§ 75.1.61 - L. 27 giugno 1990, n. 171.
Disciplina metrologica dei termometri clinici, in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 en. 84/414.


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:27/06/1990
Numero:171


Sommario
Art. 1.  Campo di applicazione.
Art. 2.  Disposizioni generali.
Art. 3.  Controllo CEE.
Art. 4.  Controllo metrologico nazionale.
Art. 5.  Diritti.
Art. 6.  Decreti di esecuzione.
Art. 7.  Disposizioni transitorie.
Art. 8.  Sanzioni.
Art. 9.  Vigilanza.
Art. 10.  Disposizioni finali.


§ 75.1.61 - L. 27 giugno 1990, n. 171.

Disciplina metrologica dei termometri clinici, in attuazione delle direttive CEE n. 83/128 en. 84/414.

(G.U. 6 luglio 1990, n. 156).

 

     Art. 1. Campo di applicazione.

     1. La presente legge si applica nei termometri clinici di vetro a mercurio del tipo a massima, destinati ad indicare la temperatura corporea umana o degli animali, di seguito denominati "termometri clinici".

 

          Art. 2. Disposizioni generali.

     1. A decorrere dall'anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, i termometri clinici, di produzione nazionale o d'importazione, debbono essere sottoposti prima della loro immissione in commercio al controllo CEE o al controllo metrologico nazionale, di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4.

     2. I I termometri clinici d'importazione, ove non muniti di marchio di verificazione prima CEE applicato da altro Stato membro delle Comunità europee, sono spediti, a decorrere dall'anno indicato al comma 1, a cura degli uffici doganali ed a spese dell'importatore, agli uffici provinciali metrici designati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato con i decreti di cui all'art. 6, per esservi sottoposti alla verificazione prima CEE o nazionale.

     3. La verificazione prima CEE e quella nazionale di cui rispettivamente agli articoli 3 e 4 possono essere delegate ad enti pubblici o a loro aziende.

 

          Art. 3. Controllo CEE.

     1. Ai termometri clinici sottoposti al controllo della CEE si estende la disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 12 agosto 1982, n. 798, come modificato dal decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie in data 18 marzo 1988, n. 132, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 27 aprile 1988.

     2. Il controllo CEE di cui al comma 1 comprende l'approvazione CEE del modello e la verificazione prima CEE secondo le procedure e le prescrizioni di cui all'allegato I.

 

          Art. 4. Controllo metrologico nazionale.

     1. Il controllo metrologico nazionale dei termometri clinici comprende l'approvazione del modello e la verificazione prima; esso viene eseguito dagli uffici metrici centrale e provinciali del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

     2. L'approvazione del modello di un termometro clinico è rilasciata a seguito dell'esame di più esemplari effettuato dall'Ufficio centrale metrico, inteso ad accertare l'idoneità metrologica del termometro per gli usi clinici cui è destinato, nonchè il mantenimento nel tempo delle caratteristiche metrologiche e funzionali indicate nelle norme di fabbricazione determinate dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato con i decreti di cui all'art. 6. L'approvazione del modello costituisce condizione di ammissibilità alla verificazione prima.

     3. La verificazione prima dei termometri clinici deve accertare la loro conformità al modello approvato, nonchè alle norme di fabbricazione di cui al comma 2, integrate dalle prescrizioni fissate dal provvedimento di approvazione del modello.

     4. L'esito positivo della verificazione prima viene attestato da apposito bollo legale, la cui impronta è riprodotta nell'allegato al decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 734, accompagnato dal numero distintivo dell'ufficio provinciale metrico, oppure, nei casi di delega ad enti pubblici o a loro aziende, del laboratorio che ha eseguito la verificazione prima.

     5. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2 il controllo metrologico nazionale viene eseguito secondo le procedure e prescrizioni del controllo CEE, di cui all'art. 3, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

 

          Art. 5. Diritti.

     1. Per l'approvazione del modello e per la verificazione prima contemplate negli articoli 3 e 4 debbono essere corrisposti i diritti indicati nell'allegato II della presente legge, secondo le modalità fissate per i diritti metrici di cui alla tabella annessa alla legge 17 luglio 1954, n. 600, e successive modificazioni.

     2. Quando l'esecuzione della verificazione prima CEE o nazionale è delegata a enti pubblici o a loro aziende, sono stabilite dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le associazioni più rappresentative delle categorie interessate, le tariffe sostitutive dei diritti di cui al comma 1.

 

          Art. 6. Decreti di esecuzione.

     1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce con propri decreti:

     a) i requisiti di idoneità metrologica richiesti ai fini dell'approvazione del modello, nonchè le norme di fabbricazione e le modalità di esecuzione del controllo metrologico nazionale;

     b) gli enti pubblici o le loro aziende, cui può essere delegata l'esecuzione della verificazione prima, nonchè le tariffe di cui all'art. 5;

     c) l'estensione del controllo metrologico nazionale a termometri clinici fondati sull'impiego di princìpi e tecniche diversi da quelli utilizzati per la costruzione dei termometri contemplati dall'art. 1;

     d) gli eventuali adeguamenti delle disposizioni tecniche della presente legge alle direttive comunitarie in materia di controllo CEE dei termometri clinici;

     e) gli uffici provinciali metrici cui debbono essere spediti i termometri clinici d'importazione ai sensi dell'art. 2, comma 2;

     f) ogni altra norma per l'esecuzione della presente legge.

     2. I decreti di cui al comma 1, concernenti le materie di cui alle lettere a), b) ed e), sono emanati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

 

          Art. 7. Disposizioni transitorie.

     1. In deroga alle disposizioni dell'art. 2, i termometri clinici, se già immessi in commercio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere venduti senza il marchio o bollo legale non oltre tre anni dalla stessa data.

 

          Art. 8. Sanzioni.

     1. Salvo che il fatto costituisca reato, per le violazioni alle disposizioni della presente legge e dei suoi decreti di esecuzione si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da lire unmilione a lire tremilioni.

     2. I rapporti sulle violazioni di cui al comma 1 sono presentati, ai sensi e per gli effetti della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, all'ufficio provinciale metrico competente per territorio.

 

          Art. 9. Vigilanza.

     1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è demandata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che a tale scopo si avvale dell'Ufficio centrale metrico, degli uffici provinciali metrici e di tutti i Corpi di polizia.

 

          Art. 10. Disposizioni finali.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     2. E' abrogato il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 865.

 

 

Allegato

(Omissis)