

     4. Nel caso di cui al comma 3, se disposizioni diverse lasciano al fabbricante la facoltà di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica soltanto la conformità alle disposizioni applicate dal fabbricante. In tal caso i riferimenti alle corrispondenti direttive comunitarie pubblicate nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee devono essere riportati nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione previsti dalle direttive stesse o che accompagnano gli strumenti.".

 

          Art. 5.

     1. Il comma 3 dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, è sostituito dal seguente:

     "3. E' vietato apporre sugli strumenti marcature che possono indurre in errore i terzi circa il significato ed il simbolo grafico della marcatura CE. Sugli strumenti può essere apposto ogni alto marchio purché questo non limiti la visibilità e la leggibilità della marcatura CE.".

 

          Art. 6.

     1. L'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, è sostituito dal seguente:

     "Art. 7. 1. Gli uffici provinciali metrici che, in occasione dei controlli metrologici previsti o in sede di sorveglianza, riscontrano strumenti indebitamente muniti della marcatura CE di cui all'allegato II, punti 2, 3 e 4, o che pur debitamente muniti della predetta marcatura non soddisfano i requisiti del presente decreto benché siano correttamente installati ed utilizzati conformemente alla loro destinazione, informano tempestivamente la Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. Nei casi di cui al comma 1, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dà al fabbricante o al suo rappresentate un termine perentorio per conformare gli strumenti alle disposizioni sulla marcatura CE e per far cessare l'infrazione alle condizioni stabilite dallo stesso Ministero.

     3. Qualora a seguito di ulteriori accertamenti il giudizio degli uffici provinciali metrici risulti confermato, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su parere conforme del Comitato centrale metrico, dispone il ritiro dei predetti strumenti dal mercato e ne vieta oppure ne limita l'immissione sul mercato, informandone immediatamente la Commissione europea. Il ritiro dal mercato è a cura e spese dell'interessato.

     4. Sono fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 13, nonché la possibilità di ritiro immediato dal mercato qualora previsto dalle disposizioni richiamate dall'articolo 5, comma 3.".

 

          Art. 7.

     1. L'articolo 9 del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, è sostituito dal seguente:

     "Art. 9. 1. Gli organismi nazionali notificati trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale del commercio interno e dei consumi industriali - gli elenchi delle attestazioni di conformità rilasciati nonché le revoche o i rifiuti delle attestazioni stesse.

     2. Il rifiuto o la revoca delle attestazioni di conformità rilasciate ai sensi del presente decreto devono essere motivati e notificati al fabbricante o al suo rappresentante stabilito nella Comunità. Contro tale provvedimento l'interessato può presentare ricorso, entro trenta giorni, al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato che comunica, entro novanta giorni, i risultati degli accertamenti effettuati avvalendosi del Comitato centrale metrico.

     3. Nei casi di cui al comma 2, il comportamento dell'organismo notificato è altresì valutato, in relazione ai risultati delle verifiche effettuate, ai fini dell'eventuale revoca della designazione dell'organismo stesso.".

 

          Art. 8.

     1. Il secondo e il terzo comma del punto 2.1 dell'allegato II del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, sono sostituiti dai seguenti:

     "Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità appone su ciascuno strumento la marcatura CE e le iscrizioni previste nell'allegato IV, e fornisce una dichiarazione scritta di conformità.

     La marcatura CE è accompagnata dal numero di identificazione dell'organismo notificato responsabile della sorveglianza CE di cui al punto 2.4. La documentazione relativa alla dichiarazione di conformità, le avvertenze, le precauzioni d'uso e le istruzioni devono essere redatte in lingua italiana; se redatte in lingua diversa devono essere tradotte in lingua italiana.".

 

          Art. 9.

     1. I punti 3 e 4 dell'allegato II del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, sono sostituiti dai seguenti:

     "3. Verificazione CE.

     3.1 La verificazione CE costituisce la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo rappresentane stabilito nella Comunità garantisce e dichiara che gli strumenti sottoposti alle prescrizioni del punto 3.3. sono conformi al tipo descritto nel certificato di approvazione CE del tipo e soddisfano i requisiti del presente decreto.

     3.2 Il fabbricante adotta tutte le misure necessarie a che il processo di fabbricazione garantisca l'eventuale conformità degli strumenti al tipo descritto nel certificato di approvazione CE del tipo e ai requisiti del presente decreto. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità appone la marcatura CE su ogni strumento e fornisce una dichiarazione scritta di conformità.

     3.3 L'organismo notificato effettua gli esami e le prove atte a verificare la conformità del prodotto ai requisiti del presente decreto, con controllo e prova di ogni strumento, come specificato al punto 3.5.

     3.4 Per gli strumenti non sottoposti ad approvazione CE del tipo, la documentazione relativa alla progettazione dello strumento di cui all'allegato III deve essere resa accessibile, se richiesta, all'organismo notificato.

     3.5 Verificazione per controllo e prova di ciascuno strumento.

     3.5.1 Ciascuno strumento è esaminato singolarmente e vengono effettuate prove adeguate, definite nelle norme applicabili di cui all'articolo 4 o prove equivalenti al fine di verificarne l'eventuale conformità al tipo descritto nel certificato di approvazione CE del tipo e ai requisiti applicabili ai sensi del presente decreto.

     3.5.2 L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione su ciascuno strumento di cui è stata accertata la conformità ai requisiti e fornisce un attestato, su carta semplice, di conformità relativo alle prove effettuate.

     3.5.3 Il fabbricante o il suo rappresentante, deve essere in grado di presentare, se richiesti, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.

     4. Verificazione CE all'unità.

     4.1 La verificazione CE all'unità è la procedura mediante la quale il fabbricante o il suo rappresentate stabilito nella Comunità garantisce e dichiara che lo strumento, progettato in generate per un'applicazione specifica e dotato dell'attestato di cui al punto 4.2, è conforme ai requisiti del presente decreto. Il fabbricante o il suo rappresentante stabilito nella Comunità appone la marcatura CE sullo strumento e fornisce una dichiarazione scritta di conformità.

     4.2 L'organismo notificato esamina lo strumento ed effettua le prove definite nelle norme applicabili di cui all'articolo 4 o prove equivalenti per verificarne la conformità ai requisiti applicabili.

     L'organismo notificato appone o fa apporre il proprio numero di identificazione sullo strumento di cui è stata accertata la conformità ai requisiti e fornisce un attestato di conformità, su carta semplice, relativo alle prove effettuate.

     4.3 La documentazione tecnica relativa al progetto dello strumento di cui all'allegato III permette la valutazione di conformità ai requisiti del presente decreto nonché la comprensione del progetto, della fabbricazione e del funzionamento dello strumento. Essa deve essere accessibile all'organismo notificato.

     4.4 Il fabbricante o il suo rappresentante deve essere in grado di presentare, se richiesti, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.".

 

          Art. 10.

     1. I punti 5.3.1 e 5.3.2 dell'allegato II del decreto legislativo 29 dicembre 1992, 517, sono sostituiti dai seguenti:

     "5.3.1 Qualora il fabbricante abbia scelto l'esecuzione in due fasi di una delle procedure di cui al punto 5.1 e qualora queste due fasi vengano espletate da organismi differenti, lo strumento che è stato oggetto della prima fase della procedura deve recare il numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a questa fase.

     5.3.2 La parte che ha espletato la prima fase della procedura rilascia su carta semplice, per ciascuno strumento, un attestato di conformità contenente i dati necessari all'identificazione dello strumento e la specificazione degli esami e delle prove che sono stati effettuati.

     La parte incaricata della seconda fase della procedura effettua gli esami e le prove non ancora eseguiti.

     Il fabbricante o il suo rappresentante deve essere in grado di presentare, a richiesta, gli attestati di conformità dell'organismo notificato.".

 

          Art. 11.

     1. Il punto 5.3.4 dell'allegato II del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, è sostituito dal seguente:

     "5.3.4 La marcatura CE deve essere apposta sullo strumento al termine della seconda fase, così come il numero di identificazione dell'organismo notificato che ha partecipato a tale fase.".

 

          Art. 12.

     1. Nell'allegato IV del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, il primo comma è sostituito dal seguente:

     "1.1 Questi strumenti devono recare:

     a) - la marcatura CE di conformità che comprende il simbolo CE descritto nell'allegato VI, seguito dalle due ultime cifre dell'anno in cui è stato apposto;

     - il(i) numero(i) di identificazione dello(degli) organismo(i) notificato(i) che ha(hanno) effettuato le operazioni di sorveglianza CE o di verificazione CE.

     La marcatura e le iscrizioni sopraindicate sono apposte sullo strumento raggruppate in modo distinto;

     b) un contrassegno quadrato di almeno 12,5 mm di lato, verde, recante la lettera M in carattere di stampa maiuscolo, nero;

     c) le seguenti iscrizioni:

     - se del caso, numero del certificato di approvazione CE del tipo,

     - marchio o nome del fabbricante,

     - la classe di precisione, racchiusa in un ovale o tra due lineette orizzontali unite da due semicerchi,

     - portata massima, nella forma Max...,

     - portata minima, nella forma Min...,

     - divisione di verifica, nella forma e=...,

     - le due ultime cifre dell'anno in cui è stata apposta la marcatura CE, nonché, se del caso,

     - numero di serie,

     - per gli strumenti costituiti da unità distinte ma associate: marchio di identificazione su ciascuna unità,

     - divisione, se è diversa da "e", nella forma d= ...,

     - effetto massimo sottrattivo di tara nella forma T= -...,

     - effetto massimo additivo di tara, se è diverso da "Max", nella forma T=+...,

     - divisione di tara, se è diversa da "d" nella forma dT=...,

     - carico limite, se è diverso da "Max", nella forma Lim....,

     - valori limite di temperatura nella forma ...°C/...°C,

     - rapporto tra ricettore di peso e di carico.".

 

          Art. 13.

     1. Il punto 5) dell'allegato V del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, è sostituito dal seguente:

     "5) Gli organismi devono aver contratto un'assicurazione di responsabilità civile se la loro responsabilità civile non è coperta dallo Stato per legge. Tale condizione non è richiesta per gli organismi pubblici.".

 

          Art. 14.

     1. L'allegato VI del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, è sostituito dal seguente:

     "ALLEGATO VI

     MARCATURA CE DI CONFORMITA'

     - La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE secondo il simbolo grafico che segue:

 

(Omissis)

 

     - In caso di riduzione o di ingrandimento della marcatura CE devono essere rispettate le proporzioni indicate per il simbolo graduato di cui sopra.

     - I diversi elementi della marcatura CE devono avere sostanzialmente la stessa dimensione verticale, che non può essere inferiore a 5 mm".

 

          Art. 15.

     1. L'articolo 7 del regio decreto 9 gennaio 1939, n. 206, così come modificato dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 273, istitutivo del Comitato centrale metrico, è così modificato:

     a) dopo la lettera g) del comma 2 è aggiunta la seguente:

     "h) da un esperto in metrologia legale, con particolare conoscenza di quella comunitaria;"

     b) la lettera a) del comma 6 è sostituita dalla seguente:

     "a) dare parere sulle questioni tecniche ad esso sottoposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi e per gli effetti del regolamento per la fabbricazione metrica approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, nonché sulle questioni correlate all'applicazione delle disposizioni metrologiche comunitarie e all'armonizzazione con esse di quelle nazionali.".

     2. Alle spese relative alla partecipazione dell'ulteriore componente di cui al comma 1, lettera a), si fa fronte con le ordinarie risorse di bilancio del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

 

          Art. 16.

     1. Quando per la particolare natura degli strumenti per pesare e per misurare, o per qualsiasi altro motivo, risulti impossibile o non opportuno apporre, con l'ausilio di punzoni, i sigilli di protezione di cui ai punti 8.5. dell'allegato I e 1.3. dell'allegato IV del decreto legislativo 29 dicembre 1992, n. 517, e successive modifiche ed integrazioni, o i bolli di cui all'articolo 12 del testo unico delle leggi metriche approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, tali sigilli e bolli possono essere sostituiti da altri di tipo autoadesivo che si distruggono nella rimozione. Le spese relative a tale applicazione sostitutiva sono a carico:

     a) del fabbricante o del suo rappresentante stabilito nella Comunità, nei casi di verificazione CE, o di verificazione CE all'unità, di verificazione prima nazionale o di operazioni metrologiche equivalenti;

     b) dell'utente, negli altri casi.

     2. Le spese anzidette sono determinate secondo tariffe fissate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, sulla base dei costi effettivi, e sono aggiornate almeno ogni due anni. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di riscossione.

 

          Art. 17.

     1. Alle procedure relative all'attestazione di conformità degli strumenti disciplinati dal presente decreto e a quelle finalizzate alla designazione degli organismi abilitati ad attestare la conformità, alla vigilanza sugli organismi stessi nonché all'effettuazione dei controlli sugli strumenti si applicano le disposizioni dell'articolo 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.


[1] Abrogato dall'art. 2 del D.Lgs. 19 maggio 2016, n. 83.