§ 75.1.47 - D.P.R. 23 agosto 1982, n. 856.
Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/313 relativa ai complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua.


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:23/08/1982
Numero:856


Sommario
Art. 1.      Il presente decreto si applica ai complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua, muniti di contatori volumetrici nei quali il liquido provoca il movimento [...]
Art. 2.      Ai complessi di misurazione indicati nell'articolo precedente, ove sottoposti al controllo CEE, si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del [...]
Art. 3.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 75.1.47 - D.P.R. 23 agosto 1982, n. 856. [1]

Attuazione della direttiva (CEE) n. 77/313 relativa ai complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua.

(G.U. 19 novembre 1982, n. 319, S.O.).

 

     Art. 1.

     Il presente decreto si applica ai complessi di misurazione per liquidi diversi dall'acqua, muniti di contatori volumetrici nei quali il liquido provoca il movimento delle pareti mobili delle camere misuratrici.

 

          Art. 2.

     Ai complessi di misurazione indicati nell'articolo precedente, ove sottoposti al controllo CEE, si estende la disciplina stabilita dal decreto che attua la direttiva del Consiglio delle Comunità europee 71/316, per quanto applicabile.

     Il controllo CEE dei predetti complessi di misurazione comprende l'approvazione CEE del modello, nei casi contemplati dall'allegato al presente decreto, e la verificazione prima CEE da attuare secondo le modalità e alle condizioni fissate dal decreto citato nel comma precedente, integrate dalle prescrizioni stabilite nell'allegato al presente decreto.

     L'approvazione CEE del modello può essere concessa, alle condizioni fissate nell'allegato al presente decreto, anche per elementi costitutivi o per sottogruppi di un complesso di misurazione.

 

          Art. 3.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 

Allegato

(Omissis)


[1] Abrogato dall'art. 21 del D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22.