§ 75.1.12 - D.Lgs. 2 aprile 1948, n. 796.
Modificazione ai diritti di verificazione prima e periodica dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:75. Pesi e misure
Capitolo:75.1 pesi e misure
Data:02/04/1948
Numero:796


Sommario
Art. 1.      I diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure, fissati dalla tabella annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. [...]
Art. 2.      I diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni sono dovuti nella [...]
Art. 3.      I diritti di verificazione prima degli strumenti per pesare e per misurare fissi sono dovuti anche quando la verificazione abbia esito negativo
Art. 4.      L'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 490, è abrogato
Art. 5. 
Art. 6.      Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale"


§ 75.1.12 - D.Lgs. 2 aprile 1948, n. 796. [1]

Modificazione ai diritti di verificazione prima e periodica dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni.

(G.U. 30 giugno 1948, n. 149).

 

     Art. 1.

     I diritti di verificazione periodica dei pesi e delle misure, fissati dalla tabella annessa al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 490, sono, a decorrere dal biennio 1949-50, sostituiti da quelli indicati nella tabella annessa al presente decreto vistata dai Ministri per l'industria e il commercio e per le finanze.

 

          Art. 2.

     I diritti di verificazione prima dei pesi e delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare, dei misuratori dei gas e dei manometri campioni sono dovuti nella misura stabilita dalla tabella di cui al precedente articolo dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 3.

     I diritti di verificazione prima degli strumenti per pesare e per misurare fissi sono dovuti anche quando la verificazione abbia esito negativo.

 

          Art. 4.

     L'art. 4 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 30 novembre 1946, n. 490, è abrogato.

 

          Art. 5. [2]

     Le domande di ammissione alla prima verificazione degli strumenti metrici che ai termini degli articoli 6 e 7 del regolamento per la fabbricazione dei pesi e delle misure approvato con regio decreto 12 giugno 1902, n. 226, possono essere accolte soltanto a mezzo di decreto del Presidente della Repubblica o del Ministro, debbono essere corredate dalla quietanza rilasciata da un ufficio metrico, comprovante il pagamento del diritto fisso di lire 5000.

     Ove lo strumento risulti ammesso alla prima verificazione, il relativo decreto sarà emesso solo dopo il pagamento di un nuovo diritto pari a quello indicato nel comma precedente.

 

          Art. 6.

     Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale".

 

 

Tabella dei diritti di verificazione degli strumenti metrici dei misuratori dei gas e dei manometri campioni [3]

 

 

Tabella dei diritti da pagarsi per la verificazione prima di ogni peso, misura, strumento per pesare o per misurare e per ogni verificazione dei misuratori dei gas e dei manometri campioni [4]


[1] Ratificato dall'art. unico della L. 18 dicembre 1951, n. 1574. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. 14 febbraio 1951, n. 73.

[3] Tabella abrogata dall'art. 8 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.

[4] Tabella abrogata dall'art. 8 del D.L. 10 giugno 1994, n. 357.